Settore: | Codici regionali |
Regione: | Toscana |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.2 lavori pubblici |
Data: | 07/05/1985 |
Numero: | 57 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Interventi finanziari. |
Art. 3. Contributi per la redazione dei piani di recupero. |
Art. 4. Integrazioni al piano di recupero. |
Art. 5. Modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti. |
Art. 6. Interventi finanziari. |
Art. 7. Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti. |
Art. 8. Convenzioni. |
Art. 9. Copertura finanziaria. |
§ 5.2.34 - L.R. 7 maggio 1985, n. 57.
Finanziamenti per la redazione e l'attuazione del piani di recupero del patrimonio edilizio esistente.
Art. 1. Finalità.
1. Al fine di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente, la presente legge promuove il finanziamento della redazione dei piani di recupero definiti dall'art. 28 della
Art. 2. Interventi finanziari.
1. I fondi, con i quali far fronte alle finalità di cui all'articolo precedente, sono quelli relativi ai finanziamenti di edilizia sovvenzionata ed agevolata di cui alla legge n. 457/78, nonché quelli appositamente stanziati nel bilancio regionale.
2. Tali finanziamenti sono concessi dalla Regione, anche in attuazione dell'art. 29 della legge 5-8-1978, n. 457:
a) per la redazione dei piani di recupero;
b) per la realizzazione di interventi di recupero sul patrimonio edilizio di proprietà di enti pubblici;
c) per la realizzazione di interventi di recupero su patrimonio edilizio di proprietà di privati;
d) per l'adeguamento delle urbanizzazioni primarie e secondarie;
e) per l'acquisto anche tramite esproprio od occupazione d'urgenza nei casi previsti dall'art. 28 della legge 5-8-1978, n. 457, di immobili compresi nel piano di recupero;
f) per il trasferimento e la sistemazione anche temporaneo delle famiglie occupanti immobili interessati a interventi di recupero;
g) per la prosecuzione delle attività economiche collocate negli immobili interessati agli interventi.
3) La Regione inoltre:
a) promuove convenzioni con gli istituti di credito per la concessione agli operatori di mutui agevolati e non;
b) stipula apposite convenzioni come concorso alla copertura degli oneri relativi ai rischi di cambio, nel caso in cui gli operatori contraggono prestiti con Istituti di Credito ed Enti pubblici di paesi appartenenti alla CEE.
Art. 3. Contributi per la redazione dei piani di recupero.
1. Entro il 31 luglio di ogni anno, i Comuni che intendono usufruire dei contributi regionali per la redazione del piano di recupero, inoltrano domanda alla Giunta regionale corredata dalle seguenti indicazioni:
a) una relazione che descriva gli obiettivi del piano, gli immobili e le urbanizzazioni oggetto dell'intervento, i rapporti tra proprietari ed utenti, la quantificazione in linea di massima dei fondi necessari;
b) gli elaborati grafici e tecnici atti ad illustrare quanto sopra.
2. Su proposta della Giunta, il Consiglio regionale individua i Comuni ai quali assegnare un contributo di entità fino a 30 milioni di lire.
2 bis. L’entità massima del contributo previsto dal comma 2 del presente articolo è elevata fino a euro 25.000,00, nel caso di comuni in situazione di maggior disagio, come risultanti dall’elenco di cui all’articolo 2, comma 3, della
Art. 4. Integrazioni al piano di recupero.
1. Il piano di recupero previsto dagli artt. 9 e 10 della L.R. 21-5- 1980, n. 59 è integrato, ai fini della presente legge, dai seguenti elaborati:
a) dettagliata descrizione degli interventi previsti suddivisi per ciascun soggetto operatore comprovante la immediata fattibilità degli interventi stessi;
b) anagrafe dell'utenza residente e descrizione della sistemazione abitativa delle famiglie nel corso e, successivamente, alla fine dei lavori;
c) il piano finanziario degli interventi previsti;
d) la richiesta dei mezzi finanziari da attribuire a ciascun operatore, in riferimento ai diversi canali di finanziamento;
e) una convenzione in cui siano indicati i tempi, le modalità e gli strumenti di attuazione degli interventi, integrata da quanto previsto al successivo art. 8;
f) la documentazione attestante la disponibilità degli immobili oggetto degli interventi.
Art. 5. Modificazioni agli strumenti urbanistici vigenti.
1. (Omissis) [2].
2. [Gli interventi edilizi compresi nei piani di recupero di cui alla presente legge, anche se non ammessi a contributi, sono soggetti al pagamento degli oneri previsti dall'art. 3 della
Art. 6. Interventi finanziari.
1. I finanziamenti di edilizia sovvenzionata sono concessi ai Comuni ed agli IACP per la realizzazione degli interventi previsti al secondo comma dell'art. 2, lettere b), d), e), f), g).
2. I finanziamenti di edilizia agevolata sono concessi ai privati singoli e associati, alle imprese di costruzione e alle cooperative per la realizzazione degli interventi previsti al secondo comma dell'art. 2, lettera c) e g).
3. I contributi regionali sono concessi in conto capitale ai Comuni per la realizzazione degli interventi previsti nel secondo comma dell'art. 2, lettere a), b), d), e), ed ai privati per la realizzazione degli interventi previsti alle lettera c) e g).
Art. 7. Procedure per l'assegnazione dei finanziamenti.
1. I Comuni interessati presenteranno alla Giunta regionale le richieste di finanziamento proprie e degli operatori, in sede di prima applicazione entro il 31-12-1985, e successivamente ogni due anni in relazione alle scadenze temporali dei progetti biennali della
2. Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta, i piani ai quali attribuire i finanziamenti di cui al precedente art. 2, considerando prioritariamente quelli che manifestano la maggiore incidenza sul tessuto urbano interessato.
Con lo stesso atto il Consiglio regionale attribuisce:
a) i finanziamenti di edilizia sovvenzionata di cui al primo comma dell'art. 6, individuando altresì i soggetti beneficiari;
b) i finanziamenti di edilizia agevolata di cui al secondo comma dell'art. 6, individuando altresì i soggetti beneficiari;
c) i contributi di cui al 3° comma dell'art. 6, finanziati in fondi della Regione, individuando altresì i soggetti beneficiari e stabilendo la misura dei finanziamenti, nonché le modalità e i termini per l'erogazione degli stessi.
3. Il programma di localizzazione e la scelta dei soggetti operatori è effettuato in deroga alle procedure previste nella
4. I finanziamenti relativi all'edilizia agevolata ed ai contributi regionali sono assegnati agli operatori anche in assenza dei requisiti soggettivi previsti dall'art. 9 della
Art. 8. Convenzioni.
1. Mediante firma di apposita convenzione, gli operatori assegnatari dei finanziamenti si impegnano a:
- rispettare le modalità e i tempi di attuazione previsti nel piano;
- fissare, limitatamente agli interventi di edilizia agevolata, gli eventuali prezzi di vendita e i canoni di locazione degli alloggi;
- concedere, in caso di vendita degli alloggi recuperati, la prelazione ai soggetti indicati dal Comune;
- eseguire, in caso di affitto, le priorità indicate dal Comune stesso.
2. Il mancato rispetto della convenzione comporta la decadenza dai finanziamenti.
Art. 9. Copertura finanziaria.
(Omissis).
[1] Comma aggiunto dall’art. 11 della
[2] Comma abrogato con art. 41
[3] Comma abrogato dall’art. 150 della