§ 3.5.104 - L.R. 15 novembre 2004, n. 61.
Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:15/11/2004
Numero:61


Sommario
Art. 1.  Modifiche all’articolo 1 della l.r. 49/1999.
Art. 2.  Modifiche all’articolo 2 della l.r. 49/1999.
Art. 3.  Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 49/1999.
Art. 4.  Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/1999.
Art. 5.  Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 49/1999.
Art. 6.  Inserimento dell’articolo 5 bis della l.r. 49/1999.
Art. 7.  Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 49/1999.
Art. 8.  Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 49/1999.
Art. 9.  Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 49/1999.
Art. 10.  Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 49/1999.
Art. 11.  Inserimento dell’articolo 10 bis della l.r. 49/1999.
Art. 12.  Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 49/1999.
Art. 13.  Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 49/1999.
Art. 14.  Inserimento dell’articolo 12 bis della l.r. 49/1999.
Art. 15.  Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 49/1999.
Art. 16.  Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 49/1999.
Art. 17.  Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 49/1999.
Art. 18.  Inserimento dell’articolo 16 bis della l.r. 49/1999.
Art. 19.  Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 49/1999.
Art. 20.  Modifiche all’articolo 6 della l.r. 88/1994.
Art. 21.  Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 55/1997.
Art. 22.  Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 17/1999.


§ 3.5.104 - L.R. 15 novembre 2004, n. 61.

Modifiche alle leggi regionali 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale), 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace), 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale).

(B.U. 24 novembre 2004, n. 46).

 

Capo I

Modifiche alla l.r. 49/1999

 

Art. 1. Modifiche all’articolo 1 della l.r. 49/1999.

     1. Nell’articolo 1 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 82, la parola: “formazioni” è sostituita dalla seguente: “parti”.

 

     Art. 2. Modifiche all’articolo 2 della l.r. 49/1999.

     1. Nella lettera b) del comma 1 dell’articolo 2 della l.r. 49/1999, dopo la parola: “sviluppo”, sono inserite le seguenti: “qualificato e sostenibile”.

 

     Art. 3. Sostituzione dell’articolo 3 della l.r. 49/1999.

     1. L’articolo 3 della l.r. 49/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 3. Principi generali e criteri guida.

1. Nel perseguimento delle finalità di cui all’articolo 2, la programmazione regionale si conforma ai seguenti principi generali e criteri guida:

a) sostenibilità, come fondamento e criterio di interpretazione della qualità dello sviluppo;

b) coerenza, come vincolo di corrispondenza dei programmi attuativi e degli specifici interventi agli obiettivi strategici definiti dal programma regionale di sviluppo;

c) sussidiarietà e adeguatezza, come principi per l’allocazione delle risorse e l’attribuzione delle responsabilità, nel rispetto degli obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità degli interventi;

d) coesione istituzionale, come metodo di superamento del diverso grado di funzionalità dei soggetti istituzionali alla cui azione è condizionata l’efficacia delle politiche;

e) concertazione tra le rappresentanze istituzionali e con le parti sociali, per favorire il coordinamento operativo sugli obiettivi di sviluppo, l’integrazione delle risorse e le innovazioni di sistema;

f) corresponsabilità, come impegno reciproco dei diversi soggetti, pubblici e privati, ad operare nei rispettivi ambiti per la realizzazione degli obiettivi concordati;

g) concentrazione tematica e finanziaria alle scale territoriali adeguate;

h) integrazione delle politiche settoriali di intervento, dei soggetti istituzionali, delle parti sociali, delle associazioni ambientaliste, dei soggetti pubblici e privati.

2. La programmazione regionale si articola sul territorio, assumendo come riferimento gli ambiti territoriali previsti dalla normativa regionale, dal Programma regionale di sviluppo (PRS) di cui all’articolo 6, dalla programmazione settoriale e territoriale, individuati come dimensione ottimale di attuazione e verifica delle relative politiche.”

 

     Art. 4. Modifiche all’articolo 4 della l.r. 49/1999.

     1. Il comma 6 dell’articolo 4 della l.r. 49/1999 è abrogato.

 

     Art. 5. Sostituzione dell’articolo 5 della l.r. 49/1999.

