Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, enti comprensoriali |
Data: | 26/11/1998 |
Numero: | 85 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto. |
Art. 2. Forme di raccordo e processi di concertazione. |
Art. 3. Funzioni riservate alla Regione. |
Art. 4. Funzioni conferite agli enti locali. |
Art. 5. Esercizio associato delle funzioni |
Art. 6. Poteri sostitutivi. |
Art. 7. Attribuzione delle risorse. |
Art. 8. Riordino delle normative di settore. |
Art. 9. Ambito di applicazione. |
Art. 10. Effetti abrogativi. |
Art. 11. Funzioni riservate alla Regione. |
Art. 12. Funzioni attribuite ai Comuni. |
Art. 13. Funzioni relative ai servizi sociali. |
Art. 14. Funzioni relative agli invalidi civili. |
Art. 15. Fondo regionale per l'assistenza sociale. |
Art. 16. Funzioni riservate alla Regione. |
Art. 17. Funzioni conferite ai Comuni. |
Art. 18. Modalità di esercizio delle funzioni regionali. |
Art. 19. Criteri di esercizio delle funzioni conferite ai Comuni. |
Art. 20. Modifiche all'art. 12 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53. |
Art. 21. Abrogazione delle lettere b) e d), comma 1, dell'art. 13 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53. |
Art. 22. Sostituzione dell'art. 14 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53. |
Art. 23. Sostituzione dell'art. 14 bis della L.R. 19 giugno 1981, n. 53. |
Art. 24. Sostituzione dell'art. 15 della L.R. 19 giugno 1981, n. 53. |
Art. 25. Decorrenza. |
Art. 26. Funzioni riservate alla Regione. |
Art. 27. Funzioni attribuite alle Province. |
Art. 28. Modifiche all'art. 14 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70. |
Art. 29. Modifiche all'art. 15 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70. |
Art. 30. Modifiche all'art. 16 della L.R. 3 agosto 1994, n. 70. |
Art. 31. Modifica dell'art. 19 della L.R. 31 agosto 1994, n. 70. |
Art. 32. Abrogazione del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 17 luglio 1989, n. 45. |
Art. 33. Funzioni della Regione. |
Art. 34. Funzioni delle Province. |
Art. 35. Funzioni dei Comuni. |
Art. 36. Funzioni degli enti locali. |
Art. 37. Norme di rinvio. |
§ 2.3.49 - L.R. 26 novembre 1998, n. 85.
Attribuzione agli enti locali e disciplina generale delle funzioni e dei compiti amministrativi in materia di tutela della salute, servizi sociali, istruzione scolastica, formazione professionale, beni e attività culturali e spettacolo, conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
(B.U. 4 dicembre 1998, n. 40).
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1. Oggetto.
1. La presente legge, in attuazione del comma 5 dell'art. 4 della
2. La presente legge si conforma all'ordinamento regionale toscano delle autonomie locali definito dalla
Art. 2. Forme di raccordo e processi di concertazione. [1]
1. La Regione promuove forme di concertazione permanente con gli enti locali al fine di perseguire il maggior grado di efficienza e di efficacia nell'esercizio delle rispettive funzioni nel rispetto dei principi di sussidiarietà, adeguatezza, e differenziazione. In tale sede sono definiti i livelli e le modalità ottimali di esercizio delle funzioni degli enti locali relative a settori organici di materie affini o complementari e sono valutati i risultati del processo di decentramento di cui alla presente legge e alle altre normative in attuazione della
2. La concertazione di cui al comma precedente è attuata tra la Giunta Regionale e le delegazioni rappresentative delle associazioni regionali delle Province, dei Comuni e delle Comunità Montane della Toscana da queste formalmente costituite.
3. Quando il procedimento di concertazione abbia ad oggetto la definizione di modalità di esercizio di funzioni conferite dalla Regione, il procedimento stesso si svolge entro il termine di sessanta giorni, trascorso il quale la Regione adotta le relative determinazioni anche in assenza dell'intesa [2].
