§ 3.5.83 - L.R. 1 luglio 1999, n. 35.
Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.5 cultura, musei e biblioteche, beni culturali
Data:01/07/1999
Numero:35


Sommario
Art. 1.  (Finalità e oggetto).
Art. 2.  (Funzioni).
Art. 3.  (Servizi).
Art. 4.  (Gratuità dei servizi).
Art. 5.  (Le reti locali).
Art. 6.  (Funzioni della Regione).
Art. 7.  (Funzioni delle Province).
Art. 8.  (Funzioni dei Comuni).
Art. 9.  (Procedure di attuazione).
Art. 10.  (Norma finanziaria).
Art. 11.  (Norma finale).


§ 3.5.83 - L.R. 1 luglio 1999, n. 35. [1]

Disciplina in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi di enti locali.

(B.U. 9 luglio 1999, n. 20).

 

Art. 1. (Finalità e oggetto).

     1. La Regione promuove l'istituzione e lo sviluppo delle biblioteche pubbliche di ente locale e delle biblioteche d'interesse locale, provvede alla tutela del patrimonio librario e documentario, secondo gli obiettivi della programmazione regionale, ai sensi dello Statuto.

     2. La Regione promuove la valorizzazione degli archivi degli enti locali e del patrimonio archivistico di enti ecclesiastici e di soggetti pubblici e privati. Tale patrimonio deve essere pubblicamente fruibile attraverso accordi con gli stessi enti locali.

 

TITOLO I

LE BIBLIOTECHE E GLI ARCHIVI DEGLI ENTI LOCALI

 

     Art. 2. (Funzioni).

     1. Le biblioteche pubbliche degli enti locali sono sistemi di raccolta, organizzazione e distribuzione di informazioni e documenti al servizio della comunità.

     2. Le biblioteche pubbliche degli enti locali concorrono, con le loro specifiche funzioni, a promuovere le condizioni che rendono effettivo il diritto all'informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all'impiego del tempo libero dei componenti di tutta la comunità.

     3. Gli archivi degli enti locali conservano gli atti che testimoniano sia la storia che l'amministrazione corrente delle rispettive comunità e ne assicurano la fruizione per garantire l'informazione, la ricerca e lo studio, e per promuovere i legami e le identità territoriali.

 

     Art. 3. (Servizi).

     1. Le biblioteche pubbliche degli enti locali adempiono le loro funzioni e perseguono i loro scopi mediante:

     a) il reperimento, l'acquisizione permanente o temporanea, lo scarto, l'organizzazione materiale e concettuale, e la messa a disposizione di informazioni e documenti su qualsiasi supporto registrati, utili a soddisfare le esigenze della propria utenza;

     b) la predisposizione e l'erogazione dei servizi informativi e documentari;

     c) l'assistenza e la consulenza agli individui e ai gruppi per la ricerca e l'acquisizione di informazioni e documenti;

     d) l'offerta, nell'ambito dei servizi rivolti alla comunità, di particolari opzioni destinate a soddisfare i bisogni degli utenti disabili;

     e) l'allestimento e l'organizzazione degli spazi e dei materiali più funzionali all'accesso e alla fruizione dei servizi da parte della comunità;

     f) l'organizzazione della documentazione sulla storia e sulla realtà locale;

     g) il concorso alla progettazione di servizi informativi al cittadino;

     h) la promozione della lettura.

     2. Nel rispetto della normativa vigente, gli archivi degli enti locali, tramite la classificazione degli atti, l'ordinamento e l'inventariazione dei propri fondi, mettono a disposizione i documenti e le informazioni su qualsiasi supporto registrati.

     3. Le biblioteche pubbliche e gli archivi degli enti locali forniscono i servizi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo:

     a) assicurando la qualità dei medesimi, tramite l'utilizzo di idonee risorse professionali e strumentali;

     b) adottando misure atte allo sviluppo, alla valorizzazione e conservazione del patrimonio documentario e culturale;

     c) garantendo orari di servizio commisurati ai bisogni degli utenti.

