Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.2 programmazione economica |
Data: | 11/08/1999 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della L.R. 1 febbraio 1995, n. 14). |
Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della L.R. 1 febbraio 1995, n. 14). |
Art. 3. (Modifiche all'art. 3 della L.R. 14/95). |
Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 della L.R. 14/95). |
Art. 5. (Modifiche all'articolo 7 della L.R. 14/95). |
Art. 6. (Norme transitorie). |
Art. 7. (Abrogazione). |
§ 6.2.38 - L.R. 11 agosto 1999, n. 50. [1]
Modificazioni alla L.R. 1 febbraio 1995, n. 14 "Disciplina degli atti e delle procedure della programmazione e degli interventi finanziari regionali nei settori delle attività e dei beni culturali".
(B.U. 20 agosto 1999, n. 26).
Art. 1. (Modifiche all'articolo 1 della
Art. 2. (Modifiche all'articolo 2 della
Art. 3. (Modifiche all'art. 3 della L.R. 14/95). [4]
Art. 4. (Modifiche all'articolo 4 della L.R. 14/95). [5]
Art. 5. (Modifiche all'articolo 7 della L.R. 14/95). [6]
Art. 6. (Norme transitorie).
1. Per gli interventi finanziari riguardanti il settore delle biblioteche ed archivi, a far data dall'anno 2000, si applicano le procedure previste dalla presente legge.
2. Nelle more di una revisione organica delle leggi regionali di settore, i finanziamenti di cui alle leggi regionali nn. 11/1980, 12/1980 e 89/1980 sono erogati alle Province sulla base dei parametri ed indicatori socio-economici e culturali di cui agli allegati "1A" e "1B" della deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 1998, n. 406, in forma unitaria, indicando alle Province la percentuale di spesa riferita alle singole leggi di settore.
3. Per il finanziamento degli interventi sugli immobili del patrimonio storico-artistico di cui all'articolo 1, comma 2, si applicano i parametri di riparto previsti dall'allegato "2" della deliberazione del Consiglio Regionale 22 dicembre 1998, n. 406, sono all'emanazione di una specifica legge di settore.
Art. 7. (Abrogazione).
1. La
La presente legge è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Toscana.
[1] Legge abrogata dall’art 13 della
[2] Sostituisce l'art. 1 della
[3] Sostituisce l'art. 2 della
[4] Sostituisce l'art. 3 della
[5] Sostituisce l'art. 4 della
[6] Sostituisce l'art. 7 della