4. Sono fatte salve le competenze del Consiglio Regionale delle autonomie locali di cui alla
Art. 3. Funzioni riservate alla Regione.
1. Nelle materie oggetto della presente legge, sono riservati alla Regione, ferme restando le generali potestà normative, di programmazione, di indirizzo e di controllo, le funzioni e i compiti concernenti:
a) il concorso alla elaborazione e all'attuazione delle politiche comunitarie e nazionali di settore;
b) gli atti di intesa e di concertazione con lo Stato e le altre Regioni nonché, per quanto di competenza, i rapporti con le istituzioni comunitarie;
c) l'attuazione di specifici progetti e programmi di interesse regionale, definiti ai sensi della legislazione vigente;
d) il coordinamento dei sistemi informativi;
e) la cura di specifici interessi di carattere unitario e le altre attribuzioni specificamente previste dalla presente legge e dalle normative attuative della medesima.
1 bis. Nelle materie oggetto della presente legge, il Consiglio regionale esercita le funzioni attinenti all'indirizzo ed alla programmazione; le altre funzioni, ove non diversamente disposto dallo Statuto o da altre disposizioni di legge, sono esercitate dalla Giunta regionale; sono fatte salve in ogni caso le funzioni di gestione di competenza dei dirigenti delle strutture regionali ai sensi della
Art. 4. Funzioni conferite agli enti locali. [4]
1. Nelle materie di cui alla presente legge tutte le funzioni amministrative ed i compiti non riservati alla Regione ai sensi del precedente art. 3 sono conferiti alle Province ed ai Comuni secondo quanto stabilito ai successivi articoli.
2. Nelle materie oggetto della presente legge le funzioni già disciplinate dalla normativa regionale vigente restano così regolate fino al riordino di cui al successivo art. 8.
3. In nessun caso le norme della presente legge possono essere interpretate nel senso di limitare o di riattribuire alla Regione funzioni e compiti già delegati o comunque conferiti agli Enti locali dalla normativa regionale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 5. Esercizio associato delle funzioni [5]. [6]
1. Al fine di favorire l'esercizio associato da parte dei comuni delle funzioni conferite dalla Regione, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto, il Consiglio regionale approva il programma di riordino territoriale di cui all'articolo 33, comma 3, del
2. [8].
3. [9].
4. Fino alla costituzione della Città Metropolitana di Firenze, la Provincia di Firenze, i Comuni e gli altri enti locali dell'area metropolitana fiorentina definiscono, nell'ambito della Conferenza Metropolitana (Co.Met.), le modalità di coordinamento e d'integrazione dell'esercizio delle rispettive funzioni per cui l'area metropolitana costituisce riferimento necessario o livello ottimale di esercizio. Il relativo procedimento è promosso dalla Provincia di Firenze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 6. Poteri sostitutivi.
1. In caso di accertata inadempienza degli enti competenti nell'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione ovvero direttamente attribuite dallo Stato ai sensi dell'art. 118, comma 1 Cos., la Regione si sostituisce agli enti medesimi qualora tale inadempienza:
a) consista nella mancata adozione di atti di programmazione e pianificazione, previsti dalla legge o da atti di programmazione e pianificazione statali o regionali;
b) abbia ad oggetto obblighi comunitari e comporti un pregiudizio finanziario a carico della Regione;
c) consista nella mancata adozione di altri atti e la legislazione statale o regionale attribuisca espressamente l'esercizio dei poteri sostitutivi alla Regione o ai suoi organi istituzionali.
2. Ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi, il Presidente della Giunta Regionale, preso atto dell'inadempienza, diffida l'ente a provvedere entro un congruo periodo di tempo. Trascorso inutilmente il termine assegnato, nei casi di cui al comma 1, lettera a), la Giunta Regionale si sostituisce all'ente inadempiente, negli altri casi, il Presidente nomina un commissario con le procedure di cui alla normativa regionale in materia di commissari nominati dalla Regione [10].
3. I poteri sostitutivi che le leggi regionali vigenti alla data di entrata in vigore delle presenti leggi attribuiscono al CORECO, su segnalazione della Giunta Regionale, sono esercitati dalla Regione, con le modalità di cui al comma 2.
