§ 6.1.167 - L.R. 1 luglio 1999, n. 37.
Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle LL.RR. n. 54/1980 e n. 60/1996.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:01/07/1999
Numero:37


Sommario
Art. 1.  (Oggetto e ambito di applicazione).
Art. 2.  (Modalità di irrogazione).
Art. 3.  (Ritardati od omessi versamenti. Ravvedimento).
Art. 4.  (Riscossione coattiva delle sanzioni).
Art. 5.  (Rateizzazione).
Art. 6.  (Decadenza e prescrizione).
Art. 7.  (Rimborsi).
Art. 8.  (Disposizioni applicabili).
Art. 9.  (Ricorsi).
Art. 10.  (Modifiche all'art. 6 della L.R. n. 54/1980).
Art. 11.  (Modifica all'art. 9 L.R. n. 54/1980).
Art. 12.  (Modifica all'art. 11 L.R. n. 54/1980).
Art. 13.  (Abrogazione).
Art. 14.  (Modifica all'art. 12 della L.R. n. 60/96).
Art. 15.  (Abrogazione).
Art. 16.  (Modifica all'art. 15 L.R. n. 60/96).
Art. 17.  (Modifica all'art. 16 L.R. n. 60/96).
Art. 18.  (Modifica all'art. 9 L.R. 60/96).
Art. 19.  (Modifica all'art. 17 L.R. 60/96).


§ 6.1.167 - L.R. 1 luglio 1999, n. 37.

Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie e modificazioni alle LL.RR. n. 54/1980 e n. 60/1996.

(B.U. 9 luglio 1999, n. 20).

 

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

 

Art. 1. (Oggetto e ambito di applicazione). [1]

     1. La presente legge regionale disciplina le procedure di applicazione da parte della Regione Toscana e degli Enti locali, per le funzioni ad esse delegate o attribuite, delle sanzioni amministrative previste per la violazione di norme tributarie.

     2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato si osservano le disposizioni ed i principi contenuti nei decreti legislativi 18 dicembre 1997 n. 471, 472 e 473 in materia di sanzioni amministrative tributarie.

 

     Art. 2. (Modalità di irrogazione). [2]

     1. Fatte salve le disposizioni concernenti le tasse automobilistiche, le sanzioni di cui alla presente legge sono irrogate con la procedura di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

 

     Art. 3. (Ritardati od omessi versamenti. Ravvedimento). [3]

     1. Fatto salvo quanto espressamente previsto negli articoli seguenti per i singoli tributi, chi non esegue, in tutto o in parte, i versamenti dovuti è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pari al 30% dell'importo non versato o versato oltre la scadenza.

     2. La sanzione di cui al comma 1 è ridotta, semprechè la violazione non sia stata constatata e non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore o i soggetti solidalmente obbligati abbiano avuto formale conoscenza, secondo le modalità previste nell’articolo 13, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n.472 [4].

     2 bis. Qualora, a seguito di attività amministrativa di accertamento, risulti che i ritardati versamenti inerenti a tributi regionali sono stati comunque effettuati dal soggetto passivo entro il quinto giorno lavorativo successivo alla scadenza prevista dalla legge, la sanzione irrogata è pari al dieci per cento del tributo tardivamente versato [5].

     3. [6].

 

     Art. 4. (Riscossione coattiva delle sanzioni). [7]

     1. Qualora il soggetto al quale è stata irrogata la sanzione ai sensi dell’articolo 2 non effettui il pagamento, la Regione provvede alla riscossione coattiva dell’importo ai sensi dell’articolo 17, comma 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46.

 

     Art. 5. (Rateizzazione). [8]

     1. Su richiesta dell'interessato in condizioni economiche disagiate, il dirigente regionale competente può eccezionalmente disporre il pagamento in rate mensili comprensive degli interessi calcolati al tasso legale. Il numero delle rate non può essere superiore a trenta.

     2. Le modalità di concessione della rateizzazione ed i criteri per la definizione del numero delle rate in riferimento all'importo della sanzione, sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale da adottarsi nel termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     3. Il debitore ammesso al pagamento rateizzato il quale non provveda alla corresponsione anche di una sola rata alla scadenza stabilita, decade dal beneficio e deve estinguere il debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

 

     Art. 6. (Decadenza e prescrizione). [9]

     1. L'atto di accertamento delle violazioni alle norme tributarie deve essere notificato al destinatario entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.

     2. Se la notificazione è stata effettuata, nei termini di cui al comma 1, ad almeno uno degli autori dell'infrazione o dei soggetti obbligati in solido, il termine è prorogato di un anno.

