§ 98.1.11775 - D.M. 11 luglio 1988, n. 350.
Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica.


Settore:Normativa nazionale
Data:11/07/1988
Numero:350


Sommario
Art. 1. Principi generali      1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la prescrizione di specialità medicinali e di galenici, la proposta di ricovero ospedaliero, la richiesta di prestazioni [...]
Art. 2. Caratteristiche e impiego del ricettario      1. Allo scopo di favorire la uniformità e la sistematicità delle rilevazioni sull'attività prescrittiva a supporto delle funzioni gestionali e di governo dei diversi [...]
Art. 3. Approvvigionamento e distribuzione del ricettario      1. Le regioni, sulla base dei fabbisogni accertati nei confronti delle unità sanitarie locali del proprio ambito territoriale, provvedono all'approvvigionamento del [...]
Art. 4. Intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato      1. Per l'approvvigionamento del ricettario di cui al presente decreto la regione può avvalersi dei servizi offerti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il [...]
Art. 5. Annullamento delle ricette      1. Allo scopo di impedire il reimpiego fraudolento dei documenti, gli organismi competenti al controllo e alla liquidazione delle ricette farmaceutiche provvedono [...]
Art. 6. Rilevazione dei dati e flussi informativi di governo      1. Le regioni, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre [...]
Art. 7. Regime transitorio      1. Allo scopo di assicurare l'impiego generalizzato del ricettario di cui al presente decreto entro il termine indicato dall'art. 1, comma 1, le regioni adottano con la [...]
Art. 8.      1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana


§ 98.1.11775 - D.M. 11 luglio 1988, n. 350.

Disciplina dell'impiego nel Servizio sanitario nazionale del ricettario standardizzato a lettura automatica.

(G.U. 17 agosto 1988, n. 192)

 

 

     IL MINISTRO DELLA SANITA'

     di concerto con

     IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE:

     Visto l'art. 12, comma 9, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 1983, n. 638, con il quale il Ministro della sanità è autorizzato ad adottare disposizioni per l'adozione nel Servizio sanitario nazionale di ricettari unici standardizzati e a lettura automatica;

     Visto l'art. 24 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che prevede l'impegno dei sanitari convenzionati a fornire informazioni sui servizi prestati anche mediante i predetti ricettari a lettura automatica;

     Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, che impone, ai fini della prescrizione o della proposta di prestazioni erogabili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale, l'impiego di modulari standardizzati e a lettura automatica definiti con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale;

     Tenuto conto che il medesimo art. 2, comma 2, della citata legge n. 531/87 pone a carico delle regioni le attività di approvvigionamento del modulario in questione, demandato al Ministro della sanità di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale la determinazione delle modalità di intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato nell'approvvigionamento stesso;

     Considerato che l'intervento si propone l'obiettivo di rendere possibile la rilevazione sistematica dei dati delle prescrizioni mediche mediante apparecchiature di lettura ottica automatica e secondo modalità standardizzate per fini di rigoroso controllo della spesa sanitaria nonchè di valutazione della qualità dell'assistenza e che pertanto si inquadra nei programmi di realizzazione del sistema informativo del Servizio sanitario nazionale;

     Valutata la opportunità di introdurre nella fase di stampa e di distribuzione del ricettario sistemi di sicurezza idonei a concorrere nell'azione di contrasto delle frodi in danno del Servizio sanitario nazionale;

     Decreta:

 

     Art. 1. Principi generali

     1. A decorrere dal 1° gennaio 1989 la prescrizione di specialità medicinali e di galenici, la proposta di ricovero ospedaliero, la richiesta di prestazioni specialistiche e di cure termali, comunque erogabili dal Servizio sanitario nazionale presso strutture a gestione diretta o convenzionate, sono effettuate esclusivamente mediante l'impiego di ricettari con caratteristiche di lettura ottica automatica e di sicurezza conformi alle prescrizioni del presente decreto.