4. Fuori dai casi di inadempienza, si applicano le disposizioni in materia di poteri sostitutivi e d'urgenza previsti dalla legislazione vigente.
Art. 7. Attribuzione delle risorse.
1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui all'art. 7 della
2. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi enti delle risorse di cui al precedente comma.
Art. 8. Riordino delle normative di settore. [11]
1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede al complessivo riordino delle normative di settore relative alle materie oggetto dei capi II, IV, V, VI e VII della presente legge.
2. Il riordino è finalizzato, fra l'altro:
a) alla semplificazione delle procedure amministrative;
b) allo snellimento delle attività istruttorie, anche mediante affidamento all'esterno di compiti procedurali e istruttori non discrezionali;
c) alla accelerazione dei tempi di erogazione dei finanziamenti a qualunque titolo effettuati;
d) alla definizione delle modalità dell'esercizio delle funzioni di controllo da parte della Regione e degli enti locali;
e) alla revisione degli strumenti di cooperazione, coordinamento e concertazione previsti dalla legislazione di settore.
Art. 9. Ambito di applicazione.
1. Le disposizioni di cui agli articoli 2, 5 e 6 del presente capo si applicano alle funzioni conferite dalla Regione agli enti locali nelle materie oggetto della presente legge, anche non in attuazione della
Art. 10. Effetti abrogativi. [12]
Capo II
TUTELA DELLA SALUTE
Art. 11. Funzioni riservate alla Regione.
1. Le funzioni ed i compiti amministrativi di cui all'art. 115 comma 2 del decreto in materia di "salute umana" e di "sanità veterinaria", come definite dall'art. 113 del decreto stesso, spettano alla Regione che li esercita ai sensi della legislazione regionale che disciplina l'organizzazione ed il funzionamento del Servizio Sanitario Regionale.
2. Ai sensi dell'art. 115, comma 4, del decreto la Regione, avvalendosi delle Aziende sanitarie, costituisce scorte di medicinali di uso non ricorrente, sieri, vaccini e presidi profilattici.
3. I provvedimenti di urgenza di competenza della Regione, di cui all'art. 117, comma 1 del decreto, sono adottati in base alle disposizioni contenute nella
4. Spetta alla Regione il riconoscimento del servizio sanitario prestato all'estero di cui all'art. 124, comma 2 del decreto, e la corresponsione, ai sensi dell’articolo 115 del decreto stesso, dell’indennizzo di cui alla
5. La Regione esercita le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 121, comma 4 del decreto, anche avvalendosi delle Aziende unità sanitarie locali.
6. La Regione esercita, inoltre, le funzioni di vigilanza di cui all'art. 122, comma 2 del decreto.
7. Le modalità di esercizio delle funzioni di cui ai commi 4, 5 e 6 sono determinate con deliberazione della Giunta regionale [14].
Art. 12. Funzioni attribuite ai Comuni.
1. Sono attribuite ai Comuni tutte le funzioni amministrative concernenti la pubblicità sanitaria di cui all'art. 118, comma 2 del decreto.
Capo III
SERVIZI SOCIALI
Art. 13. Funzioni relative ai servizi sociali.
1. Alle funzioni amministrative concernenti i servizi sociali individuati all'art. 132, comma 1 del decreto, anche per quanto riguarda il riparto di competenze fra la Regione e gli enti locali, si applicano le disposizioni della
2. Per l'esercizio delle funzioni relative ai servizi sociali, i livelli ottimali sono quelli individuati dalla
3. Alle funzioni amministrative relative alla promozione ed al coordinamento operativo dei soggetti e delle strutture che agiscono nell'ambito dei servizi sociali, individuate ai sensi dell'art. 132, comma 2 del decreto, anche per quanto riguarda il riparto di competenze fra la Regione e gli enti locali, si applicano le disposizioni delle leggi regionali 26 aprile 1993, n. 28, 3 ottobre 1997, n. 72, 24 novembre 1997, n. 87 e successive modificazioni.
