§ 3.6.12 - L.R. 31 agosto 2000, n. 72.
Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.6 sport e tempo libero
Data:31/08/2000
Numero:72


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Programmazione regionale).
Art. 3.  (Programmazione locale).
Art. 4.  (Comitato regionale Sport per tutti).
Art. 5.  (Osservatorio delle attività motorie).
Art. 6.  (Attività motorie in ambito scolastico).
Art. 7.  (Percorsi formativi).
Art. 8.  (Attività motorie e forze armate).
Art. 9.  (Attività motorie e reti di protezione sociale).
Art. 10.  (Esercizio di impianti sportivi).
Art. 10 bis.  Regolamento regionale.
Art. 11.  (Funzioni amministrative di controllo e vigilanza).
Art. 12.  (Interventi per la promozione delle attività motorie).
Art. 13.  (Norme finanziarie).
Art. 14.  (Norme transitorie).
Art. 15.  (Norme finali e abrogazioni).


§ 3.6.12 - L.R. 31 agosto 2000, n. 72. [1]

Riordino delle funzioni e delle attività in materia di promozione della cultura e della pratica delle attività motorie.

(B.U. 11 settembre 2000, n. 29).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina l'esercizio delle funzioni concernenti la promozione ed il coordinamento degli interventi di politica sociale per la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, favorendone la integrazione con gli interventi relativi alle politiche educative, formative e culturali, allo sviluppo dell'associazionismo, alla prevenzione ed al superamento delle condizioni di disagio sociale, nonché con gli interventi per lo sviluppo economico.

     2. Costituiscono specifiche finalità degli atti e dei procedimenti disciplinati dalla presente legge la definizione e la realizzazione degli interventi intesi ad assicurare:

     a) la diffusione della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, finalizzata al benessere della persona ed alla prevenzione della malattia e delle condizioni di disagio;

     b) la tutela del diritto alla salute ed alla integrità delle persone impegnate nella pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, con specifica considerazione per le particolari esigenze dei giovani;

     c) la promozione e l'incremento della presenza femminile nell'attività sportiva;

     d) la tutela della libertà di associazione nella pratica delle attività motorie, ricreative e sportive;

     e) la promozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione, all'adeguamento ed al pieno utilizzo degli impianti e delle attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività motorie, ricreative e sportive;

     f) la promozione delle iniziative finalizzate alla realizzazione ed allo sviluppo di centri e strutture di documentazione, e delle attività per la diffusione della conoscenza della storia e della cultura delle attività motorie, ricreative e sportive;

     g) la promozione delle attività formative ed educative per la qualificazione dei servizi alle persone per la pratica motoria, ricreativa e sportiva;

     h) il recupero e la rieducazione dei disabili, l'integrazione fra le comunità, la prevenzione della malattia e delle dipendenze, la tutela della salute mentale e la rieducazione dei detenuti, attraverso il coordinamento con le politiche sociali integrate.

     3. Gli atti ed i procedimenti previsti dalla presente legge disciplinano le modalità di esercizio delle competenze attribuite con D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito in legge 30 maggio 1995, n. 203, con la legge 15 marzo 1997, n. 59, e con il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

 

     Art. 2. (Programmazione regionale).

     1. Il piano regionale di settore per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive attua, per il triennio di riferimento, le politiche sociali definite dal programma regionale di sviluppo e specificate nel documento di programmazione economico finanziaria.

     2. Il piano di cui al comma 1, in attuazione della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 "Norme in materia di programmazione regionale", specifica gli interventi e le relative modalità di attuazione, per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, e definisce, in particolare:

     a) indirizzi e criteri per il raccordo con la programmazione locale;

     b) individuazione dei particolari soggetti a cui sono diretti gli interventi;

     c) indirizzi e criteri di sostenibilità ambientale degli interventi di infrastrutturazione per l'uso delle risorse naturalistiche ed ambientali ai fini della presente legge;

     d) indirizzi e criteri per la definizione del fabbisogno di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica di attività motorie, ricreative e sportive, e per la ottimizzazione delle condizioni di esercizio;

     e) indirizzi e criteri per la definizione di strategie coordinate di adeguamento del sistema di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive;

     f) indirizzi e criteri per la promozione di specifiche attività formative e di aggiornamento e perfezionamento degli operatori dell'area dei servizi alla persona ed alla gestione delle strutture e degli impianti;

     g) indirizzi, criteri e procedimenti per l'intervento finanziario di sostegno.

     3. Il piano di cui al comma 1, individua, altresì, le iniziative ed i progetti di carattere regionale.

 

     Art. 3. (Programmazione locale).

