Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera |
Data: | 26/02/2003 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. (Modifiche all’articolo 11 della legge regionale 8 marzo 2000, n. 22 (Riordino delle norme per l’organizzazione del servizio sanitario regionale). |
Art. 2. (Riconduzione dell’espressione "ente ospedaliero" all’ordinamento del servizio sanitario regionale). |
Art. 3. (Entrata in vigore). |
§ 3.1.156 - L.R. 26 febbraio 2003, n. 14. [1]
Modifiche alla legge regionale 8 marzo 2000 n. 22 (Riordino delle norme per l’organizzazione del servizio sanitario regionale). Disposizioni in materia di aziende sanitarie.
(B.U. 28 febbraio 2003, n. 11).
Art. 1. (Modifiche all’articolo 11 della
1. Dopo il comma 5 dell’articolo 11 della
"5 bis. Agli amministratori delle società costituite ai sensi del comma 5, che siano dipendenti della Regione, di enti e aziende regionali, nonché di enti e aziende del servizio sanitario regionale, si applicano le disposizioni dell’articolo 23 bis del
Art. 2. (Riconduzione dell’espressione "ente ospedaliero" all’ordinamento del servizio sanitario regionale).
1. In relazione all’ordinamento del servizio sanitario regionale della Regione Toscana, le disposizioni delle leggi vigenti concernenti gli enti ospedalieri si intendono riferite alle aziende sanitarie, secondo la definizione di cui all’articolo 2, comma 1, lettera c) della
Art. 3. (Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
[1] Legge abrogata dall’art. 144 della