§ V.5.110 - L.R. 14 giugno 2007, n. 17.
Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale


Settore:Codici regionali
Regione:Puglia
Materia:5. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca
Data:14/06/2007
Numero:17


Sommario
Art. 1.  (Finalità)
Art. 2.  (Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza)
Art. 3.  (Disposizioni per il rilascio di nulla osta nelle aree protette regionali)
Art. 4.  (Emissioni in atmosfera)
Art. 5.  (Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all’articolo 2 della legge n. 26 ottobre 1995, n. 447)
Art. 6.  (Gestione rifiuti e bonifiche)
Art. 7.  (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59)
Art. 8.  (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)
Art. 9.  (Spese istruttorie)
Art. 10.  (Norme transitorie)
Art. 11.  (Norme finali)


§ V.5.110 - L.R. 14 giugno 2007, n. 17.

Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale

(B.U. 18 giugno 2007, n. 87)

 

Art. 1. (Finalità)

     1. Con la presente legge si emanano, nelle more di un necessario più organico reinquadramento della complessiva normativa regionale in materia di ambiente alla luce del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), prime disposizioni urgenti finalizzate sia a favorire il processo di decentramento di alcune funzioni amministrative in materia ambientale, nuove ovvero già disposte con la legge regionale 30 novembre 2000, n. 17 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi in materia di tutela ambientale), sia ad apportare utili correttivi all'attuale normativa regionale vigente nelle seguenti materie:

     a) valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (l.r. 17/2000; legge regionale 12 aprile 2001, n. 11);

     b) emissioni in atmosfera (legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7; l.r. 17/2000);

     c) elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale (legge regionale 8 marzo 2002, n. 5 - Norme transitorie per la tutela dell’inquinamento elettromagnetico prodotto da sistemi di telecomunicazioni e radiotelevisivi operanti nell’intervallo di frequenza fra 0hz e 300 GHz);

     d) gestione rifiuti e bonifiche (legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30; legge regionale 13 agosto 1993, n. 17; legge regionale 18 luglio 1996, n. 13; l.r. 17/2000);

     e) autorizzazione integrata ambientale;

     f) immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.

 

     Art. 2. (Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza)

     1. Alla legge regionale 12 aprile 2001, n. 11 (Norme sulla valutazione dell’impatto ambientale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) al comma 1 dell’articolo 1 (Finalità) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “così come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche)";

     b) all'articolo 4 (Ambiti di applicazione) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di siti della "rete Natura 2000" di cui alle dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE";

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’articolo 5 del d.p.r. 357/1997, così come integrato e modificato dal d.p.r. 120/2003, tutti gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, nonché i piani territoriali, urbanistici e di settore, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori, che possono avere incidenze significative sul sito stesso.";

     c) all'articolo 6 (Autorità competenti) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     1) il comma 1 è sostituito dal seguente :

"1. La Regione è competente per le procedure di valutazione di incidenza per :

a) i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori;

b) gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province.";

     2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:

     2.1 alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che ricada all'interno di aree naturali protette e di siti di cui al comma 4 dell'articolo 4";

     2.2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"b bis. Gli interventi di cui al comma 4 dell’articolo 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2.”;

     3) al comma 3 le parole “e di valutazione di incidenza ambientale” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "I Comuni sono altresì competenti per le procedure di valutazione di incidenza previste dal regolamento regionale 28 settembre 2005, n. 24, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Puglia 4 ottobre 2005, n. 124 (Misure di conservazione relative a specie prioritarie di importanza comunitaria e uccelli selvatici nidificanti nei centri edificati ricadenti in proposti siti di importanza comunitaria - pSIC - e in zone di protezione speciale - ZPS;

     4) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. Le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie progettuali e di pianificazione elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, nazionali e regionali, sono espletate sentiti gli enti parco competenti.";

     5) dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4 bis Le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative alle tipologie progettuali e di pianificazione elencate nei commi precedenti e assoggettate ad approvazione da parte dell’Autorità di bacino regionale di cui alla legge regionale 9 dicembre 2002, n. 19 (Istituzione dell'Autorità di bacino della Puglia), sono espletate sentita l’Autorità di bacino stessa.";

     d) all'articolo 7 (Direttive) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2 bis Per quanto concerne la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 e sue modifiche e integrazioni, per gli interventi che possano avere incidenza significativa sui siti della "rete Natura 2000" di cui alle direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE, si osservano le procedure di cui all'"Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della direttiva n. 92/43/CEE e dell'articolo 5 del d.p.r. 357/1997 così come modificato e integrato dall'articolo 6 del d.p.r. 120/2003" approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 marzo 2006, n. 304 e sue modifiche e integrazioni.";

     e) dopo il comma 1 dell’articolo 10 (Presentazione del SIA) è inserito il seguente:

“1 bis. Nel caso in cui il progetto assoggettato alla presente legge rientri nelle attività di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447 (Regolamento recante norme di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riconversione di impianti produttivi, per l'esecuzione di opere interne ai fabbricati, nonché per la determinazione delle aree destinate agli insediamenti produttivi, a norma dell'articolo 20, comma 8, della legge 15 marzo 1997, n. 59), la procedura di valutazione ambientale può essere attivata direttamente dal competente sportello unico per le attività produttive, fermo restando in capo ai soggetti interessati gli oneri relativi alla procedura, così come definiti ai sensi dell’articolo 30”;

     f) all'articolo 11 (Deposito e pubblicazione del SIA) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     1) al comma 3, dopo le parole: “agli enti di gestione qualora il progetto interessi il territorio di aree naturali protette” sono inserite le seguenti: “all’Autorità di bacino qualora il progetto riguardi interventi assoggettati ad approvazione della stessa Autorità”.