     1. Le province, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale, formano gli atti di programmazione locale degli interventi per la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive, assicurando il concorso dei comuni e delle comunità montane, nonché degli altri soggetti istituzionali e favorendo la partecipazione dell'associazionismo sportivo e dei soggetti sociali.

     2. Tali atti definiscono, di norma entro un unico contesto:

     a) gli spazi, gli impianti e le attrezzature destinati alla pratica delle attività motorie, ricreative e sportive e quelli di cui si preveda la realizzazione, e le relative caratteristiche tecniche, di sicurezza e di esercizio;

     b) i centri e le strutture di documentazione e le attività per la diffusione della conoscenza della storia e della cultura delle attività motorie, ricreative e sportive;

     c) le attività educative e formative per la qualificazione e la diffusione dei servizi connessi con la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive;

     d) le piste da sci e gli impianti a fune ad esse collegati, che risultino oggetto di concessione o di specifica previsione, determinandone caratteristiche tecniche e di sicurezza;

     e) le aree nelle quali sia consentita la realizzazione di impianti fissi per la circolazione fuori strada di veicoli a motore nello svolgimento di attività ricreative e agonistiche;

     f) le piste ciclabili e gli spazi riservati alla circolazione non motorizzata, anche per la fruizione e l'accesso alle aree protette per la mobilità all'interno dei parchi naturalistici ambientali e per la diffusione del cicloturismo;

     g) la viabilità di interesse provinciale e comunale della rete escursionistica toscana e delle relative attrezzature;

     h) le infrastrutture per gli sport acquatici e per la nautica da diporto, ad esclusione dei porti e degli approdi turistici;

     i) le procedure attuative dell'intervento finanziario di sostegno.

     3. Per la realizzazione dei progetti, delle iniziative e delle manifestazioni di interesse locale alle quali sia assicurata la compartecipazione finanziaria dei soggetti destinatari, gli atti della programmazione locale determinano i procedimenti per il finanziamento della provincia, destinando a tal fine anche i finanziamenti regionali nei casi previsti dagli strumenti della programmazione regionale, nonché la attivazione di procedimenti di programmazione negoziata o la candidatura all'intervento strutturale comunitario sia a finalità sociale che a finalità di sviluppo regionale.

 

     Art. 4. (Comitato regionale Sport per tutti).

     1. Il comitato regionale per la diffusione dello sport per tutti è organo consultivo della Giunta regionale per le finalità di cui alla presente legge.

     2. Il comitato, presieduto da un componente la Giunta regionale, ha sede presso la competente struttura della Giunta regionale ed è composto da:

     a) cinque rappresentanti delle autonomie locali, da queste indicate;

     b) cinque esperti in materia di attività motorie, ricreative e sportive, medicina, servizi socio assistenziali e socio sanitari nominati dal Consiglio regionale;

     c) il dirigente dell'ufficio regionale scolastico o suo delegato;

     d) i rettori delle università toscane o loro delegati;

     e) il rappresentante del comandante della regione militare centro;

     f) cinque rappresentanti degli enti di promozione sportiva e delle associazioni riconosciute dalla Regione, designati dal coordinamento regionale degli enti di promozione sportiva;

     g) il presidente e la giunta esecutiva regionale del Comitato olimpico nazionale italiano;

     h) il presidente della delegazione regionale del Club alpino italiano o suo delegato.

     3. Le nomine di cui al comma 2 sono effettuate assicurando una equilibrata presenza di genere.

     4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dalla deliberazione con cui il Consiglio regionale nomina i componenti di propria competenza e comunque non appena sia stata designata la metà dei suoi componenti. Il Comitato decade al termine della legislatura regionale in cui è stata effettuata la nomina.

     5. Il Comitato è convocato dal suo presidente che ne stabilisce l'ordine del giorno, di norma ogni tre mesi. Le sedute del Comitato si svolgono in forma pubblica e secondo le modalità di esercizio dell'attività stabilite dal Comitato stesso con apposito regolamento interno.

     6. Ai membri del Comitato compete il rimborso delle spese sostenute per la partecipazione alle sedute del Comitato, nella misura stabilita con deliberazione della Giunta regionale in analogia con quanto previsto per gli organismi simili operanti nella Regione.

 

     Art. 5. (Osservatorio delle attività motorie).