     3. Il diritto alla riscossione della sanzione irrogata si prescrive nel termine di cinque anni. L'impugnazione del provvedimento di irrogazione interrompe la prescrizione che non corre fino alla definizione del procedimento.

 

     Art. 7. (Rimborsi). [10]

     1. Il contribuente può chiedere la restituzione di somme per tributi o sanzioni amministrative erroneamente corrisposte entro il termine di tre anni decorrenti dalla data del pagamento.

     2. Non si procede al rimborso di somme di importo pari o inferiore a L. 5.000 ovvero a 2,58 euro.

     3. Il contribuente, per il tributo indebitamente corrisposto, ha diritto agli interessi calcolati al tasso moratorio per semestri compiuti, escluso il primo, compresi tra la data della presentazione della istanza e la data del relativo provvedimento dirigenziale di rimborso.

 

TITOLO II

SANZIONI IN MATERIA DI TASSE AUTOMOBILISTICHE

 

     Art. 8. (Disposizioni applicabili). [11]

 

     Art. 9. (Ricorsi). [12]

     1. Le sanzioni per violazioni in materia di tasse automobilistiche sono irrogate con atto contestuale all’avviso di accertamento emesso dalla struttura regionale competente.

     2. Avverso l’atto contestuale di accertamento e irrogazione delle sanzioni, il contribuente può presentare:

     a) entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione tributaria competente;

     b) entro il termine di venti giorni dalla notifica, deduzioni difensive al dirigente regionale che ha emanato l’atto, il quale può procedere in via di autotutela all’annullamento o alla modifica dello stesso. La presentazione delle deduzioni difensive non interrompe il termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale.

 

TITOLO III

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 15 MAGGIO 1980 N. 54

"DISCIPLINA DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI REGIONALI."

 

     Art. 10. (Modifiche all'art. 6 della L.R. n. 54/1980). [13]

 

     Art. 11. (Modifica all'art. 9 L.R. n. 54/1980). [14]

 

          Art. 12. (Modifica all'art. 11 L.R. n. 54/1980). [15]

 

          Art. 13. (Abrogazione). [16]

     1. L'art. 10 della L.R. 15 maggio 1980, n. 54 è abrogato.

 

TITOLO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 LUGLIO 1996 N. 60

"DISPOSIZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO

SPECIALE PER IL DEPOSITO IN DISCARICA DEI RIFIUTI

SOLIDI DI CUI ALL'ART. 3 DELLA L. 28 DICEMBRE 1995, N. 549"

 

     Art. 14. (Modifica all'art. 12 della L.R. n. 60/96). [17]

 

     Art. 15. (Abrogazione). [18]

     1. L'articolo 13 della Legge regionale 29 luglio 1996 n. 60 è abrogato.

 

     Art. 16. (Modifica all'art. 15 L.R. n. 60/96). [19]

 

          Art. 17. (Modifica all'art. 16 L.R. n. 60/96). [20]

 

          Art. 18. (Modifica all'art. 9 L.R. 60/96). [21]

 

     Art. 19. (Modifica all'art. 17 L.R. 60/96). [22]


[1] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 5 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9 e abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[3] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[4] Comma così sostituito dall’art. 6 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9.

[5] Comma aggiunto dall’art. 6 della L.R. 20 dicembre 2002, n. 43.

[6] Comma abrogato dall’art. 9 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9.

[7] Articolo così sostituito dall’art. 7 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9 e abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[8] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[9] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[10] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[11] Articolo abrogato dall’art. 9 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9 e dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[12] Articolo modificato dall’art. 8 della L.R. 7 marzo 2002, n. 9, sostituito dall’art. 1 della L.R. 26 luglio 2002, n. 30 e abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[13] Sostituisce l'art. 6 della L.R. 15 maggio 1980, n. 54.

[14] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31. Sostituiva l'art. 9 della L.R. 15 maggio 1980, n. 54.

[15] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31. Sostituiva l'art. 11 della L.R. 15 maggio 1980, n. 54.

[16] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[17] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31. Sostituiva l'art. 12 della L.R. 29 luglio 1996, n. 60.

[18] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[19] Sostituisce l'art. 15 della L.R. 29 luglio 1996, n. 60.

[20] Sostituisce l'art. 16 della L.R. 29 luglio 1996, n. 60.

[21] Modifica il comma 4 dell'art. 9, comma 4, della L.R. 29 luglio 1996, n. 60.

[22] Sostituisce l'art. 17 della L.R. 29 luglio 1996, n. 60.