§ 6.1.216 - L.R. 20 dicembre 2002, n. 43.
Legge finanziaria per l’anno 2003.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:20/12/2002
Numero:43


Sommario
Art. 1.  (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2).
Art. 2.  (Aumento dell’aliquota sull’imposta regionale sulle attività produttive per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione).
Art. 3.  (Tasse automobilistiche. Disciplina in materia di veicoli ultraventennali).
Art. 4.  (Riscossione dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per gli anni 1998 - 2002).
Art. 5.  (Addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano - ARISGAM).
Art. 6.  (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 1999, n. 37).
Art. 7.  (Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare).
Art. 8.  (Variazioni di aliquota dei tributi regionali).
Art. 9.  (Norma di copertura finanziaria).
Art. 10.  (Realizzazione del Programma pluriennale degli investimenti 2003-2005).
Art. 11.  (Intervento a favore del Comune di Firenze).
Art. 12.  (Interventi per la difesa delle coste e degli abitati costieri).
Art. 13.  (Interventi straordinari per il rilancio dei poli espositivi).
Art. 14.  (Interventi per la distribuzione irrigua dell’invaso di Montedoglio).
Art. 15.  (Potenziamento delle strutture telematiche "e. toscana").
Art. 16.  (Potenziamento delle strutture telematiche "Portale della Toscana").
Art. 17.  (Disposizioni di carattere finanziario).
Art. 18.  (Interventi in materia di personale).
Art. 19.  (Sottoscrizione aumento di capitale di "BIC Toscana S.C.PA").
Art. 20.  (Intervento straordinario per gli impianti di smaltimento dei rifiuti di Falascaia e Pioppogatto).
Art. 21.  (Contributo straordinario in favore dell’Arciconfraternita di Misericordia di Siena a sostegno delle iniziative di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento).
Art. 22.  (Contributi straordinari all’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT -).
Art. 22 bis.  (Contributi straordinari alla provincia di Livorno e ad Aerelba s.p.a. per la realizzazione di interventi a favore dell’aeroporto di Marina di Campo nell’Isola d’Elba).
Art. 23.  (Entrata in vigore).


§ 6.1.216 - L.R. 20 dicembre 2002, n. 43.

Legge finanziaria per l’anno 2003.

(B.U. 30 dicembre 2002, n. 33).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

 

Art. 1. (Modifiche all’articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2001, n. 2).

     1. Dopo il comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 26 gennaio 2001 n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive) è aggiunto il seguente comma 3 bis:

     (Omissis).

 

     Art. 2. (Aumento dell’aliquota sull’imposta regionale sulle attività produttive per banche, altri enti e società finanziarie e imprese di assicurazione).

     1. A decorrere dal 1 gennaio 2003, per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonchè riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, l’imposta regionale sulle attività produttive è determinata applicando al valore della produzione netta l’aliquota del 4,40 per cento.

 

     Art. 3. (Tasse automobilistiche. Disciplina in materia di veicoli ultraventennali).

     1. Si definiscono "veicoli ultraventennali" gli autoveicoli e i motoveicoli per i quali siano decorsi venti anni dall’anno di fabbricazione che, salvo prova contraria, coincide con l’anno di prima immatricolazione in Italia o in uno Stato estero e per i quali non siano ancora trascorsi trenta anni dall’anno di fabbricazione medesimo.

     2. I veicoli ultraventennali sono assoggettati ad una tassa di possesso forfettaria, in sostituzione della tassa automobilistica ordinaria di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche emanato con decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39, nella misura di euro 60,00 per gli autoveicoli e di euro 25,00 per i motoveicoli. Sono esclusi da tale agevolazione i veicoli adibiti ad uso professionale, utilizzati nell’esercizio di attività di impresa o di arti e professioni.

     3. Ove la tassa di cui al comma 2 risulti di importo superiore a quella sostituita, è facoltà del contribuente versare la tassa automobilistica ordinaria.