     1. Nel quadro dello sviluppo del sistema informativo regionale e della rete telematica la Giunta regionale promuove la raccolta, il trattamento e la divulgazione, nel rispetto delle esigenze di riservatezza, delle informazioni relative agli spazi, gli impianti e le attrezzature per le attività motorie, ricreative e sportive, alle società, associazioni ed organizzazioni sportive, agli operatori economici ed ai praticanti le attività che hanno luogo nel territorio regionale.

     2. Le informazioni raccolte costituiscono patrimonio conoscitivo comune per la diffusione della conoscenza e della cultura delle attività motorie, ricreative e sportive, nonché strumento di monitoraggio e verifica della efficacia degli strumenti di programmazione e degli interventi per la promozione delle attività motorie.

     3. I centri e le strutture di documentazione e per la diffusione della conoscenza della storia e della cultura delle attività motorie, ricreative e sportive partecipano alla formazione ed alla conservazione del patrimonio conoscitivo, alla realizzazione di iniziative culturali e divulgative di interesse comune, alla valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni regionali in materia.

 

     Art. 6. (Attività motorie in ambito scolastico).

     1. La Regione, le province ed i comuni collaborano con le istituzioni scolastiche, le Università ed i singoli istituti scolastici per la massima diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive.

     2. A tal fine, sono favorite le iniziative volte a realizzare progetti e programmi di interesse regionale e locale, di specifica competenza scolastica o alle quali partecipino le istituzioni scolastiche, anche con il contributo finanziario della Regione o delle province territorialmente competenti.

     3. Le province e i comuni, secondo quanto stabilito negli strumenti della programmazione regionale, concorrono con le istituzioni scolastiche, le Università ed i singoli istituti scolastici, a favorire l'utilizzo degli impianti e delle attrezzature sportive, secondo i criteri di economicità e razionalità.

 

     Art. 7. (Percorsi formativi).

     1. La Regione e le province collaborano con le Università e le istituzioni formative di grado universitario per la promozione di attività educative, formative, di aggiornamento e perfezionamento finalizzate alla qualificazione di operatori con competenze specifiche nell'area dei servizi alla persona correlati alle attività motorie, ricreative e sportive, nell'area della gestione delle strutture e degli impianti e nell'ambito delle attività di prevenzione della malattia e delle condizioni di disagio.

     2. Le province promuovono, in relazione alle esigenze individuate, le necessarie attività educative e formative svolte dalle Università e dalle istituzioni formative di grado universitario, dagli enti di promozione sportiva e dal Comitato olimpico nazionale italiano, che sono considerati agenzie formative, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 31 agosto 1994, n. 70 "Nuova disciplina in materia di formazione professionale", e successive modificazioni.

 

     Art. 8. (Attività motorie e forze armate).

     1. La Regione favorisce la diffusione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive fra il personale delle forze armate, promuovendo in particolare la programmazione e l'organizzazione, d'intesa con le autorità militari, delle attività di comune interesse, e la partecipazione del personale delle forze armate alle attività che hanno luogo sul territorio regionale.

     2. La Regione favorisce, altresì, d'intesa con le autorità militari, l'integrazione funzionale delle reti pubbliche, civili e militari, di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive.

     3. I percorsi educativi e formativi di cui all'art. 7 sono aperti alla partecipazione del personale delle Forze Armate, nel rispetto delle autonome determinazioni delle Forze armate stesse.

 

     Art. 9. (Attività motorie e reti di protezione sociale).

     1. La Regione e le province assicurano la coerenza degli interventi per la promozione della cultura e della pratica delle attività motorie, ricreative e sportive con le determinazioni degli strumenti della programmazione degli interventi in materia di politica sociale.

     2. Gli strumenti della programmazione regionale e locale promuovono interventi finalizzati al conseguimento degli obiettivi di politiche sociali integrate, con particolare riferimento al recupero e alla rieducazione dei disabili, alla prevenzione della malattia e delle dipendenze, alla tutela della salute mentale ed alla rieducazione dei detenuti.

     3. I soggetti delle reti di protezione sociale contribuiscono attivamente al perseguimento delle finalità della presente legge, secondo quanto previsto negli strumenti della programmazione.

 

     Art. 10. (Esercizio di impianti sportivi). [2]

     1. L’apertura e la gestione di impianti, spazi e attrezzature per l’esercizio di attività motorie, ricreative e sportive è subordinato a denuncia di inizio di attività al comune dove è situato l’impianto.

     2. Nella denuncia di inizio attività l’interessato attesta il possesso dei requisiti previsti per l’esercizio dell’attività dal regolamento di cui all’articolo 10 bis, nonché la conformità ai requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature.