     2. Il ricettario di cui al comma precedente è impiegato anche per la prescrizione di prestazioni afferenti all'assistenza integrativa nonchè per le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni, con esclusione di quelle di cui all'art. 2 della legge 29 febbraio 1980, n. 33 e all'art. 15 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

     3. Nulla è innovato per quanto riguarda il modulario per l'assistenza sanitaria agli assicurati di istituzioni estere in temporaneo soggiorno in Italia, di cui al decreto del Ministro della sanità del 25 novembre 1982, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 24 gennaio 1983.

     4. Al fine della estensione delle tecniche di lettura automatica dei dati, con successivo provvedimento sono fissate le caratteristiche dei modulari per la prescrizione di sostanze stupefacenti o psicotrope, previsti dalla legge 22 dicembre 1975, n. 685.

     5. Con successivo provvedimento è disciplinato l'impiego del ricettario di cui al comma 1 per la rilevazione delle prestazioni di particolare impegno professionale effettuate ai sensi dell'art. 19, lettera A), del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1987, n. 289, pubblicato nel supplemento ordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 168 del 21 luglio 1987.

 

          Art. 2. Caratteristiche e impiego del ricettario

     1. Allo scopo di favorire la uniformità e la sistematicità delle rilevazioni sull'attività prescrittiva a supporto delle funzioni gestionali e di governo dei diversi livelli istituzionali del Servizio sanitario nazionale e nell'intento di introdurre elementi di sicurezza nel documento prescrittivo, il ricettario di cui all'art. 1 deve rispondere, nella grafica e nella carta, alle caratteristiche fissate nell'allegato disciplinare, che forma parte integrante del presente decreto.

     2. Per le medesime finalità, l'impiego del ricettario da parte dei medici e delle strutture abilitati al rilascio della prescrizione, della richiesta o della proposta, nonchè al trattamento della ricetta in sede di erogazione della prestazione o per uso amministrativo, è regolato dalle disposizioni di cui al citato disciplinare.

 

          Art. 3. Approvvigionamento e distribuzione del ricettario

     1. Le regioni, sulla base dei fabbisogni accertati nei confronti delle unità sanitarie locali del proprio ambito territoriale, provvedono all'approvvigionamento del ricettario di cui al presente decreto, avvalendosi dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato secondo quando previsto nel successivo art. 4.

     2. Le regioni assicurano inoltre la distribuzione dei ricettari alle unità sanitarie locali secondo i rispettivi fabbisogni e con modalità che garantiscono l'adeguatezza delle disponibilità in rapporto alle attività prescrittive svolte in ambito locale.

     3. Le unità sanitarie locali provvedono alla custodia e alla consegna del ricettario ai medici e alle strutture abilitati alla prescrizione avendo cura di procedere in ogni caso alla registrazione dei numeri identificativi delle ricette consegnate al singolo medico o alla singola struttura. Le modalità di gestione dei ricettari debbono risultare conformi alle indicazioni di cui al richiamato disciplinare tecnico.

 

          Art. 4. Intervento dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato

     1. Per l'approvvigionamento del ricettario di cui al presente decreto la regione può avvalersi dei servizi offerti dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, il quale provvede alla stampa e alla distribuzione del ricettario alle unità sanitarie locali secondo modalità e condizioni da definirsi in apposite convenzioni stipulate tra le singole regioni e l'Istituto medesimo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana nell'osservanza dei seguenti principi:

     a) la fornitura ha per oggetto la fabbricazione della carta di sicurezza nonchè la stampa, la fascicolazione, il confezionamento e la distribuzione alle unità sanitarie locali del ricettario dotato delle caratteristiche fissate in conformità alle prescrizioni del presente decreto;

     b) l'Istituto assicura, anche mediante il ricorso ad aziende fiduciarie operanti sotto la sua responsabilità, la esecuzione della fornitura nei quantitativi, secondo le modalità di consegna e con le cadenze indicati dalla regione in relazione ai fabbisogni locali;

     c) la regione può apportare, con preavviso di almeno tre mesi, modifiche alle caratteristiche grafiche nonchè al formato del modulo;

     d) la fornitura è effettuata dall'Istituto sulla base dei prezzi determinati dalla commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559.

