§ 6.1.224 - L.R. 19 dicembre 2003, n. 58.
Legge finanziaria per l’anno 2004.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 bilancio, ordinamento contabile
Data:19/12/2003
Numero:58


Sommario
Art. 1.  (Agevolazione IRAP per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001).
Art. 2.  (Conferma agevolazione IRAP per le nuove imprese giovanili).
Art. 3.  (Inserimento dell’art. 8 bis nella l.r. 49/2003).
Art. 4.  (Inserimento dell’art. 8 ter nella l.r. 49/2003).
Art. 5.  (Tasse automobilistiche. Disposizioni in materia di massa rimorchiabile).
Art. 6.  (Modifica dell’art. 4 della l.r. 60/1996).
Art. 7.  (Modifica dell’art. 11 della l.r. 60/1996).
Art. 8.  (Modifica dell’art. 23 bis della l.r. 60/1996).
Art. 9.  (Modifica dell’art. 5 della l.r. 43/2002).
Art. 10.  (Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime. Adempimento per gli anni d’imposta 2002 e 2003.).
Art. 11.  (Regolamento di disciplina dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili).
Art. 12.  (Termine di esecutività dei ruoli per i tributi regionali).
Art. 13.  (Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare).
Art. 14.  (Norma di copertura finanziaria).
Art. 15.  (Interventi per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche).
Art. 16.  (Toscana “Museo diffuso”. Integrazione finanziamento).
Art. 17.  (Interventi a favore delle piccole e medie imprese).
Art. 18.  (Aumento di capitale della società Fidi Toscana s.p.a.).
Art. 19.  (Intervento per il restauro delle alberature delle mura di Lucca).
Art. 20.  (Contributo straordinario in favore dell’Arconfraternita di Misericordia di Siena a sostegno delle iniziative di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento).
Art. 21.  (Contributo ordinario annuale all’Arpat. Abrogazione art. 3 comma 4 della l.r. 50/2001).
Art. 22.  (Sostituzione dell’art. 28 della l.r. 25/1998).
Art. 23.  (Sostituzione dell’art. 28 bis della l.r. 25/1998).
Art. 24.  (Sostituzione dell’art. 29 della l.r. 25/1998).
Art. 25.  (Entrata in vigore).


§ 6.1.224 - L.R. 19 dicembre 2003, n. 58.

Legge finanziaria per l’anno 2004.

(B.U. 29 dicembre 2003, n. 46).

 

CAPO I

DISPOSIZIONI IN MATERIA TRIBUTARIA

 

Art. 1. (Agevolazione IRAP per le imprese registrate EMAS o certificate ISO 14001). [1]

     1. Per l’anno d’imposta 2004 l’aliquota dell’IRAP è determinata nella misura del 3,50 per cento per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell’imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell’Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) e successive modifiche, che, entro il periodo tributario precedente, abbiano ottenuto la registrazione della propria organizzazione secondo il regolamento (CE) n. 761/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, relativo a “Adesione volontaria delle organizzazioni a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS)” [2]

     2. Per gli anni d’imposta 2004, 2005 e 2006 l’aliquota dell’IRAP per i soggetti di cui all’articolo 3, comma 1, lettere a) e b) del d.lgs. 446/1997, che abbiano ottenuto la certificazione del sistema di gestione ambientale della propria organizzazione secondo la norma UNI EN ISO 14001 entro il periodo tributario precedente, è determinata nella misura del 3,85 per cento. L’aliquota ridotta non si applica se il valore della produzione netta è superiore a euro 10 milioni.

     3. Qualora l’attività sia esercitata in più stabilimenti, cantieri, uffici o basi fisse e solo uno o alcuni di essi abbiano ottenuto la registrazione EMAS o la certificazione ISO 14001, l’aliquota ridotta è applicabile al valore della produzione netta prodotta nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001. Si considera prodotto nel cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001 il valore della produzione netta proporzionalmente corrispondente all’ammontare delle retribuzioni spettanti al personale a qualunque titolo utilizzato e addetto con continuità, per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi, nello stabilimento, cantiere, ufficio o base fissa registrato EMAS o certificato ISO 14001. Sono compresi i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, i compensi ai collaboratori coordinati e continuativi e gli utili agli associati in partecipazione.