     1. L’articolo 5 della l.r. 49/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 5. Strumenti della programmazione.

1. La Regione promuove e attua il processo di programmazione mediante:

a) il PRS, che definisce le opzioni politiche, gli obiettivi a medio termine e le strategie di intervento;

b) il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) di cui all’articolo 9, che specifica gli obiettivi a breve termine indicando le principali destinazioni delle risorse;

c) le leggi e gli atti normativi che istituiscono le politiche di sviluppo e ne determinano gli strumenti d’intervento;

d) i bilanci, che quantificano le risorse finanziarie e stabiliscono gli stanziamenti di spesa;

e) i piani e programmi regionali, che precisano gli indirizzi per l’attuazione delle politiche, coordinano gli strumenti d’intervento, integrano e finalizzano le risorse regionali, statali e dell’Unione europea;

f) i programmi locali di sviluppo e gli altri atti di programmazione locale, che individuano le priorità programmatiche, definiscono i progetti e gli interventi da realizzare;

g) il patto per lo sviluppo locale, che indica le priorità condivise, in coerenza con gli strumenti della programmazione dello sviluppo e della pianificazione del territorio a livello regionale e locale e seleziona i progetti concertati, integrando gli strumenti di intervento e le relative risorse;

h) gli strumenti di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 16.

2. Gli obiettivi, le strategie e gli indirizzi attuativi della programmazione sono definiti a seguito di concertazione o confronto con le istituzioni locali e con le parti sociali secondo la disciplina della presente legge.”

 

     Art. 6. Inserimento dell’articolo 5 bis della l.r. 49/1999.

     1. Dopo l’articolo 5 della l.r. 49/1999 è inserito il seguente:

“Art. 5 bis. Raccordo con la pianificazione del territorio.

1. Il PRS individua le strategie dello sviluppo territoriale, nel rispetto di quanto disposto dallo statuto del territorio del piano di indirizzo territoriale della Regione.

2. Le prescrizioni relative alle risorse essenziali del territorio, contenute negli atti di programmazione settoriale e intersettoriale, sono sottoposte ad accertamento di conformità e compatibilità con gli strumenti della pianificazione territoriale, secondo modalità e procedure definite dalla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio.”

 

     Art. 7. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 49/1999.

     1. L’articolo 6 della l.r. 49/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 6. Programma regionale di sviluppo.

1. Il PRS è l’atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale che, in coerenza con il programma di governo, definisce:

a) il contesto strutturale, con l’analisi degli elementi principali dello sviluppo regionale;

b) le opzioni politiche, che esprimono le scelte fondamentali della programmazione regionale;

c) le strategie di intervento, con i conseguenti obiettivi generali e le politiche da attuare per realizzarli.

2. La Giunta regionale, entro nove mesi dal suo insediamento, adotta il PRS e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione.”

 

     Art. 8. Abrogazione dell’articolo 7 della l.r. 49/1999.

     1. L’articolo 7 della l.r. 49/1999 è abrogato.

 

     Art. 9. Sostituzione dell’articolo 9 della l.r. 49/1999.

     1. L’articolo 9 della l.r. 49/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 9. Documento di programmazione economica e finanziaria.

1. Il documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) è atto di indirizzo programmatico, economico e finanziario dell’attività di governo della Regione per l’anno successivo, con proiezione triennale.

2. Il DPEF ha come contenuti:

a) l’analisi sintetica della congiuntura economica, della situazione istituzionale e sociale e dello stato dell’ambiente e della salute nella regione;

b) l’esposizione sintetica dell’avanzamento e dei risultati dei piani e programmi regionali, riferita all’anno precedente;

c) lo stato previsionale delle entrate, con indicazione di quelle a destinazione vincolata;

d) il quadro delle risorse e degli interventi attivabili nella regione da parte delle amministrazioni dello Stato e di altri enti pubblici;

e) il prospetto delle spese non manovrabili, in quanto obbligatorie per legge o ad altro titolo;

f) l’indicazione degli obiettivi e delle priorità, con riferimento a ciascuna strategia di intervento del programma regionale di sviluppo e ad eventuali investimenti straordinari;

g) le eventuali manovre finanziarie, con particolare riferimento al regime tributario, all’accensione di mutui, all’emissione di obbligazioni, alle alienazioni immobiliari, alle operazioni di finanza innovativa;

h) l’indicazione degli strumenti di programmazione, anche negoziata, da attivare, aggiornare o implementare;

i) le ipotesi di ripartizione delle risorse tra le diverse strategie di intervento;

l) la previsione degli indicatori per il monitoraggio e la valutazione delle politiche regionale.

