Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 bilancio, ordinamento contabile |
Data: | 21/12/2007 |
Numero: | 67 |
Sommario |
Art. 1. Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001 |
Art. 2. Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000 |
Art. 3. Modifica dell’articolo 2 della l.r. 2/2001 |
Art. 4. Inserimento dell’articolo 11 bis nella l.r. 32/2000 |
Art. 5. Modifiche all’articolo 30 bis della l.r. 25/1998 |
Art. 6. Modifiche all’articolo 15 della l.r. 31/2005 |
Art. 7. Modifiche all’articolo 16 della l.r. 31/2005 |
Art. 8. Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile |
Art. 9. Abrogazioni |
Art. 10. Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali |
Art. 11. Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche |
Art. 12. Modifiche all’articolo 10 della l.r. 49/1999 |
Art. 13. Inserimento dell’articolo 10 ter nella l.r. 49/1999 |
Art. 14. Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale |
Art. 15. Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi |
Art. 16. Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti |
Art. 17. Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale |
Art. 17 bis. Misure a sostegno della ricerca e dell’innovazione |
Art. 17 ter. Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica |
Art. 18. Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato |
Art. 19. Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie |
Art. 20. Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per l’attivazione di strumenti di attuazione diretta |
Art. 20 bis. Finanziamento di eventi regionali per le celebrazioni pucciniane |
Art. 21. Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali |
Art. 21 bis. Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane |
Art. 21 ter. Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana spa |
Art. 21 quater. Contributi per l’esercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna |
Art. 21 quinquies. Interventi sul sistema aeroportuale |
Art. 22. Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura – Onlus |
Art. 23. Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile |
Art. 24. Entrata in vigore |
§ 6.1.271 - L.R. 21 dicembre 2007, n. 67.
Legge finanziaria per l’anno 2008.
(B.U. 28 dicembre 2007, n. 42)
TITOLO I
Disposizioni in materia tributaria
CAPO I
Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive
Art. 1. Conferma agevolazioni per le imprese registrate EMAS o certificate ISO14001
1. Le agevolazioni all’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) previste dall’articolo 1, commi 1 e 2, della
Art. 2. Conferma agevolazioni per le imprese certificate SA8000
1. L’agevolazione all’IRAP prevista dall’articolo 2 comma 1 della
CAPO II
Modifiche alla
(Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive “IRAP”)
Art. 3. Modifica dell’articolo 2 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 2 della
“2 bis. A decorrere dall’anno d’imposta in corso alla data del 1° gennaio 2008, l’aliquota di cui al comma 1 si applica altresì ai soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a), b) ed e) del
CAPO III
Modifiche alla
(Disposizioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive “IRAP” )
Art. 4. Inserimento dell’articolo 11 bis nella
1. Dopo l’articolo 11 della
1. In conformità di quanto previsto dall’articolo 24 del
2. Le somme di cui al comma 1 comprendono gli importi dovuti a titolo d’imposta regionale, interessi e sanzioni.
3. Le modalità di attuazione di quanto disposto dal presente articolo sono stabilite nella convenzione con l’Agenzia delle entrate di cui all’articolo 8.”.
CAPO IV
Modifiche alla
(Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati)
Art. 5. Modifiche all’articolo 30 bis della
1. Al comma 1 dell’articolo 30 bis della
CAPO V
Modifiche alla
(Norme generali in materia di tributi regionali)
Art. 6. Modifiche all’articolo 15 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 15 della
“2 bis. Qualora il debitore sia un’organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza del debitore stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1 in ragione dell’entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 15 della
“5. La rateazione non è concessa qualora l’importo complessivamente dovuto in base all’atto impositivo sia pari o inferiore ad euro 150,00 per le persone fisiche e ad euro 3.000,00 per le organizzazioni.”.
Art. 7. Modifiche all’articolo 16 della
1. Dopo il comma 2 dell’articolo 16 della
“2 bis. Qualora il debitore sia un’organizzazione, con o senza personalità giuridica, in temporanea situazione di obiettiva difficoltà, il dirigente regionale competente in materia di tributi può autorizzare, su istanza dello stesso, il pagamento in forma rateizzata ai sensi del comma 1, in ragione dell’entità del debito, secondo fasce di importo definite con deliberazione della Giunta regionale.”.
2. Il comma 5 dell’articolo 16 della
“5. La rateazione non è concessa qualora il debito iscritto a ruolo sia pari o inferiore ad euro 200,00 per le persone fisiche e ad euro 5.000,00 per le organizzazioni.”.