     4. La tassa di possesso forfettaria di cui al comma 2 è corrisposta negli stessi termini e con le stesse modalità previste per il pagamento della tassa automobilistica ordinaria sostituita.

     5. Le tasse automobilistiche ordinarie relative a periodi fissi per i quali le scadenze di pagamento ricadono nel periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2002, dovute a tali scadenze per veicoli in possesso del requisito dell’ultraventennalità e non corrisposte, possono essere assolte entro il 31 maggio 2003 con il pagamento della tassa automobilistica ordinaria senza applicazione di sanzioni ed interessi o, nel caso in cui tale importo risulti superiore alla tassa di cui al comma 2, mediante il pagamento di quest’ultima senza applicazione di sanzioni ed interessi. Qualora le tasse siano state già parzialmente corrisposte, la quota versata si detrae dagli importi dovuti ai sensi del presente comma.

     6. Il pagamento delle somme di cui al comma 5 estingue il debito per tributo, sanzioni ed interessi. Non si procede al rimborso di somme già corrisposte per i periodi fissi le cui scadenze di pagamento ricadono nel periodo 1 gennaio 2001 - 31 dicembre 2002.

     7. Restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti per i veicoli ultratrentennali.

 

     Art. 4. (Riscossione dell’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime per gli anni 1998 - 2002).

     1. Per gli anni 1998, 1999, 2000, 2001 e 2002 l’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime di cui alla legge regionale 11 agosto 1995, n. 85 (Determinazione dell’ammontare dell’imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo) e successive modifiche, è riscossa applicando l’aliquota stabilita dalla medesima legge sul canone statale annuo pagato dai concessionari nei rispettivi anni di competenza, con esclusione di conguagli eventualmente dovuti.

 

     Art. 5. (Addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano - ARISGAM). [1]

     [1. L’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano (ARISGAM), istituita dall’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, concernente, tra l’altro, l’istituzione e disciplina dell’addizionale regionale all’imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, è determinata, per l’anno 2003, nelle seguenti misure per metro cubo:

     a) T1 euro 0,020

     b) T2 (fino a 250 mc. annui) euro 0,020

     c) T2 (oltre 250 mc. annui) euro 0,026

     d) Altri usi civili euro 0,026

     e) Usi industriali, artigianali e agricoli euro 0,006

     e bis) Usi industriali per consumi superiori a 1.200.000 mc. annui euro 0.0052 [2].

     2. L’imposta sostitutiva dell’addizionale di cui al comma 1, istituita dall’articolo 9, comma 2 del DLgs 398/1990 a carico delle utenze esenti, è determinata per l’anno 2003 nella misura di euro 0,026 al metro cubo.

     3. In assenza di disposizioni di variazione ai sensi dell’articolo 8, le tariffe di cui ai commi 1 e 2 sono confermate anche per gli esercizi successivi.

     4. La legge regionale 2 febbraio 1993, n. 6 (Determinazione delle aliquote di alcuni tributi regionali per l’anno 1993) è abrogata.]

 

     Art. 6. (Modifiche all’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 1999, n. 37). [3]

     [1. Dopo il comma 2 dell’articolo 3 della legge regionale 1 luglio 1999, n. 37 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle LL.RR. n.54/1980 e n. 60/1996) è aggiunto il seguente comma 2 bis:

     (Omissis).]

 

     Art. 7. (Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare).

     1. Per i crediti relativi ai tributi regionali esistenti alla data del 31 dicembre 2002 non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore ad euro 17,00.

     2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2002 non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad euro 17,00.

 

     Art. 8. (Variazioni di aliquota dei tributi regionali).

     1. In conformità di quanto disposto dall’articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212 (Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente), la Regione può rideterminare le aliquote dei tributi regionali mediante legge entrata in vigore al 31 dicembre dell’anno precedente il periodo di imposta per cui si dispone.

 

     Art. 9. (Norma di copertura finanziaria).