     4. L’aliquota ridotta prevista dai commi 1 e 2 non si applica:

     a) ai soggetti che operano nel settore agricolo ed alle cooperative della piccola pesca e loro consorzi, di cui all’articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) e successive modifiche, sino a quando essa è superiore a quella agevolata prevista dall’articolo 45, comma 1 del d.lgs. 446/1997;

     b) ai soggetti di cui agli articoli 6 e 7 del d.lgs. 446/1997.

     5. Le agevolazioni previste ai commi 1 e 2 si applicano alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.

 

     Art. 2. (Conferma agevolazione IRAP per le nuove imprese giovanili).

     1. L’agevolazione IRAP prevista dall’articolo 3 della legge regionale 26 gennaio 2001 n. 2 (Riduzione dell’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive – IRAP) è confermata per le nuove imprese giovanili che si costituiscono nel territorio regionale nel triennio 2004-2006.

     2. L’agevolazione di cui al comma 1 si applica alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti de minimis.

 

     Art. 3. (Inserimento dell’art. 8 bis nella l.r. 49/2003).

     1. Dopo l’articolo 8 della legge regionale 22 settembre 2003, n. 49 (Norme in materia di tasse automobilistiche regionali) è aggiunto il seguente articolo 8 bis:

     “Art. 8 bis. Perdita di possesso del veicolo.

     1. L’intestatario del veicolo che perde il possesso dello stesso per furto regolarmente denunciato, ovvero per demolizione certificata ai sensi dell’articolo 46 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio) non è tenuto al pagamento della tassa automobilistica nel caso in cui ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

     a) il furto o la demolizione sono avvenuti entro il termine utile per il pagamento di ciascun periodo tributario;

     b) entro sessanta giorni dal furto o dalla consegna per la demolizione è stata presentata domanda di annotazione al pubblico registro automobilistico.

     2. Nell’ipotesi di cui al comma 1, se la tassa è già stata corrisposta è ammesso rimborso.”

 

     Art. 4. (Inserimento dell’art. 8 ter nella l.r. 49/2003).

     1. Dopo l’articolo 8 bis della l.r. 49/2003 è inserito il seguente articolo 8 ter:

     “Art. 8 ter. Massa rimorchiabile.

     1. A far data dal 1° gennaio 2004 le tasse automobilistiche regionali dovute in relazione alla massa rimorchiabile non si applicano agli autoveicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva fino a sei tonnellate.”

 

     Art. 5. (Tasse automobilistiche. Disposizioni in materia di massa rimorchiabile).

     1. La tassa automobilistica relativa alla massa rimorchiabile non corrisposta per gli anni 2001, 2002 e 2003 può essere regolarizzata, entro il 30 aprile 2004, con il pagamento degli importi fissati dalla tabella 2 bis allegata alla legge 23 dicembre 1999, n. 488 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. “Legge finanziaria 2000”) e successive modifiche, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

 

     Art. 6. (Modifica dell’art. 4 della l.r. 60/1996).

     1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 20 luglio 1996, n. 60 (Disposizioni per l’applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all’art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549) è sostituito dal seguente:

     “1. Ai sensi dell’articolo 3 comma 27 della legge statale, una quota pari al dieci per cento del tributo è dovuta alle province ed è ripartita tra le stesse con atto del dirigente competente in materia di rifiuti entro novanta giorni dalla scadenza dei termini di versamento trimestrale previsti all’articolo 3 comma 30 della legge statale in proporzione all’ammontare del gettito tributario derivante dalle discariche e dagli impianti di incenerimento situati nel territorio di ciascuna provincia. Il riparto delle somme relative al primo versamento trimestrale di ciascun esercizio finanziario è effettuato entro novanta giorni dalla presentazione della relazione di cui all’articolo 11, comma 4 bis.”

 

     Art. 7. (Modifica dell’art. 11 della l.r. 60/1996).

     1. Dopo il comma 4 dell’articolo 11 della l.r. 60/1996 è inserito il seguente comma 4 bis:

     “4 bis. Entro il 31 gennaio di ogni anno le province presentano alla Regione una relazione sui controlli effettuati ai sensi dell’articolo 3, comma 33 della legge statale. La relazione contiene una descrizione generale dell’attività di accertamento delle violazioni tributarie svolta nell’anno precedente e una scheda descrittiva di ciascun controllo effettuato.”

 

     Art. 8. (Modifica dell’art. 23 bis della l.r. 60/1996).

