§ 6.1.67 - L.R. 11 agosto 1995, n. 85.
Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:11/08/1995
Numero:85


Sommario
Art. Unico.  Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo


§ 6.1.67 - L.R. 11 agosto 1995, n. 85. [1]

Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo.

(B.U. 21 agosto 1995, n. 53).

 

Art. Unico. Determinazione dell'ammontare dell'imposta regionale sulle concessioni statali del demanio marittimo [2]

     1. L'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile prevista dall'articolo 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), è commisurata, limitatamente alle concessioni marittime, al 25 per cento del canone statale di concessione.


[1] Abrogata dall'art. 4 della L.R. 27 dicembre 2018, n. 74.

[2] Articolo modificato dall'art. 6 della L.R. 6 agosto 1998, n. 57 e così sostituito dall'art. 12 della L.R. 27 dicembre 2012, n. 77.