     1. Alle minori entrate derivanti dai provvedimenti di cui all’articolo 1, quantificabili in euro 2.500.000,00 si fa fronte, così come previsto dall’articolo 11 della legge regionale 6 agosto 2001, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), con le maggiori entrate derivanti dall’applicazione dell’articolo 2, parimenti quantificabili in euro 2.500.000,00.

 

CAPO II

PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2003-2005

 

     Art. 10. (Realizzazione del Programma pluriennale degli investimenti 2003-2005).

     1. Gli interventi previsti nel Programma pluriennale degli investimenti 2003-2005, contenuto nel documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) per l’anno 2003, sono attuati sulla base di piani e programmi approvati ai sensi dell’articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), di durata triennale, relativi ad ogni specifico intervento.

     2. Annualmente la Giunta regionale, con propria deliberazione, può rimodulare il piano finanziario dei singoli interventi sulla base delle esigenze effettive di investimento di ciascuno di essi, tenendo comunque fermi gli stanziamenti complessivamente assegnati ad ogni singolo intervento; a tal fine, le variazioni fra le unità previsionali di base (UPB) relative agli interventi di cui al comma 1, sono effettuate con deliberazione della Giunta regionale.

     3. La Giunta regionale presenta entro il 30 aprile di ogni anno al Consiglio regionale una relazione sullo stato di attuazione del Programma di cui al comma 1. La relazione dà conto, fra l’altro, degli indicatori di monitoraggio e della valutazione di ciascun intervento.

 

     Art. 11. (Intervento a favore del Comune di Firenze).

     1. Al fine di contribuire a migliorare la qualità ambientale e la mobilità della città di Firenze, la Regione destina nel triennio 2003-2005 la somma di euro 10.320.000,00 sotto forma di compartecipazione agli investimenti del Comune di Firenze.

 

     Art. 12. (Interventi per la difesa delle coste e degli abitati costieri).

     1. Al fine di favorire l’attuazione degli interventi di difesa delle coste e degli abitati costieri previsti dall’articolo 12, comma 1, della legge regionale 11 dicembre 1998, n.91 (Tutela dell’ambiente e delle risorse naturali) e successive modifiche, di competenza delle province ai sensi dell’articolo 14, comma 1, lettera b) della medesima legge, la Regione destina nel triennio 2003-2005 la somma di euro 103.290.000,00 quale concorso all’attuazione del programma degli interventi prioritari di recupero e riequilibrio del litorale.

     2. La Giunta regionale stipula, con gli enti locali interessati, accordi di programma in cui sono individuati i soggetti responsabili della progettazione e realizzazione delle opere, i tempi di esecuzione e le modalità di controllo sull’attuazione del programma di cui al comma 1.

 

     Art. 13. (Interventi straordinari per il rilancio dei poli espositivi).

     1. Al fine di aumentare la rilevanza del sistema fieristico toscano e di valorizzare le economie locali, la Regione destina nel triennio 2003-2005 la somma di euro 82.630.000,00 per la realizzazione di interventi finalizzati al rilancio ed alla riqualificazione dei poli espositivi, anche mediante aumenti di capitale delle società di gestione, per favorire i processi di privatizzazione.

 

     Art. 14. (Interventi per la distribuzione irrigua dell’invaso di Montedoglio).

     1. Per la realizzazione di lotti della rete secondaria di distribuzione irrigua delle risorse idriche provenienti dall’invaso di Montedoglio, la Regione destina nel triennio 2003-2005 la somma di euro 10.320.000,00.

 

     Art. 15. (Potenziamento delle strutture telematiche "e. toscana").

     1. In attuazione del piano regionale di "e.government" previsto nel DPEF per l’anno 2003 e al fine di favorire lo sviluppo e l’attuazione delle politiche di innovazione nel settore della pubblica amministrazione, la Regione destina nel triennio 2003 - 2005 la somma di euro 25.820.000,00. L’intervento è volto a:

     a) promuovere e sostenere la diffusione e realizzazione di una infrastruttura toscana a larga banda, aperta alla interconnessione con le reti degli operatori privati;

     b) promuovere e sostenere la realizzazione di servizi telematici per la semplificazione dell’azione pubblica a vantaggio di soggetti pubblici e privati, anche tramite il coinvolgimento delle rappresentanze sociali ed economiche;

     c) contribuire alla diffusione nell’utilizzo della rete, intervenendo a sostegno della domanda di servizi da parte di soggetti pubblici e privati.