Art. 14. Funzioni relative agli invalidi civili.
1. Le funzioni amministrative trasferite alla Regione ai sensi dell’articolo 130 del decreto, relative alla concessione dei nuovi trattamenti economici a favore degli invalidi civili, sono attribuite, ai fini di assicurarne l’adeguato esercizio, ai comuni capoluogo di provincia, nonché ai Comuni di Empoli e Viareggio, con riferimento agli ambiti territoriali di competenza delle relative aziende USL, di cui all’allegato 1 della
2. E' riservata alla Regione la determinazione, per tutto il territorio regionale, dei benefici aggiuntivi di cui al comma 2 del sopracitato art. 130, fatta salva la competenza dei Comuni a determinarli autonomamente con risorse proprie.
3. E' riservata alla Regione la definizione dei criteri generali per le procedure di rilascio della concessione di cui al comma 1 e per i raccordi con la fase dell'accertamento sanitario disciplinata dal
4. Spetta altresì alla Regione la definizione dei criteri di semplificazione del procedimento ai fini dell'ammissibilità dell'accertamento sanitario dell'invalidità civile anche nell'ambito di procedimenti, diversi da quelli previsti dal precedente comma 1, per l'accesso a prestazioni e benefici riservati alle persone disabili.
5. In conformità al principio di separazione del procedimento di accertamento sanitario dal procedimento per la concessione delle provvidenze economiche di cui all'art. 11 della
Art. 15. Fondo regionale per l'assistenza sociale.
1. Le risorse provenienti dal Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'art. 133 del decreto ed assegnate alla Regione concorrono a formare il Fondo regionale per l'assistenza sociale di cui alla
Capo IV
ISTRUZIONE SCOLASTICA
Art. 16. Funzioni riservate alla Regione. [17]
1. Nella materia oggetto del presente capo sono riservate alla Regione, oltre a quelle indicate all'art. 3 della presente legge, le funzioni amministrative di cui alle lettere a), b), c), d), f) del comma 1 dell'art. 138 del decreto, concernenti:
1) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra istruzione e formazione professionale, secondo le disposizioni di cui al successivo articolo 18;
2) la programmazione, sul piano regionale, nei limiti delle disponibilità di risorse umane e finanziarie, della rete scolastica, sulla base dei piani provinciali, assicurando il coordinamento con la programmazione di cui al numero 1;
3) la suddivisione, sulla base anche delle proposte degli enti locali interessati, del territorio regionale in ambiti funzionali al miglioramento dell'offerta formativa, secondo le disposizioni di cui all'art. 18;
4) la determinazione del calendario scolastico;
5) le iniziative e le attività di promozione relative all'ambito delle predette funzioni.
Art. 17. Funzioni conferite ai Comuni. [18]
1. Sono conferite ai Comuni le funzioni amministrative di cui alla lettera e) del comma 1 dell'art. 138 del decreto concernenti i contributi alle scuole non statali.
Art. 18. Modalità di esercizio delle funzioni regionali. [19]
1. Il piano di indirizzo di cui alla
2. Il piano di indirizzo di cui alla
Art. 19. Criteri di esercizio delle funzioni conferite ai Comuni. [21]
1. Il piano di indirizzo di cui alla
Art. 20. Modifiche all'art. 12 della
1. - 3. [23].
Art. 21. Abrogazione delle lettere b) e d), comma 1, dell'art. 13 della
1. Le lettere b) e d), comma 1, dell'art. 13 della
Art. 22. Sostituzione dell'art. 14 della
1. [26].
Art. 23. Sostituzione dell'art. 14 bis della
1. [28].
Art. 24. Sostituzione dell'art. 15 della
1. [30].
1. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni di cui agli artt. 16, 17, 18 e 19 della presente legge è determinata ai sensi dell'art. 138, comma 2 del decreto.