3. La Giunta regionale adotta il DPEF e lo trasmette al Consiglio regionale per l’approvazione entro il 31 maggio di ogni anno.”

 

     Art. 10. Sostituzione dell’articolo 10 della l.r. 49/1999.

     1. L’articolo 10 della l.r. 49/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 10. Piani e programmi regionali.

1. Le strategie di intervento individuate dal PRS e specificate dai documenti di programmazione economica e finanziaria sono attuate tramite piani o programmi di durata pluriennale, aventi carattere settoriale o intersettoriale, che di norma fanno riferimento a leggi di spesa. I relativi modelli analitici e procedimenti per l’elaborazione, il monitoraggio e la valutazione sono deliberati dalla Giunta regionale.

2. Gli strumenti di cui al comma 1 determinano obiettivi, finalità e tipologie di intervento, e definiscono il quadro delle risorse attivabili; dispongono, di norma, per periodi corrispondenti a quelli del PRS. I relativi programmi finanziari operano nei limiti degli esercizi considerati dal bilancio pluriennale ed in conformità con le previsioni in esso rappresentate.

3. I piani e i programmi regionali possono prevedere sia interventi direttamente funzionali a interessi o obiettivi di livello regionale che interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali.

4. I finanziamenti disposti a sostegno dello sviluppo locale hanno natura di contributo e implicano la compartecipazione dei soggetti destinatari, nelle misure stabilite dai relativi piani o programmi.

5. Fatti salvi i diversi termini eventualmente contenuti in leggi speciali, i piani e programmi di cui al presente articolo sono predisposti dalla Giunta regionale e trasmessi al Consiglio entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento. Il Consiglio li approva entro il 31 dicembre.”

 

     Art. 11. Inserimento dell’articolo 10 bis della l.r. 49/1999.

     1. Dopo l’articolo 10 della l.r. 49/1999 è inserito il seguente.

“Art. 10 bis. Attuazione, monitoraggio e valutazione dei piani e programmi regionali.

1. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all’attuazione, anche in forma integrata, dei piani e dei programmi di cui all’articolo 10 ove previsto dai medesimi atti.

2. La deliberazione di cui al comma 1, in coerenza con il DPEF, annualmente specifica gli obiettivi operativi, individua le modalità di intervento e definisce il quadro finanziario sulla base del bilancio di previsione.

3. La Giunta presenta annualmente al Consiglio regionale documenti di monitoraggio e valutazione, che descrivono gli stati di realizzazione e i risultati dell’attuazione dei piani e programmi.”

 

     Art. 12. Sostituzione dell’articolo 11 della l.r. 49/1999.

     1. L’articolo 11 della l.r. 49/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 11. Raccordo con la programmazione locale.

1. I piani e i programmi di cui all’articolo 10, comma 2, nella parte in cui prevedono interventi raccordati alle scelte di sviluppo delle comunità locali, possono demandare ad atti di programmazione locale, previa intesa tra le rappresentanze istituzionali interessate, la determinazione delle azioni per la realizzazione degli obiettivi e la conseguente utilizzazione delle risorse finanziarie.

2. Gli atti di programmazione locale sono approvati dai comuni, dalle comunità montane o dalle province, anche di concerto tra loro, secondo quanto previsto dal rispettivo piano o programma regionale, tenuto conto delle competenze amministrative degli enti. Con l’approvazione essi acquistano piena efficacia e sono immediatamente operativi.