     2. Qualora la regione non intenda avvalersi delle modalità di approvvigionamento indicate nel precedente comma 1, l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato interviene nell'approvvigionamento del ricettario provvedendo in via esclusiva alla fornitura della carta filigranata dotata delle caratteristiche definite dal Ministero della sanità ed assicurando inoltre alle regioni la consulenza tecnica in materia di formazione dei capitolati che regolano l'affidamento della stampa e della distribuzione dei ricettari, con particolare riguardo alle disposizioni concernenti le misure di sicurezza, nonchè in materia di controlli sull'osservanza delle misure di sicurezza fissate nei capitolati stessi. L'intervento dell'Istituto nelle forme dianzi indicate è regolato da apposite convenzioni stipulate dalle singole regioni e dall'Istituto medesimo entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è effettuato sulla base dei prezzi determinati dalla commissione di cui all'art. 18 della legge 13 luglio 1966, n. 559. Dette convenzioni debbono prevedere che, nel caso di gravi inadempienze della ditta affidataria della stampa e della distribuzione del ricettario o in presenza di fabbisogni di carattere straordinario, la regione, allo scopo di assicurare la continuità e la congruità dell'approvvigionamento, possa ricorrere all'intervento dell'Istituto per la fornitura di ricettari alle unità sanitarie locali, in quantitativi e con modalità da concordarsi.

 

          Art. 5. Annullamento delle ricette

     1. Allo scopo di impedire il reimpiego fraudolento dei documenti, gli organismi competenti al controllo e alla liquidazione delle ricette farmaceutiche provvedono all'annullamento delle ricette stesse e dei bollini ivi applicati mediante sistemi possibilmente integrati nel ciclo di lettura ottica automatica dei dati.

 

          Art. 6. Rilevazione dei dati e flussi informativi di governo

     1. Le regioni, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 30 ottobre 1987, n. 443, convertito, con modificazioni, nella legge 29 dicembre 1987, n. 531, provvedono all'attivazione di servizi per l'acquisizione dei dati delle ricette mediante lettori ottici automatici. La localizzazione, il dimensionamento e la gestione di detti servizi sono definiti anche in relazione alle esigenze del sistema informativo di governo del Servizio sanitario nazionale.

     2. Con atto di indirizzo e coordinamento, ai sensi dell'art. 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono fissate le modalità e le specifiche tecniche da osservare per la registrazione dei dati ai fini del loro trasferimento al sistema informativo di governo del Servizio sanitario nazionale.

     3. Il Ministero della sanità fornisce ulteriori indicazioni operative attraverso apposite linee di guida nonchè, a richiesta delle regioni, consulenza tecnica per la pianificazione e l'organizzazione dei servizi di acquisizione dei dati.

 

          Art. 7. Regime transitorio

     1. Allo scopo di assicurare l'impiego generalizzato del ricettario di cui al presente decreto entro il termine indicato dall'art. 1, comma 1, le regioni adottano con la massima tempestività le iniziative e i provvedimenti di loro competenza.

     2. Fino alla data del 1° gennaio 1989 le regioni, qualora lo richiedano imprescindibili esigenze di servizio, possono autorizzare le unità sanitarie locali a procedere all'approvvigionamento dei ricettari in uso, anche se difformi dalle prescrizioni del presente decreto, in quantitativi limitati alle strette necessità da fronteggiare in attesa della fornitura dei nuovi ricettari secondo le disposizioni del presente decreto.

     3. Per lo smaltimento delle scorte esistenti e delle forniture già commissionate alla data del 31 dicembre 1987 l'impiego di ricettari privi delle caratteristiche fissate nel presente decreto è consentito fino alla data del 1° luglio 1989, trascorsa la quale l'uso del nuovo ricettario è condizione per la validità dell'atto prescrittivo o certificativo.

 

          Art. 8.

     1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

     Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. É fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

     Allegato

     (Allegato omesso)