 

     Art. 10 bis. Regolamento regionale. [3]

     1. Con regolamento regionale sono stabiliti:

     a) i requisiti per l’apertura e la gestione degli impianti, degli spazi e delle attrezzature motorie, ricreative e sportive di cui alla presente legge;

     b) i requisiti tecnici, igienico-sanitari e di sicurezza degli impianti e delle attrezzature per la pratica delle attività motorie, con esclusione di quelli riservati all’ambito scolastico ed alla riabilitazione sanitaria;

     c) i requisiti di qualificazione professionale dei soggetti operanti negli impianti, a tutela degli utenti e a garanzia della qualità del servizio;

     d) le caratteristiche e il livello di qualificazione dei servizi alle persone;

     e) le modalità di certificazione sanitaria dei programmi di attività e di tutela degli utenti.

 

     Art. 11. (Funzioni amministrative di controllo e vigilanza).

     1. I comuni verificano la conformità degli impianti e delle attrezzature per la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive al regolamento di cui all'articolo 10.

     2. La gestione di impianti ed attrezzature per l'esercizio di attività motorie, ricreative e sportive non conformi è soggetta ad una sanzione amministrativa da lire 2.000.000 [1032,91 euro] a lire 12.000.000 [6.197,48 euro]. In caso di mancato adeguamento, entro il termine fissato nella diffida, è disposta la sospensione dell'attività fino all'adeguamento.

     3. In caso di recidiva la sanzione pecuniaria è elevata ad un valore compreso fra lire 3.000.000 [1548,37 euro] e lire 18.000.000 [9296,22 euro] ed è disposta la immediata sospensione dell'attività.

     4. Il Comune che ha accertato la difformità degli impianti e delle attrezzature dispone l'applicazione delle sanzioni e ne introita i relativi proventi.

     5. L'accertamento della difformità degli impianti e delle attrezzature determina la ulteriore sanzione della revoca e del recupero del contributo eventualmente concesso al titolare degli impianti e delle attrezzature.

     6. La revoca ed il recupero del contributo erogato, maggiorato degli interessi legali dalla data di erogazione alla data del recupero, sono disposti dall'ente che ha concesso il contributo, su segnalazione del comune che ha accertato la difformità.

 

     Art. 12. (Interventi per la promozione delle attività motorie).

     1. In attuazione degli strumenti della programmazione per la promozione delle attività motorie, e delle specifiche determinazioni in ordine all'ammontare delle risorse destinate all'intervento finanziario di sostegno, alle tipologie di investimenti e di iniziative ammissibili al finanziamento, ed alle relative modalità di attuazione, la Regione interviene a sostegno:

     a) della realizzazione e dell'adeguamento di spazi, impianti ed attrezzature per la pratica delle attività motorie, ricreative e sportive;

     b) della realizzazione e dello sviluppo di centri e strutture per la documentazione e la diffusione della conoscenza della storia e della cultura delle attività motorie, ricreative e sportive;

     c) delle attività di studio e ricerca, lo sviluppo di progetti sperimentali e le iniziative culturali per la diffusione della conoscenza della storia e della cultura delle attività motorie;

     d) dello svolgimento di manifestazioni e competizioni in ambito dilettantistico di particolare rilevanza internazionale e nazionale.

     2. La Regione concorre altresì agli interventi finanziari effettuati dalle province a sostegno dello svolgimento di manifestazioni, competizioni e attività motorie, ricreative e sportive aventi particolare rilevanza promozionale ai fini della presente legge.

     3. Gli interventi finanziari di sostegno sono attuati mediante le seguenti tipologie di aiuti:

     a) relativamente agli investimenti di cui al comma 1, lettere a) e b), mediante la concessione di contributi in conto capitale, di contributi in conto interessi, o mediante altri strumenti di sostegno finanziario;

     b) relativamente alle iniziative di cui al comma 1, lettere c) e d), nonché delle iniziative di cui al comma 2, mediante la partecipazione al finanziamento dei programmi e delle attività.

     4. Nell'ambito della presente legge, gli interventi finanziari di sostegno sono disposti esclusivamente a favore di enti locali ed altri enti pubblici e morali, società sportive, associazioni e federazioni sportive, nonché degli altri soggetti privati senza finalità di lucro.

     5. Gli investimenti e le iniziative realizzati da parte di imprese o di altri operatori economici possono beneficiare degli aiuti disposti dall'intervento regionale a sostegno dello sviluppo economico.

 

     Art. 13. (Norme finanziarie).

     1. Gli strumenti della programmazione indicano le risorse destinate agli interventi programmati per il periodo di riferimento, relativamente alle tipologie di investimenti e di iniziative ammissibili al finanziamento diretto della Regione, nonché all'eventuale concorso agli interventi finanziari di sostegno delle province.