3. Gli atti di programmazione locale di cui al presente articolo sono soggetti a verifica da parte della Giunta regionale, qualora comportino l’erogazione di finanziamenti regionali o l’attivazione di competenze amministrative di cui sia titolare la Regione. Le relative modalità sono stabilite dagli atti regionali che dispongono i finanziamenti e sulla cui base sono attivate le competenze amministrative.

4. La verifica di cui al comma 3 ha ad oggetto la conformità degli atti di programmazione locale agli indirizzi e agli obiettivi della programmazione regionale.”

 

     Art. 13. Sostituzione dell’articolo 12 della l.r. 49/1999.

     1. L’articolo 12 della l.r. 49/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 12. Programmi locali di sviluppo.

1. La Regione incentiva la formazione di programmi locali di sviluppo sostenibile, elaborati sulla base di modelli analitici definiti dalla Giunta regionale d’intesa con le rappresentanze istituzionali, e favorisce, con i piani e i programmi regionali, l’attuazione degli interventi da essi previsti.

2. I programmi locali di sviluppo sono promossi, coordinati e approvati dalle province, anche su iniziativa dei comuni, delle autonomie funzionali o delle parti sociali.

3. I programmi locali di sviluppo, finalizzati allo sviluppo complessivo dei sistemi locali secondo metodologie, criteri e obiettivi di sostenibilità, sono strumenti di programmazione integrata, nell’ambito territoriale cui si riferiscono, delle politiche, degli interventi e dei progetti di investimento.

4. I programmi locali di sviluppo individuano le priorità programmatiche alla scala territoriale appropriata in relazione agli obiettivi perseguiti e alla natura degli interventi.

5. Le comunità montane adottano piani pluriennali di sviluppo socio-economico del proprio territorio, con i quali definiscono gli indirizzi politici, gli obiettivi programmatici, gli strumenti, le opere e gli interventi idonei a realizzare gli obiettivi, secondo la normativa regionale vigente in materia di ordinamento e funzionamento delle comunità montane.”

 

     Art. 14. Inserimento dell’articolo 12 bis della l.r. 49/1999.

     1. Dopo l’articolo 12 della l.r. 49/1999 è inserito il seguente:

“Art. 12 bis. Patto per lo sviluppo locale.

1. Il patto per lo sviluppo locale (PASL) è uno strumento ad adesione volontaria, di natura negoziale tra la Regione, gli enti locali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e altri soggetti pubblici e privati, per il coordinamento e l’integrazione delle rispettive determinazioni programmatorie e progettuali. Il PASL ha come riferimento territoriale, di norma, il livello provinciale.

2. Ai fini della stipula del PASL, la Regione e la provincia, sentiti gli altri enti locali, le parti sociali e le associazioni ambientaliste, definiscono un protocollo d’intesa, sulla base dei propri atti di programmazione sottoposti a concertazione. Il protocollo, sottoscritto eventualmente anche da altri enti locali, individua le priorità strategiche condivise per lo sviluppo del territorio interessato.

3. Le determinazioni del PASL costituiscono l’articolazione operativa degli indirizzi contenuti nel protocollo d’intesa e sono definite attraverso un’attività di concertazione a livello locale, promossa dai soggetti di cui al comma 2 e coordinata dalla provincia, cui partecipano gli enti locali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste e altri soggetti pubblici e privati del territorio interessato.

4. La Giunta regionale definisce con deliberazione le modalità della propria partecipazione alla formazione e all’attuazione del PASL, sulla base degli indirizzi contenuti nel PRS, nel DPEF e negli atti di cui all’articolo 10, comma 1.

5. I soggetti che sottoscrivono il PASL assumono specifici impegni nella successiva fase di realizzazione. Il PASL definisce i progetti da realizzare, le risorse pubbliche e private potenzialmente attivabili e i possibili strumenti di attuazione degli interventi.

6. La Giunta regionale individua le modalità e gli strumenti, anche finanziari, adeguati ad attribuire carattere di priorità ai progetti inseriti nel PASL.

7. Il monitoraggio sulla realizzazione degli obiettivi e la valutazione degli esiti dell’attuazione del PASL sono assicurati secondo modalità definite dai soggetti sottoscrittori nel patto stesso.

