§ 6.1.29 - L.R. 2 febbraio 1993, n. 6.
Determinazione delle aliquote di alcuni tributi regionali per l'anno 1993.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:02/02/1993
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione - ARIET).
Art. 2.  (Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano - ARISGAM).


§ 6.1.29 - L.R. 2 febbraio 1993, n. 6.

Determinazione delle aliquote di alcuni tributi regionali per l'anno 1993.

(B.U. 11 febbraio 1993, n. 10).

 

Art. 1. (Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione - ARIET). [1]

 

     Art. 2. (Addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano - ARISGAM).

     L'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), della legge 14 giugno 1990, n. 158 ed all' articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 nonché all'articolo 9, comma 5, del decreto legge 19 novembre 1992, n. 440, dovuta sui consumi effettuati nella Regione Toscana, è determinata nella misura massima prevista dai comma 6 e 7 del citato articolo 9 del decreto legge n. 440 del 1992, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'imposta sostitutiva dell'addizionale di cui al primo comma, istituita con l'art. 6, comma 1, lettera b), della legge n. 158 del 1990 e con l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 398 del 1990, a carico delle utenze esenti, è determinata nella misura di lire 50 al metro cubo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     L'addizionale di cui al primo comma e l'imposta sostitutiva di cui al secondo comma si applicano, nelle misure ivi indicate, sui consumi successivi alla data stabilita ai comma medesimi.

 

     La presente legge, dichiarata urgente ai sensi dell'art. 28 dello Statuto e dell'art. 127 della Costituzione, entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

 

 

 


[1] Articolo abrogato dall’allegato A della L.R. 2 aprile 2002, n. 11.