     4. Le biblioteche pubbliche e gli archivi degli enti locali forniscono i loro servizi mediante il ricorso alle opportune forme di cooperazione con altre biblioteche, archivi e istituti documentari presenti nel territorio di riferimento nonché a livello regionale, nazionale e internazionale, al fine di realizzare un servizio documentario integrato che consenta, mediante la condivisione delle risorse, di rispondere ai bisogni informativi degli utenti.

 

     Art. 4. (Gratuità dei servizi).

     1. I servizi sono gratuiti; possono tuttavia essere poste a carico degli utenti le spese sostenute per l'erogazione di particolari servizi, aggiuntivi a quelli di base, che per la loro natura, per il loro funzionamento o per tipo di fornitura, comportino costi supplementari interni o esterni anche connessi all'utilizzazione di tecnologie.

 

     Art. 5. (Le reti locali).

     1. La rete locale costituisce la modalità ordinaria di gestione delle attività e dei servizi documentari integrati. Essa è lo strumento che realizza la condivisione delle risorse interne e la piena utilizzazione di quelle esterne alla rete.

     2. Alla costituzione della rete locale provvedono gli enti locali interessati, sulla base dei requisiti essenziali stabiliti dal Piano d'Indirizzo di cui all'art. 2 della L.R. 1 febbraio 1995, n. 14. Al momento della sua costituzione, gli enti locali adottano una carta dei servizi i cui contenuti sono periodicamente aggiornati.

     3. Alla rete locale possono partecipare, oltre alle biblioteche e agli archivi degli enti locali, le biblioteche di interesse locale, nonchè gli istituti bibliotecari, archivistici e documentari, pubblici e privati, presenti nel territorio di riferimento.

     4. Per ciascuna rete, i soggetti interessati, individuano uno o più istituti, fra quelli aderenti alla rete, quali responsabili del coordinamento dei servizi di rete, sulla base dei requisiti stabiliti dal Piano d'Indirizzo della L.R. 14/1995.

     5. Le reti locali, assieme alla Regione, costituiscono la rete documentaria regionale.

     6. La Regione incentiva, anche con i propri finanziamenti, la costituzione, il funzionamento e lo sviluppo di reti locali.

     7. I finanziamenti regionali destinati alle reti locali sulla base del Piano d'Indirizzo della L.R. 14/1995, sono assegnati dalle Province agli istituti attuatori dei progetti di rete.

     8. Le reti locali sono tenute a comunicare i dati per la statistica. L'avvenuta comunicazione dei dati è condizione per l'accesso ai finanziamenti regionali.

 

TITOLO II

I SOGGETTI ISTITUZIONALI

 

     Art. 6. (Funzioni della Regione).

     1. La Regione, per le finalità di cui all'articolo 1, esercita funzioni di programmazione, coordinamento e controllo in ordine alla promozione e allo sviluppo della rete bibliotecaria, archivistica e documentaria regionale, costituita insieme al complesso delle reti locali. I finanziamenti regionali sono finalizzati alla costituzione, funzionamento e sviluppo delle attività e dei servizi delle reti locali.

     2. Si intendono come attività e servizi delle reti locali tutte le azioni mirate alla tutela, conservazione, valorizzazione, incremento e fruizione del patrimonio degli istituti aderenti alle reti locali.

     3. La Regione nell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1:

     a) approva il piano integrato della cultura, ai sensi della legge regionale 29 giugno 2006, n. 27, curando direttamente gli interventi ed i progetti che, ai fini della loro efficiente ed efficace attuazione richiedono una gestione a scala regionale [2];

     b) promuove e coordina il sistema informativo sulle biblioteche e assicura la raccolta e l'elaborazione dei dati di cui al comma 8 dell'art. 5 per la statistica regionale;

     c) promuove e indirizza l'elaborazione e l'attuazione di interventi e progetti relativi a programmi nazionali e d'iniziativa comunitaria;

     d) cura e indirizza la qualificazione e l'aggiornamento del personale operante nelle biblioteche, negli archivi e negli istituti documentari, secondo quanto previsto dalla normativa regionale in materia;

     e) cura le attività d'indagine, di ricerca, di studio, di divulgazione connesse all'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;

     f) provvede alla documentazione, pubblicizzazione e promozione delle attività delle iniziative e degl'interventi di propria competenza;

     g) supporta con proprie strutture tecnico-scientifiche e con attività di consulenza, l'organizzazione e lo sviluppo delle reti locali.