8. La Giunta riferisce annualmente al Consiglio regionale sullo stato di attuazione dei PASL sottoscritti e sui risultati prodotti dagli stessi.”

 

     Art. 15. Sostituzione dell’articolo 14 della l.r. 49/1999.

     1. L’articolo 14 della l.r. 49/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 14. Atti rilevanti per la programmazione regionale.

1. Gli atti della programmazione locale di cui agli articoli 11 e 12 sono rilevanti per la programmazione regionale, ai sensi della normativa nazionale vigente in materia di ordinamento degli enti locali.

2. Sono altresì rilevanti per la programmazione regionale i seguenti atti degli enti locali:

a) le relazioni previsionali e programmatiche di cui alla normativa nazionale vigente in materia di ordinamento degli enti locali;

b) i piani territoriali di coordinamento di cui alla normativa regionale vigente in materia di governo del territorio;

c) gli atti di programmazione negoziata con operatori pubblici e privati;

d) le “agende 21” locali e gli atti che individuano obiettivi e interventi nel processo di loro definizione;

e) gli altri atti espressamente definiti rilevanti, ai suddetti fini, dalla legge regionale.”

 

     Art. 16. Sostituzione dell’articolo 15 della l.r. 49/1999.

     1. L’articolo 15 della l.r. 49/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 15. Concertazione o confronto.

1. Il concorso dei soggetti istituzionali e la partecipazione delle parti sociali agli atti della programmazione regionale si realizza tramite procedure di concertazione o confronto, ai sensi dello Statuto e della presente legge.

2. La concertazione o il confronto si svolgono tra la Giunta regionale, le rappresentanze istituzionali, le parti sociali, le associazioni ambientaliste, sulla base di specifici protocolli. La concertazione o il confronto possono essere estesi ad altri soggetti direttamente interessati, sulla base di specifici protocolli.

3. Le procedure di concertazione o confronto sono finalizzate alla ricerca di reciproche convergenze o alla verifica dei rispettivi orientamenti sulla individuazione e determinazione degli obiettivi e degli altri contenuti essenziali degli atti di programmazione previsti dalla presente legge, nonché alla definizione di modalità di cooperazione nella fase attuativa, eventualmente estesa ad altri soggetti.

4. Le province, i comuni e le comunità montane attivano procedure di concertazione o confronto, per gli atti di programmazione locale di rispettiva competenza, secondo i principi del presente articolo.”

 

     Art. 17. Sostituzione dell’articolo 16 della l.r. 49/1999.

     1. L’articolo 16 della l.r. 49/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 16. Valutazione, monitoraggio e verifica.

1. I piani e programmi di cui all’articolo 10 e gli strumenti di programmazione negoziata cui partecipa la Regione sono soggetti, nella fase di elaborazione, a valutazione integrata sotto il profilo ambientale, territoriale, sociale, economico e degli effetti sulla salute umana.

2. La Regione disciplina con regolamento, le procedure e le modalità tecniche per l’effettuazione della valutazione integrata e le relative forme di partecipazione, anche in attuazione della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 giugno 2001, relativa alla valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull’ambiente. Gli esiti della valutazione formano parte integrante degli atti di programmazione.

3. I piani e programmi di cui all’articolo 10 sono soggetti a monitoraggio e valutazione dei risultati delle politiche. A tali fini, essi evidenziano gli obiettivi, le azioni, le risorse, i risultati attesi e i relativi indicatori di efficienza ed efficacia. La verifica dello stato di realizzazione dei piani e programmi è oggetto dei documenti di monitoraggio e valutazione di cui all’articolo 10 bis, comma 3.

4. Le fasi del ciclo di programmazione corrispondenti al periodo di validità del PRS e l’attuazione dei documenti di programmazione economica e finanziaria sono oggetto di monitoraggio strategico generale. In tale ambito, la Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale, unitamente al DPEF, un rapporto generale di monitoraggio sullo stato di attuazione delle politiche di intervento, con l’indicazione delle risorse previste ed utilizzate e degli indicatori definiti dal DPEF.”