     1. Il comma 1 dell’articolo 23 bis della l.r. 60/1996 è sostituito dal seguente:

     “1. A decorrere dal 1° gennaio 2004 l’ammontare dell’imposta è determinato in:

     a) euro 4,33 a tonnellata per i rifiuti generati dalle attività minerarie, estrattive, edilizie, lapidee e metallurgiche;

     b) euro 10,33 a tonnellata per i rifiuti speciali diversi da quelli indicati alla lettera a);

     c) euro 10,33 a tonnellata per i restanti tipi di rifiuti, salva l’applicazione, per i rifiuti urbani e assimilati, del relativo tributo, determinato nella misura di cui all’articolo 30 bis della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche.”

 

     Art. 9. (Modifica dell’art. 5 della l.r. 43/2002).

     1. Dopo la lett. e) del comma 1 dell’articolo 5 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 43 (Legge finanziaria per l’anno 2003) è aggiunta la seguente lettera e bis):

     “e bis) Usi industriali per consumi superiori a 1.200.000 mc. annui euro 0.0052.”

 

     Art. 10. (Imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime. Adempimento per gli anni d’imposta 2002 e 2003.).

     1. L’imposta regionale sulle concessioni demaniali marittime, dovuta per gli anni d’imposta 2002 e 2003, si considera regolarmente corrisposta se il pagamento è stato effettuato entro il 31 dicembre 2004, anche se non contestualmente al pagamento del canone di concessione statale [3].

 

     Art. 11. (Regolamento di disciplina dell’imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili). [4]

     1. Con apposito regolamento, da emanarsi entro centoventi giorni dall’entrata in vigore della presente legge, è disciplinata l’applicazione della tassa regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili, istituita dall’articolo 90 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale).

     2. Il regolamento disciplina in particolare procedure e modalità di:

     a) dichiarazione dell’imposta;

     b) liquidazione e riscossione;

     c) accertamento e applicazione delle sanzioni.

     3. Il regolamento può prevedere che la riscossione dell’imposta sia effettuata anche tramite le società di gestione degli aeroporti oppure tramite i fiduciari di cui all’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1982, n. 1085 (Modalità per l’accertamento, la riscossione ed il versamento dei diritti per l’uso degli aeroporti aperti al traffico aereo civile), sulla base di specifiche convenzioni.

 

     Art. 12. (Termine di esecutività dei ruoli per i tributi regionali). [5]

     [1. I ruoli coattivi relativi a tributi regionali ed a somme dovute a titolo di sanzioni tributarie devono essere resi esecutivi, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l’atto di accertamento e/o di irrogazione è divenuto definitivo.]

 

     Art. 13. (Estinzione di crediti e debiti tributari di modesto ammontare).

     1. Per i crediti relativi ai tributi regionali esistenti alla data del 31 dicembre 2003 non si fa luogo all’accertamento, all’iscrizione a ruolo e alla riscossione, qualora l’ammontare dovuto, comprensivo o costituito solo da sanzioni amministrative o interessi, sia pari o inferiore ad euro diciassette.

     2. Per i tributi regionali indebitamente versati fino al 31 dicembre 2003 non si procede al rimborso delle somme di importo pari o inferiore ad euro diciassette.

 

     Art. 14. (Norma di copertura finanziaria).

     1. Gli effetti finanziari derivanti dall’applicazione delle disposizioni di cui al presente Capo sono coperti con gli equilibri complessivi rappresentati dal bilancio annuale e dal bilancio pluriennale a legislazione vigente, così come previsto dall’articolo 13 comma 2 della l.r. 36/2001.

 

CAPO II

PROGRAMMA PLURIENNALE DEGLI INVESTIMENTI 2003/2005

 

     Art. 15. (Interventi per il superamento delle situazioni di crisi idrica e per la tutela qualitativa e quantitativa delle risorse idriche).

     1. La Regione destina, nel triennio 2004/2006, la somma complessiva di 90 milioni di euro quale concorso per interventi urgenti, finalizzati:

     a) alla risoluzione delle più critiche situazioni di carenza idrica a scopo idropotabile;

     b) alla prevenzione e riduzione integrata dell’inquinamento delle acque attraverso prioritarie azioni di salvaguardia, in primo luogo delle acque di falda, nonchè di realizzazione e ottimizzazione di reti acquedottistiche separate e di sistemi di riutilizzo e distribuzione di acque reflue depurate;

     c) alla tutela dell’assetto idrogeologico, per la salvaguardia dell’equilibrio del bilancio idrico attraverso il risparmio e la conservazione delle risorse idriche.