3. Il comma 6 dell’articolo 16 della
“6. In caso di omesso pagamento, anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio, con obbligo di estinguere il debito residuo entro il termine di trenta giorni dalla scadenza della rata non pagata. Qualora dopo tale termine il debitore non abbia effettuato il pagamento, si procede al recupero coattivo del credito.”.
CAPO VI
Disposizioni in materia di addizionale regionale all’accisa
sul gas naturale usato come combustibile
Art. 8. Addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile [1]
[1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 l’addizionale regionale all’accisa sul gas naturale usato come combustibile, istituita dall’articolo 9, comma 1 del
a) per usi civili:
1) euro 0,015 per consumi fino a 120 metri cubi annui;
2) euro 0,026 per consumi superiori a 120 metri cubi annui e fino a 480 metri cubi annui;
3) euro 0,030 per consumi superiori a 480 metri cubi annui e fino a 1560 metri cubi annui;
4) euro 0,030 per consumi superiori a 1560 metri cubi annui;
b) per usi industriali:
1) euro 0,006 per consumi fino a 1.200.000 metri cubi annui;
2) euro 0,0052 per consumi superiori a 1.200.000 metri cubi annui.
2. L’imposta sostitutiva per le utenze esenti, istituita dall’articolo 9, comma 2 del
Art. 9. Abrogazioni
1. L’articolo 5 della
CAPO VII
Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali e di risorse geotermiche
Art. 10. Determinazione canoni dei permessi di ricerca di sostanze minerali
1. A decorrere dall’anno 2008 il canone dovuto dai titolari di permessi di ricerca di minerali solidi e gas non combustibili, con esclusione delle risorse geotermiche, determinato per l’anno 2007 nell’importo di euro 13,97 nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c), e 34, comma 5, del
2. L’importo di cui al comma 1 è dovuto per ettaro di superficie compresa entro i limiti del permesso di ricerca. Il canone minimo per l’anno 2008 è determinato in euro 109,13.
3. Gli importi di cui al presente articolo sono aggiornati annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevata nell’anno precedente.
Art. 11. Determinazione canoni dei permessi di ricerca di risorse geotermiche
1. A decorrere dall’anno 2008 il canone dovuto dai titolari di permessi di ricerca di risorse geotermiche, determinato per l’anno 2007 nell’importo di euro 291,02 nel rispetto ed ai sensi degli articoli 33, comma 1, lettera c), e 34, comma 5 del d.lgs.112/1998, è aggiornato con le modalità indicate al comma 2.
2. L’importo di cui al comma 1, dovuto per ogni chilometro quadrato di superficie compresa entro i limiti del permesso di ricerca, è aggiornato annualmente con decreto del dirigente regionale competente per materia, sulla base della variazione dell’indice dei prezzi al consumo rilevata nell’anno precedente.
TITOLO II
Disposizioni in materia di programmazione regionale
CAPO I
Modifiche alla
(Norme in materia di programmazione regionale)
Art. 12. Modifiche all’articolo 10 della
1. Il comma 2 dell’articolo 10 della
“2. Gli strumenti di cui al comma 1 determinano obiettivi, finalità, tipologie di intervento e definiscono il quadro delle risorse attivabili. Di norma, hanno validità corrispondente a quella del PRS, sono soggetti ad eventuali aggiornamenti e restano in vigore per un periodo di sei mesi dalla data di approvazione del PRS della legislatura regionale successiva alla loro approvazione.”.
Art. 13. Inserimento dell’articolo 10 ter nella
1 Dopo l’articolo 10 bis della
“Art. 10 ter. Attuazione, monitoraggio e valutazione degli strumenti di programmazione comunitaria affidati alla gestione della Regione
1 Nei casi in cui occorre realizzare il coordinamento tra gli strumenti della programmazione regionale e gli strumenti della programmazione comunitaria di cui l’amministrazione regionale è responsabile, nonché al fine di garantire una corretta gestione di questi ultimi, la Giunta regionale approva con propria deliberazione specifici documenti attuativi, a carattere pluriennale e/o annuale.
2 I documenti di cui al comma 1 contengono le disposizioni complementari e di dettaglio relative alle attività ed alle procedure di attuazione del programma comunitario, ed in particolare: a) l’ulteriore articolazione degli assi prioritari del programma comunitario;
b) la ripartizione delle competenze all’attuazione del programma tra le direzioni generali coinvolte e la definizione di dettaglio del relativo quadro finanziario;
c) le modalità di svolgimento delle attività di riprogrammazione finanziaria eventualmente necessarie nel corso della gestione;
d) le modalità di valutazione in itinere e di rendicontazione delle attività.
