Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 6. programmazione, finanza, demanio e patrimonio |
Capitolo: | 6.3 programmazione, leggi finanziarie e di bilancio |
Data: | 19/02/2008 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1. (Finanziamento prosecuzione servizio controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo) |
Art. 2. (Norme in materia di patrimonio) |
Art. 3. (Disposizioni per i mandati di pagamento) |
Art. 4. (Contributi ai pazienti affetti da malattia di Duchenne) |
Art. 5. (Modifiche in materia sanitaria all’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40) |
Art. 6. (Modifica all’articolo 21 della legge regionale 25 maggio 2004, n. 8) |
Art. 7. (Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa) |
Art. 8. (Compartecipazione alla spesa sanitaria) |
Art. 9. (Stabilizzazione del personale dell’Agenzia regionale sanitaria) |
Art. 10. (Termini di pagamento delle forniture di ausili protesici) |
Art. 11. (Modifica alla tabella A della legge regionale 3 agosto 2006, n. 24) |
Art. 12. (Tariffe IRCCS pubblici) |
Art. 13. (Tariffe prestazioni di diagnostica di laboratorio) |
Art. 14. (Remunerazione ricoveri) |
Art. 15. (Semplificazione di procedure in ambito sanitario) |
Art. 16. (Modifica all’articolo 28 della l.r. 10/2007) |
Art. 17. Personale dei presidi eroganti prestazioni di riabilitazione domiciliare |
Art. 18. (Domande di accreditamento istituzionale) |
Art. 19. (Pubblicazione protocolli) |
Art. 20. (Modifica al secondo periodo del comma 38 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007) |
Art. 21. (Modifica all’ultimo periodo del comma 38 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007) |
Art. 22. (Abrogazione dell’ articolo 52 della legge regionale 31 maggio 2001, n. 14) |
Art. 23. (Abrogazione del comma 23 dell’articolo 3 della l. r. 40/2007) |
Art. 24. (Abrogazione del comma 24 dell’articolo 3 della l r. 40/2007) |
Art. 25. (Personale ARPA) |
Art. 26. (Modifiche alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11, come modificata dalle leggi regionali 14 giugno 2007, n. 17 e 40/2007) |
Art. 27. (Applicazione della disciplina di denuncia inizio attività per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) |
Art. 28. (Semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane) |
Art. 29. (Modifiche all’articolo 18 della legge regionale 8 marzo 2007, n 2) |
Art. 30. (Modifica al comma 1 dell’articolo 24 della legge regionale 11 maggio 2001, n. 13) |
Art. 31. (Modifica all’articolo 1 della legge regionale 23 novembre 2005, n. 16) |
Art. 32. (Modifica al comma 20 dell’articolo 3 della l.r. 40/2007) |
Art. 33. (Ripopolamento faunistico) |
Art. 34. (Disposizioni per il personale della FINPUGLIA s.p.a.) |
§ VI.3.124 - L.R. 19 febbraio 2008, n. 1.
Disposizioni integrative e modifiche della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 (Disposizioni per la formazione del bilancio di previsione 2008 e bilancio pluriennale 2008-2010 della Regione Puglia) e prima variazione al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.
(B.U. 22 febbraio 2008, n. 30)
Art. 1. (Finanziamento prosecuzione servizio controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo)
1. Al fine di consentire la liquidazione e pagamento delle spese derivanti dall’avvenuta prosecuzione, nel mese di dicembre 2007, del “Servizio di controllo e monitoraggio del patrimonio boschivo pugliese per la prevenzione del rischio incendi”, il Settore foreste è autorizzato a impegnare la somma occorrente di euro 885 mila sul capitolo 531045 - UPB 8.3.1 - del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2008.
