§ 40.1.64 - Deliberazione 16 febbraio 2005, n. 22.
Approvazione di proposte tariffarie, per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:40. Energia
Capitolo:40.1 combustibili
Data:16/02/2005
Numero:22

§ 40.1.64 - Deliberazione 16 febbraio 2005, n. 22.

Approvazione di proposte tariffarie, per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, di cui alle deliberazioni dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 29 settembre 2004, n. 170/04 e 30 settembre 2004, n. 173/04.

(G.U. 7 marzo 2005, n. 54)

 

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

 

Nella riunione del 16 febbraio 2005;

Visti:

l'art. 2, comma 12, lettera e), della legge 14 novembre 1995, n. 481;

l'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;

il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;

la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 29 settembre 2004, n. 170/04 (di seguito: deliberazione n. 170/04);

la deliberazione dell'Autorità 30 settembre 2004, n. 173/04 (di seguito: deliberazione n. 173/04);

Considerato che le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate da 394 (trecentonovantaquattro) esercenti risultano, in seguito all'esame dei dati dichiarati dagli esercenti medesimi, conformi ai criteri stabiliti dalle deliberazioni n. 170/04 e n. 173/04;

Ritenuto che sia necessario approvare le sopra dette proposte tariffarie;

 

Delibera:

 

1. Di approvare le proposte tariffarie per l'anno termico 2004-2005, relative alle attività di distribuzione del gas naturale e di fornitura di gas diversi dal gas naturale, presentate dagli esercenti indicati nell'allegata tabella 1.

2. Di prevedere che le proposte tariffarie di cui al precedente punto siano applicate per il periodo 1° ottobre 2004-30 settembre 2005.

3. Di pubblicare la presente deliberazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, affinchè entri in vigore dal giorno della sua pubblicazione.

Avverso il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 25, della legge 14 novembre 1995, n. 481/95, può essere proposto ricorso avanti al tribunale amministrativo regionale per la Lombardia, entro il termine di sessanta giorni dalla data di notifica dello stesso.

 

 

TABELLA 1