3 La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione dei programmi comunitari gestiti.
CAPO II
Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
Art. 14. Proroga di alcuni strumenti di programmazione settoriale
1. Il piano regionale per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie per il triennio 2004-2006, approvato con
2. La validità del piano sanitario regionale 2005-2007, approvato con
CAPO III
Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
Art. 15. Rimodulazione previsioni finanziarie di piani e programmi
1. Ai fini dell’adozione da parte del Consiglio regionale del provvedimento di cui all’articolo 15, comma 3, lettera a) della
TITOLO III
Disposizioni in materia di credito
CAPO I
Disposizioni in materia di cessione dei crediti
Art. 16. Cessione di crediti vantati nei confronti della Regione, degli enti e delle aziende dipendenti
1. La cessione dei crediti vantati da un’impresa nei confronti della Regione, degli enti dipendenti della Regione, delle aziende e degli enti del servizio sanitario regionale, di cui sono cessionari una banca o un intermediario finanziario ai sensi dell’articolo 107 del
2. La cessione dei crediti è efficace ed opponibile alla Regione, agli enti e alle aziende di cui al comma 1, se è stata comunicata dalla banca o dall’intermediario finanziario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure tramite le forme di comunicazione elettronica previste dal
TITOLO IV
Disposizioni finanziarie diverse
CAPO I
Misure a sostegno dell’innovazione e della riorganizzazione amministrativa
Art. 17. Finanziamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale
1. Al fine di sostenere l’avanzamento dei processi di innovazione e di riorganizzazione della struttura regionale e di valorizzare le professionalità del personale nel quadro del mutato assetto istituzionale, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui all’articolo 31, comma 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro 22 gennaio 2004 (CCNL del personale del comparto delle regioni e delle autonomie locali per il quadriennio normativo 2002-2005 ed il biennio economico 2002-2003), sono incrementate di euro 1.788.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2007 e di ulteriori euro 1.030.000,00 al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2008.
2. Per la medesima finalità di cui al comma 1, le risorse destinate a finanziare gli istituti di cui agli articoli 27 e 29 del contratto collettivo nazionale 23 dicembre 1999 (CCNL per il quadriennio normativo 1998-2001 e per il biennio economico 1998-1999 relativo all’area della dirigenza del comparto delle regioni e delle autonomie locali), sono incrementate di euro 215.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2007 e di ulteriori euro 310.000,00, al netto degli oneri riflessi, a decorrere dall’annualità 2008.
3. All’onere di spesa di cui al presente articolo si fa fronte con le risorse stanziate sulla unità previsionale di base (UPB) 711 “Funzionamento della struttura regionale – Spese correnti” del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.
Art. 17 bis. Misure a sostegno della ricerca e dell’innovazione [2]
1. La disposizione di cui all’articolo 36, comma 11, secondo periodo, del
Art. 17 ter. Esercizio delle funzioni amministrative in materia di sismica [3]
1. Le assunzioni di personale a tempo indeterminato necessarie in quanto conseguenti alla esigenza di carattere straordinario di mettere a regime l’esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 105 e seguenti della
CAPO II
Disposizioni in materia di garanzie regionali
Art. 18. Garanzia regionale su finanziamenti assunti da società di progetto per la realizzazione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato
1. La Giunta regionale, in ragione della rilevanza socio-economica e territoriale degli interventi, è autorizzata a concedere nel triennio 2008/2010 garanzia fideiussoria subordinata alla messa in mora del debitore principale, fino all’importo massimo di euro 250.000.000,00, a fronte di finanziamenti assunti dalla Società Infrastrutture Toscane S.p.A. quale soggetto individuato per la progettazione, la realizzazione e la gestione della bretella autostradale Lastra a Signa - Prato.