Art. 2. (Norme in materia di patrimonio)
1. Ai fini della tutela del patrimonio immobiliare, comunque acquisito alla propria titolarità, ovvero ai propri compiti gestionali e di controllo, la Regione Puglia può procedere coattivamente ai sensi dell’articolo 21 ter della
Art. 3. (Disposizioni per i mandati di pagamento)
1. I direttori generali delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale (istituti di ricovero e cura a carattere scientifico - IRCCS) emettono gli ordini di pagamento, di norma, secondo l’ordine cronologico di ricevimento delle fatture da parte dei fornitori di beni e servizi. E’ possibile derogare alla suddetta disposizione solo in presenza di comprovate e giustificate esigenze e condizioni, con particolare riferimento a prestazioni di servizi caratterizzati da prevalente impegno di personale. E’ data priorità alle imprese che prestano servizi e ditte artigianali che hanno rapporti in essere per fatture di importo pari o inferiore a euro 5 mila più IVA [1].
2. Le disposizioni di cui al comma 1 sono estese e valide anche per le partite debitorie riferite alle ex gestioni liquidatorie.
Art. 4. (Contributi ai pazienti affetti da malattia di Duchenne)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 38 della
2. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta apposito regolamento con cui si stabiliscono adeguati interventi in attuazione di quanto previsto dal comma 1.
Art. 5. (Modifiche in materia sanitaria all’articolo 3 della
1. All’articolo 3 della
a) il primo periodo del comma 26 è sostituito dai seguenti: “A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è fatto divieto assoluto di procedere ad acquisti di beni durevoli, di farmaci, dispositivi medici o altro materiale sanitario da parte delle aziende e istituti del servizio sanitario regionale, utilizzando la dichiarazione di infungibilità. In deroga a quanto previsto al primo periodo, in caso di comprovata necessità di acquisti di beni ritenuti infungibili, eventuali dichiarazioni di infungibilità devono essere corredate di relazione, idoneamente motivata e documentata, sottoscritta dal richiedente e confermata dal direttore di distretto o dal dirigente medico di presidio o di dipartimento extraospedaliero, secondo la rispettiva competenza, contenente specifica dichiarazione di essere a conoscenza delle possibili responsabilità contabili per danno erariale”;
b) al secondo periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche al fine di valutazioni comparative degli acquisti effettuati dalle aziende e istituti del servizio sanitario regionale”;
c) al terzo periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ivi comprese quelle relative alle gestioni liquidatorie 1994 e precedenti, anche al fine di pervenire alla loro chiusura da realizzare mediante disposizioni da emanarsi da parte della Giunta regionale”;
d) dopo il terzo periodo del comma 26 è inserito il seguente: “Le gestioni liquidatorie rispondono dei debiti contratti dalle soppresse USL, con le dotazioni finanziarie costituite presso le ASL, al pagamento dei quali provvedono, in via esclusiva, i commissari liquidatori di cui all’articolo 2, comma 14, della
e) al quinto periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “anche con riduzione o esonero dalla compartecipazione alla spesa sanitaria”;
f) al decimo periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “ivi comprese quelle qualificate come collaborazioni coordinate e continuative, stipulate intuitu personae, e, comunque, affidate a dipendenti delle ASL e di altri enti pubblici collocati a riposo con trattamento di quiescenza”;
g) dopo il decimo periodo del comma 26 è inserito il seguente: “Sono nulli gli atti adottati in difformità alle disposizioni di cui al presente comma adottati dal 1° dicembre 2007 aventi effetti successivamente al 30 dicembre 2007”;
h) all’undicesimo periodo del comma 26 le parole: “previo parere dell’Assessorato alle politiche della salute” sono sostituite dalle seguenti: “previa autorizzazione, mediante determinazione dirigenziale del Settore competente”;
i) al tredicesimo periodo del comma 26 le parole “strutture sanitarie classificate e private” sono sostituite dalle seguenti:”IRCCS privati, enti ecclesiastici e case di cura private”;
j) al quattordicesimo periodo del comma 26 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “nonché costi relativi ad acquisti di beni suscettibili di utilizzo pluriennale di valore superiore a euro 516,45”;