     2. La destinazione delle risorse di cui al comma 1, e di quelle trasferite dallo Stato per la realizzazione e l'adeguamento degli impianti sportivi, è determinata annualmente con legge di bilancio, a partire dall'esercizio finanziario 2001, sulla base delle previsioni degli strumenti di programmazione.

 

     Art. 14. (Norme transitorie).

     1. "Il programma regionale degli interventi per la promozione delle attività sportive per l'anno 2000", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 7 dicembre 1999, n. 351, ai sensi della L.R. 49/1992, determina gli indirizzi e le procedure per il sostegno economico delle attività motorie, ricreative e sportive; le relative procedure sono modificate così come specificato nei successivi commi.

     2. Le domande di finanziamento di cui ai capitoli 2 e 3 del programma regionale degli interventi per l'anno 2000, redatte in conformità con quanto indicato nel predetto programma, sono valutate dalle province, che provvedono, secondo i criteri e le priorità stabiliti nel programma, a redigere l'elenco progressivo delle domande ammissibili a finanziamento, completato dall'elenco di quelle non ammissibili, con le relative motivazioni.

     3. A favore delle domande riconosciute ammissibili, secondo i criteri e le priorità stabiliti nel programma regionale, le province dispongono il contributo finanziario, destinando a tal fine anche i finanziamenti regionali per la promozione delle attività motorie di interesse locale, ripartiti fra le province per il 50% in misura proporzionale alla popolazione residente nella provincia, e per il 50% in parti uguali fra loro.

     4. Per la concessione di finanziamenti regionali per la promozione delle attività motorie di interesse locale è autorizzata, per l'anno 2000, una spesa di lire 500.000.000. I finanziamenti erogati alle province sono rendicontati ai sensi dell'articolo 112 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni.

     5. La Giunta regionale promuove direttamente la realizzazione attività di studio e ricerca, lo sviluppo di progetti sperimentali e le iniziative per la diffusione della conoscenza della storia e della cultura delle attività motorie, sentito il Comitato regionale sport per tutti; a tal fine, è disposto per l'esercizio 2000 uno stanziamento di lire 500.000.000.

     6. Agli oneri di spesa derivanti dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 4 e 5, si fa fronte con lo stanziamento iscritto al capitolo 19030 del bilancio dell'esercizio 2000.

     7. Le domande di finanziamento di cui al capitolo 5 del programma regionale degli interventi per l'anno 2000, per l'adeguamento e la realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, redatte in conformità con quanto indicato nel predetto programma, sono valutate dalle province che provvedono, secondo i criteri e le priorità stabiliti dal programma, a redigere l'elenco progressivo delle domande ammissibili. I finanziamenti regionali sono concessi con deliberazione della Giunta regionale, su proposta delle province.

     8. Il piano regionale di settore, di cui all'articolo 2, è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro il 31 dicembre 2000 ed ha efficacia dall'anno 2001.

 

     Art. 15. (Norme finali e abrogazioni).

     1. E' abrogata la legge regionale 8 ottobre 1992, n. 49 "Interventi per la promozione e la disciplina delle attività motorie", così come modificata ed integrata con leggi regionali 29 marzo 1993, n. 16; 6 ottobre 1993, n. 73; 16 gennaio 1995, n. 5; 19 dicembre 1996, n. 94; 5 giugno 1998, n. 29; 11 giugno 1999, n. 34.

     2. Fino all'approvazione dei regolamenti di cui all'articolo 10, comma 2, resta in vigore il regolamento regionale 7 giugno 1999, n. 2.

 

     La presente legge dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

Indice

Art.  1 Finalità

Art.  2 Programmazione regionale

Art.  3 Programmazione locale

Art.  4 Comitato regionale Sport per tutti

Art.  5 Osservatorio delle attività motorie

Art.  6 Attività motorie in ambito scolastico

Art.  7 Percorsi formativi

Art.  8 Attività motorie e forze armate

Art.  9 Attività motorie e reti di protezione sociale

Art. 10 Esercizio di impianti sportivi

Art. 11 Funzioni amministrative di controllo e vigilanza

Art. 12 Interventi per la promozione delle attività motorie Art. 13 Norme finanziarie

Art. 14 Norme transitorie

Art. 15 Norme finali e abrogazioni

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 20 della L.R. 27 febbraio 2015, n. 21.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 38.

[3] Articolo inserito dall’art. 2 della L.R. 23 febbraio 2005, n. 38.