2. Gli adempimenti contabili connessi al rilascio delle garanzie fideiussorie sono effettuati nel rispetto dell’articolo 4, comma 1 del decreto del Presidente della Giunta regionale 19 dicembre 2001, n. 61/R (Regolamento di attuazione della
CAPO III
Misure a sostegno di interventi di rinnovamento del patrimonio strutturale e strumentale delle aziende sanitarie
Art. 19. Fondo di rotazione per anticipazioni alle aziende sanitarie
1. Il fondo di rotazione per la erogazione di anticipazioni alle aziende sanitarie di risorse provenienti da alienazioni, di cui all’articolo 24 della
1 bis. In deroga alle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 24 della
2. All’onere di spesa di cui al comma 1, si fa fronte, con contestuale pari previsione di entrata e di spesa, mediante lo stanziamento iscritto, per la parte entrata, nella UPB 461 “Riscossione di crediti” e per la spesa, nella UPB 245 “Strutture tecnologiche sanitarie – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.
CAPO IV
Misure in materia di attività culturali
Art. 20. Disposizioni per la partecipazione finanziaria della Regione al nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per l’attivazione di strumenti di attuazione diretta [5]
1. Al fine di partecipare finanziariamente alla stipula del nuovo accordo di programma quadro per i beni e le attività culturali ovvero per l’attivazione degli strumenti di attuazione diretta di cui alla delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) del 21 dicembre 2007, n. 166, è autorizzata la spesa annua di euro 5.000.000,00 per il triennio 2008/2010 [6].
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura-Spese d’investimento” del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010.
Art. 20 bis. Finanziamento di eventi regionali per le celebrazioni pucciniane [7]
1. Per l’organizzazione di eventi regionali collegati alle celebrazioni del 150° anniversario della nascita di Giacomo Puccini, è autorizzata per l’anno 2008 la spesa di euro 1.068.000,00 a favore della Fondazione "Festival Pucciniano" di Viareggio.
2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 631 “Promozione e sviluppo della cultura - Spese correnti” del bilancio annuale 2008.
CAPO V
Misure a sostegno delle attività di impresa
Art. 21. Costituzione del fondo per nuovi investimenti industriali
1. La Giunta regionale, al fine di favorire nuovi investimenti industriali nazionali ed esteri sul territorio regionale, finalizzati ad ampliare la base produttiva con ricadute positive in termini occupazionali, costituisce il “Fondo per i nuovi investimenti industriali", per un ammontare complessivo di euro 15.000.000 nel triennio 2008/2010.
2. Il fondo, destinato al sostegno di investimenti produttivi, finanzia la realizzazione di nuovi impianti e l’ampliamento di impianti produttivi esistenti che prevedono la creazione di posti di lavoro aggiuntivi sul territorio regionale, è costituito con risorse previste dal piano regionale di sviluppo economico (PRSE) 2007-2010. Con le risorse del fondo possono essere finanziati anche i protocolli localizzativi previsti dal PRSE 2007-2010.
3. L’accesso al fondo avviene tramite procedura negoziale, ai sensi dell’articolo 6 del
4. La Giunta regionale individua le tipologie di interventi, i settori specifici interessati, le modalità e le procedure di assegnazione dei finanziamenti.
5. La Giunta regionale, nei limiti di quanto previsto dall’articolo 23 della
6. Le risorse eventualmente non utilizzate per le tipologie di investimento indicate al comma 2 possono essere destinate al cofinanziamento di investimenti nel settore ricerca e sviluppo e innovazione, nell’ambito degli interventi previsti dal PRSE 2007-2010.
7. Agli oneri di spesa di cui al comma 1 si fa fronte con le risorse stanziate nelle seguenti UPB del bilancio di previsione 2008 e pluriennale 2008/2010:
- UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento”;
- UPB 542 “Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle imprese industriali - Spese di investimento”.
Capo V bis [8]
Misure a sostegno del sistema delle infrastrutture portuali e aeroportuali toscane
Art. 21 bis. Potenziamento del sistema delle infrastrutture portuali toscane [9]
1. In attuazione degli strumenti regionali di programmazione e pianificazione, ed al fine di assicurare il potenziamento e la qualificazione del sistema delle infrastrutture toscane per la mobilità, è autorizzato un contributo straordinario di euro 5.550.000,00 per la realizzazione di interventi ed opere nei porti regionali e per la navigazione interna attribuiti alla competenza degli enti locali ai sensi degli articoli 25, 26 e 27 della
2. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, definisce i criteri per la ripartizione dei contributi di cui al comma 1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, stabilisce le modalità di erogazione e rendicontazione dei contributi stessi.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture – Spese di investimento” del bilancio di previsione per l’anno 2008.