k) l’ultimo periodo del comma 26 è sostituito dai seguenti: “Fino alla pubblicazione le deliberazioni e le determinazioni non possono essere eseguite;
l) [al primo periodo del comma 29 dopo la parola “intensiva” la congiunzione “ed” è sostituita dal segno di interpunzione: “,” e dopo la parola “estensiva” è inserita la seguente: “ambulatoriale”] [2];
m) [al primo periodo del comma 29 le parole “dalla
n) [al secondo periodo del comma 29 il numero “593” è sostituito dal seguente: “533” ] [4];
o) [al comma 29 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Dal 1° gennaio 2008, le strutture che erogano le prestazioni di cui al primo periodo, istituzionalmente accreditate con i requisiti organizzativi di cui al
p) al comma 30 dopo le parole: “in servizio a tempo determinato” sono inserite le seguenti: “o in posizione di comando”;
q) al comma 32 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Sono fatte salve le istanze riguardanti le strutture che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno già ottenuto il parere favorevole di compatibilità per la realizzazione secondo quanto disposto dalla normativa vigente.”;
r) la rubrica del comma 33 (riportata nell’indice della legge) è sostituita dalla seguente: “(Gestione del rischio clinico, sicurezza dei pazienti e prevenzione della diffusione di malattie infettive)”;
s) al primo periodo del comma 33 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e per la prevenzione della diffusione di malattie infettive di cui all’articolo 34 (Norme per la prevenzione della diffusione di malattie infettive) della
t) al secondo periodo del comma 34 le parole: “dell’assistenza primaria” sono sostituite dalle seguenti: “del medico di medicina generale”
u) al primo periodo del comma 40 la parola “assunto” è soppressa.
Art. 6. (Modifica all’articolo 21 della
1. Il comma 4 bis dell’articolo 21 della
Art. 7. (Condizioni per il riconoscimento del diritto alla mensa)
1. L’istituzione del servizio mensa o, in alternativa, l’esercizio del diritto di mensa con modalità sostitutiva (buoni pasto) è consentita esclusivamente nei casi e con le modalità di cui all’articolo 29 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) integrativo del comparto sanità del 20 settembre 2001 e all’articolo 24 del CCNL integrativo di entrambe le aree dirigenziali dell’8 giugno 2000.
2. Il riconoscimento del diritto è sottoposto, fra l’altro, alla sussistenza di due condizioni essenziali:
a) particolare articolazione dell’orario di lavoro;
b) compatibilità con le risorse finanziarie disponibili, assicurate dall’equilibrio economico di bilancio.
3. In assenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 2 è fatto assoluto divieto di attivare il servizio.
Art. 8. (Compartecipazione alla spesa sanitaria) [7]
1. A decorrere dal 1° aprile 2009 i cittadini aventi titolo all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito devono esibire, per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, apposito certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali.
2. Il certificato di cui al comma 1 è rilasciato dalle ASL di appartenenza dell’assistito entro il 31 marzo 2009 previa presentazione da parte del cittadino della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell’anno in corso.
3. I cittadini che hanno ricevuto il certificato di esenzione ticket sono tenuti a comunicare all’ASL di appartenenza qualsiasi variazione del reddito, della composizione del nucleo familiare rilevante ai fini fiscali e dello stato di disoccupazione che dia luogo alla decadenza del beneficio acquisito.
4. L’accertamento da parte dell’ASL competente del mancato adempimento di cui al comma 3 comporta la denuncia all’autorità giudiziaria competente.
Art. 9. (Stabilizzazione del personale dell’Agenzia regionale sanitaria)
1. Le disposizioni di cui all’articolo 10 (Proroga contratti precari) della
2. L’ARES, ai fini dell’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, dispone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente al personale in possesso dei requisiti, la trasformazione dei rapporti in essere in contratti di dipendenza a tempo determinato fino al completamento del processo di stabilizzazione.
3. Ai fini dell’applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, con riferimento a quanto previsto dalla de
4. Nell’attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 l’ARES assicura il rispetto della dotazione organica complessiva e l’equilibrio economico di gestione.