Capo V
FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 26. Funzioni riservate alla Regione. [32]
1. Nella materia "formazione professionale", come definita dall'art. 141 del decreto, sono riservate alla Regione, oltre a quelle indicate al precedente art. 3, le funzioni amministrative relative agli interventi sperimentali finalizzati all'integrazione tra i sistemi dell'istruzione, della formazione e del lavoro.
Art. 27. Funzioni attribuite alle Province. [33]
1. Sono attribuite alle Province le funzioni amministrative relative alla formazione e all'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale di cui all'art. 144, comma 1, lett. a) del decreto.
Art. 28. Modifiche all'art. 14 della
1. [35].
Art. 29. Modifiche all'art. 15 della
1. - 3. [37].
Art. 30. Modifiche all'art. 16 della
1. - 4. [39].
Art. 31. Modifica dell'art. 19 della
1. [41].
Art. 32. Abrogazione del comma 3 dell'art. 8 della
1. Il comma 3 dell'art. 8 della
Capo VI
BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Art. 33. Funzioni della Regione.
1. Nelle materie oggetto del presente capo, oltre alle funzioni ed ai compiti di cui all'art. 3 della presente legge, la Regione:
a) esercita le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di sua proprietà o comunque detenuti, nonché la valorizzazione dei beni culturali presenti sul proprio territorio e la promozione delle attività culturali purché corrispondenti a specifici interessi di carattere unitario;
b) esercita le funzioni amministrative delegate con
c) coopera con lo Stato alla definizione delle metodologie tecnico- scientifiche di catalogazione e di restauro dei beni culturali;
d) formula proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.
Art. 34. Funzioni delle Province.
1. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali, curando in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine esse:
a) promuovono e incentivano forme di coordinamento e iniziative di cooperazione tra i Comuni e tra essi ed altri soggetti pubblici e privati;
b) attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altre Province per attività e iniziative di comune interesse.
2. Le Province esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la promozione delle attività culturali che interessano l'intero territorio provinciale o vaste zone intercomunali. In questo ambito esse curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio provinciale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica e alla formazione professionale, all'educazione degli adulti.
3. Le Province formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.
Art. 35. Funzioni dei Comuni.
1. I Comuni esercitano le funzioni e i compiti amministrativi inerenti la gestione e la valorizzazione dei beni culturali di loro proprietà o comunque detenuti e la valorizzazione dei beni culturali presenti nel loro territorio, salvo quanto disposto ai precedenti artt. 33 e 34.
2. Nell'esercizio delle funzioni di cui al comma precedente, essi curano in particolare le attività di cui all'art. 152, comma 3 del decreto. Allo stesso fine attivano rapporti e strumenti di collaborazione con altri Enti locali, nonché con soggetti pubblici e privati per attività e iniziative di comune interesse.
3. Salvo le funzioni della Regione di cui all'art. 33 e delle Province di cui all'art. 34, i Comuni esercitano tutte le funzioni di promozione nel loro territorio delle attività culturali. In tale ambito essi curano le attività di cui all'art. 153, comma 3 del decreto, con particolare riguardo all'equilibrato sviluppo tra le diverse aree del territorio comunale e all'integrazione delle attività culturali con quelle di propria competenza relative all'istruzione scolastica, all'educazione degli adulti.
4. I Comuni formulano altresì proposte ai fini dell'esercizio, da parte dello Stato, delle funzioni di cui alle lettere a) ed e) dell'art. 149, comma 3 del decreto e del diritto di prelazione di cui alla lettera c) del medesimo.
Capo VII
SPETTACOLO
Art. 36. Funzioni degli enti locali.
1. Le funzioni amministrative in materia di spettacolo non ricomprese in quelle riservate alla Regione ai sensi dell'art. 3 sono attribuite alle Province ed ai Comuni, che le esercitano ciascuno nel proprio ambito, secondo quanto disposto dalla legge regionale di riordino del settore di cui all'art. 8.
Capo VIII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37. Norme di rinvio.
1. La disciplina degli istituti di cui all'art. 144, comma 2 del decreto è definita dal Consiglio Regionale entro sei mesi dalla pubblicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al medesimo articolo.