Art. 21 ter. Disposizioni finanziarie inerenti la partecipazione ad Alatoscana spa [10]
1. Al fine di assicurare la continuità della gestione dell’aeroporto di interesse nazionale e regionale di Marina di Campo nell’Elba, la partecipazione alla cui società di gestione “Alatoscana S.p.A.” è ritenuta strategica ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3, comma 27, della
a) euro 112.454,62 per il ripiano della perdita di esercizio derivante dalle risultanze del bilancio 2007 della società di gestione dell’aeroporto medesimo, nella misura proporzionale alla quota posseduta dalla Regione;
b) euro 106.225,15 per la ricostituzione, ai sensi dell’articolo 2447 del codice civile, del capitale sociale della società medesima nell’importo originario, in proporzione alla quota già posseduta.
2. Al fine di assicurare il potenziamento del sistema delle infrastrutture aeroportuali toscane, è autorizzata inoltre, previa valutazione del relativo piano industriale da parte della Giunta Regionale, la sottoscrizione di un ulteriore aumento di capitale fino alla concorrenza di euro 281.320,23.
3. All’onere di spesa di cui ai commi 1 e 2 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture - Spese investimento” del bilancio di previsione 2008.
Art. 21 quater. Contributi per l’esercizio delle funzioni in materia di porti regionali e navigazione interna [11]
1. Per l’esercizio delle funzioni trasferite agli enti locali in materia di porti regionali e di navigazione interna, ai sensi degli articoli 25 e 27 della
2. Le risorse di cui al comma 1 sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base della spesa sostenuta dagli enti locali nel triennio precedente.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 312 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese correnti” del bilancio annuale 2008.
Art. 21 quinquies. Interventi sul sistema aeroportuale [12]
1. Al fine di sviluppare il sistema aeroportuale toscano in attuazione degli strumenti di pianificazione e programmazione regionale, sono previsti interventi integrati per il periodo 2008/2010. Per l’anno 2008 è autorizzata la spesa di euro 2 milioni, da destinare alle società di gestione degli aeroporti per spese di investimento coerenti rispetto al quadro degli orientamenti comunitari di settore. 2. Per gli anni 2009/2010 si provvede con legge di bilancio, sulla base dei programmi attuativi regionali del Fondo aree sottoutilizzate (FAS).
3. Le risorse di cui al presente articolo sono assegnate con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle proposte di intervento presentate dalle società di gestione, nel rispetto dei seguenti criteri:
a) categoria dell’aeroporto e classificazione regionale dell’aeroporto;
b) flussi di traffico; c) garanzia di continuità territoriale con l’isola d’Elba.
4. La deliberazione della Giunta regionale definisce inoltre termini e modalità di rendicontazione dei contributi.
5. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto - Spese di investimento” del bilancio annuale 2008.”
CAPO VI
Misure a sostegno di iniziative regionali diverse
Art. 22. Contributo in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura – Onlus
1. Per l’anno 2008 è autorizzato un contributo di euro 51.000,00 in favore della Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura – Onlus con sede presso l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento.
2. Il contributo è erogato con vincolo di destinazione. Al termine dell’esercizio finanziario la Fondazione toscana per la prevenzione dell’usura – Onlus presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull’attività svolta, dando atto dell’utilizzazione del contributo.
3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 ”Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana – Spese correnti” del bilancio di previsione 2008.
TITOLO V
Disposizioni in materia di emergenza idrica idropotabile
CAPO I
Disposizioni in materia di emergenza idrica idropotabile
Art. 23. Proroga dello stato di emergenza idrica idropotabile
1. Lo stato di emergenza idrica idropotabile su tutto il territorio della Regione Toscana è prorogato per l’anno 2008.
2. Continuano ad applicarsi per tutto l’anno 2008 le disposizioni della
Art. 24. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
Allegato A - Prospetto dimostrativo contenente la rimodulazione delle previsioni finanziarie di piani e programmi vigenti. [13]
(Omissis)
[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della
[2] Articolo inserito dall'art. 1 della
[3] Articolo inserito dall'art. 1 della
[4] Comma inserito dall'art. 2 della
[5] Rubrica così sostituita dall'art. 3 della
[6] Comma così modificato dall'art. 3 della
[7] Articolo inserito dall'art. 4 della
[8] Capo inserito dall'art. 2 della
[9] Articolo inserito dall'art. 3 della
[10] Articolo inserito dall'art. 4 della
[11] Articolo inserito dall'art. 5 della
[12] Articolo inserito dall'art. 6 della
[13] Sostituito dall'art. 7 della