     2. Gli interventi di cui al comma 1 sono realizzati con le modalità e secondo le procedure stabilite per la realizzazione del Programma pluriennale degli investimenti 2003/2005 di cui all’articolo 10 della l.r. 43/2002.

     3. All’onere di spesa di cui al presente articolo si provvede mediante gli stanziamenti iscritti ai pertinenti capitoli della UPB 411 “Approvvigionamento idrico - spese di investimento” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.

 

     Art. 16. (Toscana “Museo diffuso”. Integrazione finanziamento).

     1. Il Programma pluriennale di investimento strategico nel settore dei beni culturali, approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 124 del 24 luglio 2002, è integrato della somma di euro 16 milioni.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto nella UPB 632 “Promozione e sviluppo della cultura - spese di investimento” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006.

 

CAPO III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE DIVERSE

 

     Art. 17. (Interventi a favore delle piccole e medie imprese).

     1. Per il sostegno di programmi di sviluppo di piccole e medie imprese operanti in Toscana, è autorizzata l’erogazione a Fidi Toscana S.p.A. della somma annua di euro 1 milione, per gli anni 2004, 2005 e 2006 per la costituzione di un fondo indisponibile finalizzato all’acquisizione di quote di fondi chiusi di investimento mobiliare costituiti da Sviluppo Imprese Centro Italia S.G.R. S.p.A., partecipata dalla stessa Fidi Toscana.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 512 “Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico - spese di investimento” del bilancio di previsione 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.

 

     Art. 18. (Aumento di capitale della società Fidi Toscana s.p.a.). [6]

     [1. Ai sensi di quanto previsto dall’articolo 3 della legge regionale 5 giugno 1974, n. 32 (Istituzione di una società di diritto privato a prevalente partecipazione regionale Fidi Toscana S.p.A.) e successive modifiche, è autorizzata la sottoscrizione di azioni della società Fidi Toscana S.p.A., al valore nominale di euro cinquantadue ciascuna, fino ad un massimo di euro 2 milioni 700 mila.

     2. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 512 “Interventi intersettoriali finalizzati allo sviluppo economico – spese di investimento” del bilancio di previsione 2004.]

 

     Art. 19. (Intervento per il restauro delle alberature delle mura di Lucca).

     1. A seguito dell’accordo di programma stipulato tra la Regione Toscana ed il comune di Lucca in data 9 ottobre 2002, è autorizzata la spesa annua di euro 51.646,00 per il quinquennio 2004/2008, a titolo di concorso regionale negli interventi per il recupero delle alberature delle mura di Lucca.

     2. Alla erogazione della somma di cui al comma 1 provvede annualmente la Giunta regionale secondo le modalità definite nell’accordo di programma.

     3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si fa fronte per gli anni 2004, 2005 e 2006 con l’apposito stanziamento iscritto nella UPB 524 “Attività forestali, difesa e tutela dei boschi - spese di investimento” del bilancio di previsione 2004 e pluriennale 2004/2006. Per gli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

 

     Art. 20. (Contributo straordinario in favore dell’Arconfraternita di Misericordia di Siena a sostegno delle iniziative di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento).

     1. Per l’anno 2004 è autorizzato un contributo straordinario di euro 51 mila in favore dell’Arciconfraternita di Misericordia di Siena, quale sostegno alla realizzazione del progetto di prevenzione dell’usura e del sovraindebitamento.

     2. Il contributo straordinario è erogato con vincolo di destinazione. Al termine dell’esercizio finanziario l’Arciconfraternita di Misericordia di Siena presenta alla Giunta regionale una relazione complessiva sull’attività svolta, dando atto dell’utilizzazione del contributo.

     3. All’onere di spesa di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento iscritto al pertinente capitolo della UPB 112 “Interventi regionali per la sicurezza della comunità toscana - spese correnti” del bilancio di previsione 2004.

 

     Art. 21. (Contributo ordinario annuale all’Arpat. Abrogazione art. 3 comma 4 della l.r. 50/2001).

     1. A decorrere dall’anno 2004 il contributo ordinario annuale di cui alla lettera a), comma 1, dell’articolo 25 della legge regionale 18 aprile 1995, n. 66 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale della Toscana) e successive modifiche, a valere sulle risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria di parte corrente, è stabilito in misura non superiore a quella determinata per l’anno precedente, incrementata della percentuale corrispondente all’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività nazionale (NIC), rilevato al 31 luglio di ciascun anno precedente per il periodo agosto-luglio.