2. La Regione, entro centoventi giorni dall'esecutività del DPCM di cui all'art. 150, comma 5 del decreto, determina le norme per l'organizzazione e il funzionamento dei musei e degli altri beni culturali trasferiti in gestione alla Regione e agli Enti locali ai sensi del medesimo articolo, nonché le relative forme di sostegno, secondo i criteri di armonizzazione con la legislazione regionale vigente e nel rispetto dell'autonomia organizzativa degli enti titolari della gestione.
INDICE
Capo I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Forme di raccordo e processi di concertazione
Art. 3 Funzioni riservate alla Regione
Art. 4 Funzioni conferite agli enti locali
Art. 5 Livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni
Art. 6 Poteri sostitutivi
Art. 7 Attribuzione delle risorse
Art. 8 Riordino delle normative di settore
Art. 9 Ambito di applicazione
Art. 10 Effetti abrogativi
Capo II TUTELA DELLA SALUTE
Art. 11 Funzioni riservate alla Regione
Art. 12 Funzioni attribuite ai Comuni
Capo III SERVIZI SOCIALI
Art. 13 Funzioni relative ai servizi sociali
Art. 14 Funzioni relative agli invalidi civili
Art. 15 Fondo regionale per l'assistenza sociale
Capo IV ISTRUZIONE SCOLASTICA
Art. 16 Funzioni riservate alla Regione
Art. 17 Funzioni conferite ai Comuni
Art. 18 Modalità di esercizio delle funzioni regionali
Art. 19 Criteri di esercizio delle funzioni conferite ai Comuni
Art. 20 Modifiche all'art. 12 della
Art. 21 Abrogazione delle lettere b) e d), comma 1, dell'art. 13 della L.R.
19 giugno 1981, n. 53
Art. 22 Sostituzione dell'art. 14 della
Art. 23 Sostituzione dell'art. 14 bis della
Art. 24 Sostituzione dell'art. 15 della
Art. 25 Decorrenza
Capo V FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 26 Funzioni riservate alla Regione
Art. 27 Funzioni attribuite alle Province
Art. 28 Modifiche all'art. 14 della
Art. 29 Modifiche all'art. 15 della
Art. 30 Modifiche all'art. 16 della
Art. 31 Modifica all'art. 19 della
Art. 32 Abrogazione del comma 3 dell'art. 8 della L.R. 17 luglio 1989, n.
45
Capo VI BENI E ATTIVITA' CULTURALI
Art. 33 Funzioni della Regione
Art. 34 Funzioni delle Province
Art. 35 Funzioni dei Comuni
Capo VII SPETTACOLO
Art. 36 Funzioni degli enti locali
Capo VIII DISPOSIZIONI FINALI
Art. 37 Norme di rinvio
[1] Articolo abrogato dall'art. 116 della
[2] Comma così modificato dall'art. 14 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 9 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 10 della
[5] Rubrica così sostituita dall'art. 14 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 116 della
[7] Comma così sostituito dall'art. 14 della
[8] Comma abrogato dall'art. 14 della
[9] Comma abrogato dall'art. 14 della
[10] Comma così modificato dall'art. 17 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 116 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 12 della
[13] Comma così modificato dall'art. 18 della
[14] Comma così sostituito dall'art. 18 della
[15] Comma così sostituito dall’art. 4 della
[16] Comma così modificato dall’art. 4 della
[17] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[18] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[19] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[20] Comma così sostituito dall'art. 13 della
[21] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[22] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[23] Modificano l'art. 12 della
[24] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[25] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[26] Sostituisce l'art. 14 della
[27] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[28] Sostituisce l'art. 14 bis della
[29] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[30] Sostituisce l'art. 15 della
[31] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[32] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[33] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[34] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[35] Sostituisce il comma 2, art. 14 della
[36] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[37] Modificano l'art. 15 della
[38] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[39] Modificano l'art. 16 della
[40] Articolo abrogato dall’art. 33 della
[41] Sostituisce il comma 1, art. 19 della
[42] Articolo abrogato dall’art. 33 della