Art. 10. (Termini di pagamento delle forniture di ausili protesici)
1. I moduli autorizzativi delle ASL alla fornitura di ausili protesici di cui all’elenco 1 del nomenclatore tariffario devono contenere le condizioni di pagamento nel termine di novanta giorni dalla data di emissione della fattura al fine di consentire l’accettazione delle relative condizioni da parte dei fornitori, così come previsto dal
Art. 11. (Modifica alla tabella A della
1. Alla tabella A allegata alla
a) SIMT dell’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia;
b) SIMT dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo;
c) ST del presidio ospedaliero di Cerignola;
d) ST del presidio ospedaliero di San Severo;
e) URF del P.O. di Lucera”, sono sostituite dalle seguenti: “DIMT della provincia di Foggia (sede A.O. Ospedali riuniti di Foggia):
a) SIMT dell’azienda ospedaliera Ospedali Riuniti di Foggia;
b) SIMT dell’IRCCS Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo;
c) ST del presidio ospedaliero di Cerignola;
d) ST del presidio ospedaliero di San Severo;
e) ST del presidio ospedaliero di Lucera;
f) ST del presidio ospedaliero di Manfredonia”.
Art. 12. (Tariffe IRCCS pubblici) [9]
[1. A decorrere dal 1° gennaio 2008 agli IRCCS pubblici Oncologico di Bari e De Bellis di Castellana Grotte, per le prestazioni di ricovero, sono riconosciute le tariffe DRGs di cui al decreto del Ministro della sanità del 30 giugno 1997 (Definizione della procedura per l’erogazione ai centri autorizzati di assistenza fiscale dei compensi previsti dall’articolo 78, comma 22, della
Art. 13. (Tariffe prestazioni di diagnostica di laboratorio)
1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale costituisce un’apposita commissione partecipata dalla rappresentanza delle strutture accreditate con il compito di definire entro il 30 giugno 2008, attraverso una valutazione dei costi delle prestazioni di analisi effettuata ai sensi della normativa vigente, il nuovo tariffario regionale.
Art. 14. (Remunerazione ricoveri)
1. A partire dall’esercizio finanziario 2008, ai fini della remunerazione delle prestazioni di ricovero che contemplano l’impianto di endoprotesi, per le strutture che optano per il rimborso della protesi, ai sensi dell’articolo 21 della
2. Per effetto di quanto disposto al comma 1 la remunerazione è determinata, in presenza dell’opzione per il rimborso della protesi, con le seguenti modalità:
a) 80 per cento del valore del DRG come previsto dall’articolo 21 della
b) rimborso di una quota del costo della protesi come individuato ai sensi dell’articolo 21 della
Art. 15. (Semplificazione di procedure in ambito sanitario)
1. Al fine di favorire e promuovere le strategie politiche in materia sanitaria del territorio, ai sensi della
Art. 16. (Modifica all’articolo 28 della
1. Il comma 2 dell’articolo 28 della
Art. 17. Personale dei presidi eroganti prestazioni di riabilitazione domiciliare [11]
1. Dal 1° gennaio 2010 tutti i presidi privati già accreditati al servizio sanitario per l’erogazione di prestazioni di riabilitazione ex articolo 26 della
Art. 18. (Domande di accreditamento istituzionale)
1. Per i soggetti che abbiano avanzato domanda di accreditamento istituzionale entro il 31 dicembre 2007, il regime di assistenza indiretta regredisce gradualmente in relazione agli accreditamenti concessi, fino al 31 dicembre 2009.
Art. 19. (Pubblicazione protocolli)
1. I protocolli, non riservati, della direzione generale, direzione sanitaria e amministrativa e delle aree e uffici collegati sono pubblicati integralmente, entro tre giorni, sul sito dell’azienda o istituto.”
