§ 3.1.130 - L.R. 22 gennaio 1997, n. 5.
Assistenza ospedaliera in forma indiretta presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati.


Settore:Codici regionali
Regione:Toscana
Materia:3. servizi sociali
Capitolo:3.1 assistenza sanitaria e ospedaliera
Data:22/01/1997
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Assistenza ospedaliera in strutture private non accreditate.
Art. 2.  Norma transitoria.
Art. 3.  Norma finale.


§ 3.1.130 - L.R. 22 gennaio 1997, n. 5.

Assistenza ospedaliera in forma indiretta presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati.

(B.U. 31 gennaio 1997, n. 4).

 

Art. 1. Assistenza ospedaliera in strutture private non accreditate.

     1. L'assistenza in forma indiretta per prestazioni effettuate in regime di ricovero presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati è erogata dalle Aziende unità sanitarie locali secondo la disciplina prevista dalla presente legge.

     2. I cittadini residenti nella regione Toscana e iscritti negli appositi elenchi presso le Aziende unità sanitarie locali hanno diritto a prestazioni assistenziali presso le strutture di cui al comma 1 nei limiti, nelle forme e secondo le procedure previste dall'art. 3, con esclusione di quanto contenuto nel comma 11, della L.R. 6 aprile 1993, n. 23, per i cittadini che hanno necessità di prestazioni di ricovero presso centri di altissima specializzazione all'estero.

     3. La misura del rimborso è quella stabilita per i ricoveri all'estero presso i centri di altissima specializzazione, fino all'emanazione di apposito provvedimento da parte del Consiglio regionale su proposta della Giunta.

 

     Art. 2. Norma transitoria.

     1. I cittadini residenti nella regione Toscana e iscritti negli appositi elenchi presso le Aziende unità sanitarie locali che, successivamente alla data di pubblicazione della deliberazione 21 dicembre 1995, n. 527 concernente "Piano sanitario regionale 1996-98", abbiano fruito di prestazioni di ricovero presso centri privati italiani di altissima specializzazione non accreditati possono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, avanzare istanza, corredata dalla cartella clinica concernente il ricovero, da altra documentazione sanitaria ritenuta utile e dalla documentazione delle spese sostenute, alla Azienda unità sanitaria locale di iscrizione per ottenere l'erogazione delle prestazioni assistenziali, come previsto dall'art. 1, comma 2.

     2. L'Azienda unità sanitaria locale sottopone il caso all'esame del competente centro regionale di riferimento che esprime il giudizio di merito previsto dall'art. 3, comma 3, della L.R. 23/1993.

     3. L'Azienda unità sanitaria locale eroga il rimborso previsto sulla base della valutazione, effettuata dal centro regionale di riferimento, della sussistenza, dei presupposti, delle condizioni nonchè del parere sulle spese rimborsabili.

     4. I cittadini che abbiano fruito di prestazioni assistenziali di ricovero in forma indiretta ai sensi del piano sanitario regionale 1996-98, parte quarta, paragrafo 9, e della deliberazione della Giunta regionale 6 maggio 1996, n. 549, possono avanzare istanza, qualora siano stati affetti da una delle patologie per le quali è prevista l'assistenza ospedaliera all'estero in forma indiretta, al fine di ottenere l'eventuale integrazione economica, rispetto all'ammontare della tariffa già ottenuta a titolo di rimborso, secondo le modalità previste dai commi 1, 2 e 3.

     5. Ai cittadini che si trovano in regime di ricovero alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi, fino alla dimissione, le disposizioni di cui al piano sanitario regionale 1996-98, parte quarta, paragrafo 9, ed allegato 8, salva la facoltà del cittadino di avvalersi del disposto di cui al precedente comma 1.

 

     Art. 3. Norma finale.

     1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, delibera le classi di patologie e prestazioni che possono essere fruite presso centri privati di altissima specializzazione in Italia, nel rispetto del seguente criterio direttivo:

     - individuazione del grado di risposta delle strutture sanitarie toscane accreditate alle esigenze di prestazioni di cui alla presente legge.

     2. Il paragrafo 9 della parte quarta e l'allegato 8 del piano sanitario regionale 1996-98, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 21 dicembre 1995, n. 527, cessa di produrre effetti dalla data di entrata in vigore della presente legge in attesa che, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 25 della L.R. 2 gennaio 1995, n. 1, il Consiglio regionale provveda ad adottare apposita deliberazione modificativa del piano sanitario regionale nelle parti sopra indicate, anche in data anteriore alla scadenza del periodo di validità della citata deliberazione Consiglio regionale n. 527/1995.