 

     Art. 16. (Potenziamento delle strutture telematiche "Portale della Toscana").

     1. Al fine di dotare la Toscana di uno strumento di comunicazione su rete "web", la Regione realizza il progetto del "Portale della Toscana" e predispone apposito programma di intervento ai sensi dell’ articolo 10, comma 1 della presente legge destinando nel triennio 2003 - 2005 la somma di euro 5.000.000,00. L’intervento regionale è volto a:

     a) valorizzare e promuovere a livello internazionale le risorse istituzionali, economiche, culturali e sociali della regione organizzandole in sistema;

     b) semplificare e velocizzare l’accesso ad informazioni e servizi da parte dei cittadini, imprese, enti e altri soggetti pubblici e privati.

     2. Il piano degli interventi di cui al comma 1 individua le modalità di attuazione degli interventi stessi.

 

     Art. 17. (Disposizioni di carattere finanziario).

     1. All’onere di spesa di cui agli articoli, 11, 12, 13, 14, 15 e 16 ammontanti complessivamente a euro 237.380.000,00 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti nelle seguenti UPB:

     a) UPB 341 "Azioni di sistema per il governo del territorio - spese di investimento" per euro 10.320.000,00;

     b) UPB 421 "Difesa del suolo, riduzione del rischio idrogeologico, e prevenzione del rischio sismico - spese di investimento" per euro 103.290.000,00;

     c) UPB 532 "Interventi, incentivi e servizi per lo sviluppo delle attività turistiche e termali - spese di investimento" per euro 82.630.000,00;

     d) UPB 522 "Interventi per lo sviluppo rurale, aiuti al reddito, agli investimenti e allo sviluppo delle imprese agricole, zootecniche e forestali - spese di investimento" per euro 10.320.000,00;

     e) UPB 146 "Innovazione tecnologica, organizzativa e sviluppo risorse umane per l’attuazione delle politiche regionali - spese di investimento" per euro 25.820.000,00;

     f) UPB 135 "Attività di carattere istituzionale - spese di investimento" per euro 5.000.000,00.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE

 

     Art. 18. (Interventi in materia di personale).

     1. Nel triennio 2003-2005 è annualmente autorizzato l’utilizzo fino al 5,5 per cento delle somme stanziate per il pagamento delle competenze fisse e ricorrenti del personale dipendente, comprensive degli oneri riflessi, per sostenere i maggiori oneri diretti dei trattamenti economici accessori, sia ai sensi dell’articolo 15, comma 5 del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL), sia ai sensi dell’articolo 26, comma 3 del vigente CCNL, area della dirigenza, in conseguenza della riorganizzazione delle strutture operative cui sia correlato l’aumento delle prestazioni del personale in servizio e l’assenza di incrementi stabiliti dalle dotazioni organiche.

     2. In conformità alle previsioni dei CCNL del personale regionale, sono confermati per gli anni 2003 - 2005 gli importi relativi all’anno 2001, determinati dall’articolo 14 della legge regionale 26 gennaio 2001, n.3 (Disposizioni per il finanziamento di provvedimenti di spesa per il periodo 2001-2003), delle integrazioni annue di euro 631.110,33 per il personale appartenente alla categoria D e di euro 471.525,14 per il personale con qualifica dirigenziale, destinati agli istituti incentivanti la produttività, i risultati e le politiche di sviluppo delle risorse umane.

     3. Gli oneri di spesa conseguenti all’applicazione del comma 2 trovano copertura finanziaria nella UPB 711 "Funzionamento della struttura regionale - spese correnti".

 

     Art. 19. (Sottoscrizione aumento di capitale di "BIC Toscana S.C.PA").