Art. 20. (Modifica al secondo periodo del comma 38 dell’articolo 3 della
1. Al secondo periodo del comma 38 dell’articolo 3 della
Art. 21. (Modifica all’ultimo periodo del comma 38 dell’articolo 3 della
1. L’ultimo periodo del comma 38 dell’articolo 3 della
Art. 22. (Abrogazione dell’ articolo 52 della
1. L’articolo 52 (Disposizioni in materia di invalidi civili) della
Art. 23. (Abrogazione del comma 23 dell’articolo 3 della
1. Il comma 23 dell’articolo 3 della
Art. 24. (Abrogazione del comma 24 dell’articolo 3 della l r. 40/2007)
1. Il comma 24 dell’articolo 3 della
Art. 25. (Personale ARPA)
1. L’ARPA è autorizzata a indire procedure selettive riservate per la conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato del rapporto intercorrente con i lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa della durata complessiva di almeno un anno, raggiunta alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano in possesso dei requisiti di cui al
2. Al compimento di tre anni di anzianità nel rapporto a tempo determinato i lavoratori di cui al comma 1 transitano nei ruoli di ARPA Puglia con contratto a tempo indeterminato.
Art. 26. (Modifiche alla
1. All’articolo 16 della
a) il comma 3 è sostituito dal seguente: “3. Trascorso il termine per la richiesta delle integrazioni ovvero contemporaneamente alla presentazione di tutta la documentazione integrativa, il proponente provvede al deposito degli elaborati presso l’autorità competente e presso la provincia e i comuni interessati. I comuni, entro il termine di quindici giorni dalla data di presentazione della richiesta, danno avviso pubblico dell’avvenuto deposito mediante affissione all’albo pretorio per trenta giorni.”;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente: “7. L’autorità competente si pronuncia non oltre i sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta del proponente ovvero della presentazione della documentazione integrativa, esprimendosi contestualmente sulle osservazioni presentate. Il decorso di tale termine è subordinato al compimento delle forme di pubblicità di cui al comma 3, ovvero, in caso di inerzia dei comuni nell’affissione all’albo pretorio, delle forme di pubblicità già indicate al comma 2 dell’articolo 11. Avverso il silenzio inadempimento dell’autorità competente sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni; trascorso detto periodo senza che sia stato dato inizio ai lavori, le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate”.
Art. 27. (Applicazione della disciplina di denuncia inizio attività per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) [12]
[1. Per gli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di cui all’articolo 2, comma 1, del
a) impianti fotovoltaici posti su edifici industriali, commerciali e servizi, e/o collocati a terra internamente a complessi industriali, commerciali e servizi esistenti o da costruire;
b) impianti eolici on-shore [13];
c) impianti idraulici;
d) impianti alimentati a biomassa posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;
e) impianti alimentati a gas di discarica, posti internamente alla stessa discarica, esistente o da costruire;
f) impianti alimentati a gas residuati dai processi di depurazione, posti internamente a complessi industriali, agricoli, commerciali e servizi, esistenti o da costruire;
g) impianti alimentati a biogas, posti internamente a complessi industriali, agricoli,commerciali e servizi, esistenti o da costruire.
2. Gli impianti di cui al comma 1 possono anche essere realizzati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici, tenuto, peraltro, conto di quanto specificato dall’articolo 12, comma 7, del
Art. 28. (Semplificazione delle procedure di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane)
1. Il procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione dall’albo delle imprese artigiane, disciplinato dagli articoli 15 e 16 della
2. La comunicazione attesta la ricorrenza dei requisiti di legge e, previo accertamento sulla sua regolarità e completezza effettuato dall’ufficio di cui al comma 1, determina l’iscrizione, la modifica o la cancellazione con decorrenza dalla data dichiarata dell’evento.
3. Le commissioni provinciali per l’artigianato dispongono accertamenti e controlli e adottano gli eventuali provvedimenti motivati di modifica di iscrizione e di cancellazione dall’albo delle imprese artigiane.
4. La comunicazione unica per la nascita dell’impresa di cui all’articolo 9 del
5. La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore allo sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a fissare le direttive generali sulle modalità operative di attuazione delle nuove procedure. Il provvedimento deve contenere, altresì, disposizioni per il coordinamento con la procedura della comunicazione unica di cui al comma 4.