 

     Art. 18. Inserimento dell’articolo 16 bis della l.r. 49/1999.

     1. Dopo l’articolo 16 della l.r. 49/1999 è inserito il seguente:

“Art. 16 bis. Nucleo unificato regionale di valutazione.

1. Il Nucleo unificato regionale di valutazione e verifica (NURV) è organismo tecnico di supporto alla Giunta regionale per l’esercizio delle attribuzioni concernenti la valutazione, il monitoraggio e la verifica della programmazione regionale e degli investimenti pubblici, e svolge altresì le funzioni di coordinamento dei processi della valutazione integrata di cui all’articolo 16, comma 1.

2. La Giunta regionale nomina il NURV, ne dettaglia le funzioni, ne disciplina la composizione e il funzionamento interno.”

 

     Art. 19. Sostituzione dell’articolo 17 della l.r. 49/1999.

     1. L’articolo 17 della l.r. 49/1999 è sostituito dal seguente:

“Art. 17. Sistema informativo della programmazione.

1. Il sistema informativo della programmazione si basa sul principio di condivisione, tra i soggetti che partecipano all’elaborazione e all’attuazione delle politiche regionali, di livelli informativi, analisi, profili interpretativi dello sviluppo e di ogni altra documentazione specifica.

2. La Giunta regionale con propria deliberazione definisce le linee generali del sistema informativo della programmazione nell’ambito del sistema informativo regionale, e stabilisce i criteri di accessibilità al sistema e della sua interconnessione con i corrispondenti sistemi dell’Unione europea, dello Stato e degli enti locali.”

 

Capo II

Modifiche alla l.r. 88/1994, l.r. 55/1997 e l.r.17/1999

 

     Art. 20. Modifiche all’articolo 6 della l.r. 88/1994. [1]

     [1. Il comma 1 dell’articolo 6 della legge regionale 18 novembre 1994, n. 88 (Norme per il sostegno delle attività di educazione e formazione alla musica e al canto corale) è sostituito dal seguente:

“1. La Giunta regionale, sentite le province e le associazioni rappresentative dei soggetti destinatari di cui all’articolo 2, predispone la proposta di piano di indirizzo e la trasmette entro il 31 ottobre al Consiglio regionale per l’approvazione.”]

 

     Art. 21. Sostituzione dell’articolo 4 della l.r. 55/1997. [2]

     [1. L’articolo 4 della legge regionale 30 luglio 1997, n. 55 (Interventi per la promozione di una cultura di pace) è sostituito dal seguente:

“Art. 4. Procedure di formazione e approvazione del piano di indirizzo.

1. La Giunta regionale, sentito il Comitato di consulenza di cui all’articolo 6 ed effettuate le opportune consultazioni, predispone la proposta di piano e la trasmette al Consiglio regionale entro il 31 ottobre dell’anno precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.

2. Il piano di indirizzo viene approvato con deliberazione del Consiglio regionale entro il 31 dicembre successivo.

3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del Programma regionale di sviluppo. Il programma finanziario è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.”]

 

     Art. 22. Sostituzione dell’articolo 6 della l.r. 17/1999. [3]

     [1. L’articolo 6 della legge regionale 23 marzo 1999, n. 17 (Interventi per la promozione dell’attività di cooperazione e partenariato internazionale, a livello regionale e locale) è sostituito dal seguente:

“Art. 6. Procedure di formazione del piano regionale.

1. La Giunta regionale, successivamente alla Conferenza regionale sulla cooperazione e il partenariato internazionale di cui all’articolo 10, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all’articolo 9, predispone la proposta di piano entro il 31 ottobre precedente a quello di inizio del periodo di riferimento.

2. Il Consiglio regionale approva il piano entro il 31 dicembre.

3. Il piano regionale dispone di norma per un periodo corrispondente a quello del Programma regionale di sviluppo. Il programma finanziario è aggiornato annualmente in relazione alle disponibilità di bilancio.”]


[1] Articolo abrogato dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 22 maggio 2009, n. 26.

[3] Articolo abrogato dall'art. 56 della L.R. 22 maggio 2009, n. 26.