     1. Per rafforzare la capacità di intervento a sostegno dello sviluppo economico locale, è autorizzata la sottoscrizione dell’aumento di capitale della società a partecipazione regionale "BIC Toscana S.C.PA", fino ad un massimo di euro 2.000.000,00.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese d’investimento" del bilancio di previsione 2003.

 

     Art. 20. (Intervento straordinario per gli impianti di smaltimento dei rifiuti di Falascaia e Pioppogatto).

     1. Al fine di contribuire ai costi di costruzione e gestione del sistema integrato degli impianti di Falascaia e Pioppogatto, così come previsti dal contratto a suo tempo stipulato dal Commissario straordinario per la realizzazione degli impianti di smaltimento dei rifiuti solidi urbani della Versilia nonché dalla deliberazione della Giunta regionale n. 890 del 5 agosto 2002 (LR 25/98-LR 29/02-DCRT 88/98-Pubblicazione del Piano di gestione dei rifiuti urbani e assimilati della Provincia di Lucca), è autorizzato per l’anno 2003 un contributo di euro 5.160.000,00 in favore del Comune di Massarosa e del Comune di Pietrasanta.

     2. L’importo di cui al comma 1 è erogato in unica soluzione, in parti uguali a ciascuno dei due comuni, a seguito del collaudo di entrambi gli impianti.

     3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati- spese di investimento" del bilancio di previsione 2003.

 

     Art. 21. (Contributo straordinario in favore dell’Arciconfraternita di Misericordia di Siena a sostegno delle iniziative di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento).

     1. Per l’anno 2003 è autorizzato un contributo straordinario di euro 51.000,00 in favore dell’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento.

     2. Il contributo straordinario di cui al presente articolo è erogato con vincolo di destinazione. Al termine dell’esercizio finanziario l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull’attività svolta, dando atto dell’utilizzazione del contributo.

     3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti" del bilancio di previsione 2003.

 

     Art. 22. (Contributi straordinari all’agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - ARPAT -).

     1. Al fine di assicurare la realizzazione, entro l’esercizio 2005, del processo di accreditamento delle attività dei laboratori dell’ARPAT alla norma internazionale UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2000, è autorizzato un contributo straordinario di 1 milione di euro per ciascuno degli esercizi 2003, 2004 e 2005.

     2. La Giunta regionale provvede con propria deliberazione, su presentazione di specifico progetto da parte dell’ARPAT, alla determinazione delle modalità di assegnazione ed erogazione del contributo di cui al comma 1.

     3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 112 "Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese di investimento".

 

     Art. 22 bis. (Contributi straordinari alla provincia di Livorno e ad Aerelba s.p.a. per la realizzazione di interventi a favore dell’aeroporto di Marina di Campo nell’Isola d’Elba). [4]

     1. Al fine di garantire la messa in sicurezza dal rischio idraulico dell’aeroporto di Marina di Campo, è autorizzato un contributo straordinario di euro 365.000,00 in favore della provincia di Livorno per l’esecuzione di opere idrauliche ed infrastrutturali.

     2. Al fine di realizzare il miglioramento dell’assetto infrastrutturale dell’aeroporto di Marina di Campo, è autorizzato un contributo straordinario di euro 1.235.000,00 in favore di Aerelba s.p.a., società di gestione dell’aeroporto, per l’esecuzione di opere di miglioramento della qualità del servizio e di adeguamento agli standards di sicurezza antiterrorismo delle strutture dell’aeroporto.

     3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione le modalità di concessione e di erogazione dei contributi, nonché i criteri di rendicontazione dell’utilizzo dei medesimi.

     4. All’onere di spesa di cui ai commi 1 e 2, pari ad euro 1.600.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 311 “Innovazione e sviluppo della rete delle infrastrutture di trasporto – Spese di investimento” del bilancio di previsione 2003.

 

     Art. 23. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 21 dicembre 2007, n. 67.

[2] Lettera aggiunta dall’art. 9 della L.R. 19 dicembre 2003, n. 58.

[3] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[4] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 22 ottobre 2004, n. 54.