     2. Il comma 4 dell’articolo 3 della legge regionale 17 ottobre 2001, n. 50 (Bilancio di previsione per l’anno finanziario 2001 - Terza variazione) è abrogato.

 

CAPO IV

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE

18 MAGGIO 1998, N. 25 (NORME PER LA GESTIONE

DEI RIFIUTI E LA BONIFICA DEI SITI INQUINATI)

 

     Art. 22. (Sostituzione dell’art. 28 della l.r. 25/1998).

     1. L’articolo 28 della legge regionale 18 maggio 1998, n. 25 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati) e successive modifiche è sostituito dal seguente:

     “Art. 28. Finanziamento degli interventi finalizzati alla gestione dei rifiuti.

     1. Per il finanziamento degli interventi inerenti la gestione dei rifiuti, ivi compresi quelli di cui all’articolo 3, comma 4 bis, è istituito un fondo regionale a titolo di anticipazione, alimentato:

     a) con i contributi previsti ai sensi dell’articolo 21, comma 5;

     b) con i proventi eventualmente derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all’articolo 17, comma 1;

     c) con risorse regionali.

     2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni a valere sul fondo di cui al comma 1 sono tenuti al loro rimborso, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di cinque anni. A tal fine, con l’atto di attribuzione del finanziamento si provvede a determinare il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato.”

 

     Art. 23. (Sostituzione dell’art. 28 bis della l.r. 25/1998).

     1. L’art. 28 bis della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

     “Art. 28 bis. Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate.

     1. E’ istituito un apposito fondo regionale per il finanziamento in anticipazione degli interventi sostitutivi in danno di cui all’articolo 20.

     2. Le somme anticipate tramite il fondo di cui al comma 1 sono recuperate, a carico dell’inadempiente, con le procedure previste dal regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), a cura dell’ente destinatario dell’anticipazione che provvede alla restituzione alla Regione, in conformità con quanto previsto dalla l.r. 36/2001.

     3. Nei casi di cui al comma 2, qualora l’ente destinatario del finanziamento ometta di intraprendere, contestualmente agli atti necessari per la realizzazione dell’intervento di bonifica, l’azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate mediante compensazione.

     4. Le risorse allocate nel fondo di cui al comma 1 possono essere altresì attribuite ad enti pubblici territoriali per interventi di bonifica di competenza degli stessi. In tal caso il rimborso delle somme anticipate è dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di cinque anni, con le modalità e le priorità temporali definite nell’atto di attribuzione del finanziamento.”

 

     Art. 24. (Sostituzione dell’art. 29 della l.r. 25/1998).

     1. L’articolo 29 della l.r. 25/1998 è sostituito dal seguente:

     “Art. 29. Norma finanziaria.

     1. Al finanziamento dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 28 e 28 bis si fa fronte mediante imputazione della spesa alla UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese di investimento” del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.

     2. I rientri di cui ai fondi di anticipazione previsti dagli articoli 28, comma 2, e 28 bis comma 2 e quelli effettuati ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell’articolo 28 bis sono allocati alla UPB 451 “Entrate inerenti contributi e trasferimenti da altri soggetti – entrate libere” del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.

     3. Agli oneri di spesa previsti dalla presente legge per l’anno 2004, si fa fronte con imputazione della spesa relativa:

     a) alla UPB 423 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spese di investimento”, per un importo pari a euro 4.300.630,37;

     b) alla UPB 424 “Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati – spesa corrente” per un importo pari a euro 2.912.952,00;

     c) alla UPB 514 “Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo – spese di investimento”, per un importo pari a euro 9.577.342,00.

     4. Agli oneri di spesa relativi agli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

     5. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 sono integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali”.

 

     Art. 25. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.


[1] Articolo abrogato dall'art. 17 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 79.

[2] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 71.

[3] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 20 dicembre 2004, n. 71.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 2013, n. 77.

[5] Articolo abrogato dall’art. 28 della L.R. 18 febbraio 2005, n. 31.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 della L.R. 17 luglio 2009, n. 37, con la decorrenza ivi prevista e dall'art. 4 della L.R. 30 giugno 2012, n. 33.