6. Nelle more della emanazione del provvedimento di cui al comma 5 continuano ad applicarsi le procedure previste dagli articoli 15 e 16 della
7. Salvo quanto disposto dal comma 6, sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la presente legge.
Art. 29. (Modifiche all’articolo 18 della
1. All’articolo 18 della
8 ter. La Giunta regionale, con proprio regolamento, dispone sulle modalità e i criteri per l’accesso al fondo di risanamento.
8 quater. Per far fronte alla spesa di euro 1 milione, per l’esercizio finanziario 2008, viene istituito un nuovo capitolo di spesa “Fondo risanamento finanziario dei Consorzi ASI” con una dotazione finanziaria di euro 1 milione mediante prelievo dai seguenti capitoli:
Cap. 114110 “Spesa per l’attuazione del piano regionale di difesa attiva delle colture agrarie – l.r. n. 32/80” per un importo pari a euro 200.000,00
Cap. 112051 “Spese per la gestione degli acquedotti rurali ex ERSAP l.r. 18/1997” per un importo pari a euro 100.000,00
Cap. 1081005 “Spese per il funzionamento dell’Agenzia regionale per l’innovazione tecnologica” per un importo pari a euro 300.000,00
Cap. 1110010 “Fondo di riserva per spese obbligatorie e d’ordine (art. 49 l.r. n. 28/2001)” per un importo pari a euro 100.000,00
Cap. 3420 “Manutenzione e riparazione ordinaria di immobili di proprietà regionale e/o condotti in locazione” per un importo pari a euro 100.000,00
Cap. 3440 “Spese condominiali di riscaldamento, pulizia,acqua, luce per i locali in proprietà e locazione adibiti ad uffici regionali” per un importo pari a euro 100.000,00
Cap. 4330 “Trasferimento alle APT di Puglia per finanziamento esodo del personale in applicazione della
TOTALE euro 1.000.000,00
2. Il regolamento di cui al comma 8 ter dell’articolo 18 della
Art. 30. (Modifica al comma 1 dell’articolo 24 della
1. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 24 della
Art. 31. (Modifica all’articolo 1 della
1. Al comma 2 dell’articolo 1 della
Art. 32. (Modifica al comma 20 dell’articolo 3 della
1. Al comma 20 dell’articolo 3 della
Art. 33. (Ripopolamento faunistico)
1. Ai Comitati di gestione degli Ambiti territoriali caccia (ATC) e ai titolari di aziende faunistico-venatorie, ai fini del ripopolamento faunistico, è fatto obbligo di utilizzare capi provenienti esclusivamente da allevamenti nazionali e prevalentemente pugliesi.
2. In caso di violazione di quanto disposto dal comma 1, l’Assessorato alle risorse agroalimentari, per mezzo del Settore caccia e pesca, accertata la violazione, provvede alla diffida e, in caso di reiterata violazione, al ritiro delle autorizzazioni rilasciate agli ATC e alle aziende faunistico-
venatorie.
Art. 34. (Disposizioni per il personale della FINPUGLIA s.p.a.) [15]
[1. All’articolo 3 della
“51 bis. All’organo di liquidazione di cui al comma 51 per lo svolgimento di tutte le funzioni attribuite dalla normativa vigente non verrà riconosciuto e corrisposto alcun compenso”.]
[1] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[2] Lettera abrogata dall'art. 5 della
[3] Lettera abrogata dall'art. 5 della
[4] Lettera abrogata dall'art. 5 della
[5] Lettera abrogata dall'art. 5 della
[6] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[7] Articolo così sostituito dall'art. 12 della
[8] Comma così modificato dall'art. 20 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 18 della
[10] Comma così modificato dall'art. 19 della
[11] Articolo così sostituito dall'art. 9 della
[12] Articolo abrogato dall'art. 6 della
[13] La Corte costituzionale, con sentenza 22 dicembre 2010, n. 366, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[14] Comma abrogato dall'art. 8 della
[15] Articolo abrogato dall'art. 1 della