     4. La Regione garantisce l'apertura e l'incremento della biblioteca specializzata nelle materie della biblioteconomia, bibliologia, archivistica e scienze della documentazione, come strumento di supporto ai propri compiti.

     5. La Regione svolge, altresì, ai sensi della vigente legislazione, le funzioni concernenti la tutela del patrimonio librario e documentario, dotandosi di idonei mezzi di assistenza e consulenza.

     6. La Regione, al fine di garantire l'ottimizzazione dei servizi, opera per integrare le attività degli istituti bibliotecari, archivistici e documentari presenti sul proprio territorio, indipendentemente dalla loro appartenenza istituzionale.

     7. Le competenze di cui ai commi 4 e 5 sono esercitate dalla Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Funzioni delle Province).

     1. La Provincia concorre alla definizione, attuazione e verifica del Piano d'Indirizzo di cui alla L.R. 14/1995. In particolare promuove la costituzione delle reti locali di cui all'art. 5 e assegna i finanziamenti regionali destinati alle reti locali.

     2. La Provincia concorre con risorse proprie, anche finanziarie, alla attivazione e allo sviluppo delle reti locali.

     3. La Provincia, partecipa, insieme alla Regione, all'implementazione e manutenzione del sistema informativo sulle biblioteche.

     4. La Provincia attua gli interventi di qualificazione e aggiornamento professionale del personale operante nel settore.

 

     Art. 8. (Funzioni dei Comuni).

     1. Il Comune garantisce alla propria comunità i diritti all'informazione, allo studio, alla cultura, alla continuità formativa e all'impiego del tempo libero esercitabili mediante il ricorso a servizi di biblioteca e di archivio. Al fine di assicurare la gamma dei servizi di cui all'art. 3, assume le iniziative più idonee quali:

     a) istituire una biblioteca propria;

     b) curare l'ordinamento del proprio patrimonio archivistico ai sensi del D.P.R. 30 settembre 1963, n. 1409;

     c) aderire alla rete locale;

     d) promuovere la fruizione di biblioteche, archivi ed istituti documentari, pubblici e privati, mediante il loro collegamento alla rete locale.

     2. Il Comune, anche in assenza di biblioteche sul proprio territorio, è tenuto ad attivare un servizio informativo e di circolazione dei documenti, collegato con la rete locale di riferimento.

     3. Il Comune, mantenendo la piena titolarità delle proprie funzioni, può affidare, ai sensi della vigente legislazione, a terzi la gestione di attività relative ai propri servizi documentari.

 

TITOLO III

NORME FINALI

 

     Art. 9. (Procedure di attuazione).

     1. Per la programmazione degli interventi attuativi della presente legge si applicano le procedure dettate dalla L.R. 14/1995 e successive modificazioni.

 

     Art. 10. (Norma finanziaria).

     1. Agli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge, decorrenti dall'anno 2000, si provvede con legge di bilancio.

 

          Art. 11. (Norma finale).

     1. La legge regionale 3 luglio 1976, n. 33 "Norme in materia di biblioteche di enti locali e di interesse locale e di archivi storici affidati ad enti locali" è abrogata.

     2. Le disposizioni della L.R. n. 33/1976, abrogata con il precedente comma 1, continuano ad applicarsi nei rapporti sorti in base alle disposizioni medesime, nel periodo della loro vigenza, al fine della completa esecuzione dei procedimenti di entrata e di spesa.


[1] Abrogata dall'art. 55 della L.R. 25 febbraio 2010, n. 21, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Lettera così sostituita dall’art. 11 della L.R. 29 giugno 2006, n. 27.