     2) il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Il parere previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, concernente disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale), deve essere reso dagli enti interessati all’autorità competente della procedura di VIA entro sessanta giorni dalla data del deposito del progetto definitivo e del SIA presso i rispettivi uffici. In caso di mancata espressione del predetto parere, l’autorità competente procede nello svolgimento della procedura fino al relativo completamento.”;

     g) il comma 7 dell’articolo 12 (Partecipazione) è sostituito dal seguente:

“7. Sul SIA degli interventi di cui all’Allegato A – Sezione A.1 si esprime in via obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all’articolo 28.”;

     h) all'articolo 16 (Procedura di verifica) sono apportate le seguenti modifiche:

     1) al comma 3, dopo le parole “l’autorità competente e presso” sono inserite le seguenti: “la provincia e” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per trenta giorni";

     2) al comma 4 le parole "entro il termine di trenta giorni dall'affissione dell'avviso" sono sostituite dalle seguenti: " nei predetti trenta giorni";

     3) al comma 7 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso il silenzio inadempimento dell'autorità competente sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate." [1];

     i) all’articolo 28 (Comitato per la VIA) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     1) al comma 1, le parole “e delle altre autorità competenti” sono soppresse;

     2) al comma 2, le parole “che lo presiede” sono soppresse;

     3) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

“a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture, impianti tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze biologiche e naturali, scienze geologiche, scienze agronomiche, chimica, igiene ed epidemiologia ambientale, aspetti giuridico-legali;”;

     4) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c bis un rappresentante dell’Assessorato regionale urbanistica e assetto del territorio.”;

     5) al comma 3, dopo le parole: “dirigente del Settore ecologia” sono inserite le seguenti: "che presiede il Comitato stesso," e sono soppresse le seguenti: “oltrechè il dirigente responsabile dell’autorità competente alla specifica procedura di VIA in trattazione presso il Comitato”;

     6) al comma 6, dopo le parole “Ai componenti” sono inserite le seguenti: “esterni, non dipendenti regionali,”;

     7) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

“6 bis. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della presente normativa, la Giunta adotta il regolamento del Comitato VIA regionale per disciplinarne il funzionamento, prevedendone, ordinariamente, la convocazione con periodicità almeno quindicinale.”;

     j) all’allegato A (Interventi soggetti a VIA obbligatoria) sono apportate le seguenti modifiche:

     1) lettera A.1.d) dell'elenco A.1 è sostituita dalla seguente:

“A.1.d) porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 300 m;”;

     2) dopo la lettera A.1.d) dell'elenco A.1, è inserita la seguente:

“A.1.d bis) opere di difesa del mare quando lo specchio d'acqua compreso tra l'opera di difesa a mare e la costa supera i 10 ha o la lunghezza della difesa è superiore a 300 m;";

     3) la lettera A.2.o) dell'elenco A.2 è sostituita dalla seguente:

“A.2.o) piani di gestione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive;”;

     4) la lettera A.1.a) dell'elenco A.3 è sostituita dalla seguente:

“A.1.a) cave e torbiere con 500 mila o più mc/ anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all’interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inserite all’interno della perimetrazione di bacini estrattivi, per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura VIA e, ove occorra, di valutazione di incidenza;”;

     k) all’allegato B (Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) sono apportate le seguenti modifiche:

     1) nell'elenco B.1 la lettera B.1.f) è soppressa ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera B.1.p bis):

"B.1.p bis) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore a 20 Km.";

     2) nell'elenco B2 sono apportate le seguenti modifiche:

     2.1 la lettera B.2.g/3 è sostituita dalla seguente:

"B.2g/3 impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento di fonti rinnovabili con esclusione degli impianti per autoconsumo con produzione massima fino a 1MW;";

     2.2 alla lettera B.2.g/5 la parola "superiore" è sostituita dalla seguente: "inferiore";

     2.3 dopo la lettera B.2.ae) sono inserite le seguenti:

"B.2.ae bis) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;

B.2.ae ter) opere di dragaggio dei sedimenti marini e di prelievo di materiali litoidi anche ai fini di riutilizzo, escluse le operazioni inserite in interventi di bonifica di siti inquinati, così come definiti dalla parte IV del d.lgs. 152/2006;";

     l) alle lettere A.1g), A.2.f), A.2.k) e B.2ak) degli allegati A e B le parole: "ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo d.lgs. 22/1997" sono soppresse.

     2. A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l'operatività della delega alla provincia competente per territorio e ai comuni delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla l.r. 11/2001.

     2-bis. Nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nonché ogni altra funzione amministrativa demandata all'Autorità competente. Per l'effetto, tale delega è da intendersi estesa anche in relazione ai procedimenti di VIA e di PAUR le cui istanze risultano già inoltrate agli enti delegati e sono ancora in corso oppure i cui procedimenti avviati risultano conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica [2].

     3. Tutte le norme, ivi comprese quelle contenute nelle leggi istitutive delle aree naturali protette regionali, che prevedano attribuzioni di competenze nelle materie di cui al presente articolo, qualora in contrasto con quanto disposto con la presente legge, si intendono abrogate.

 

     Art. 3. (Disposizioni per il rilascio di nulla osta nelle aree protette regionali)

     1. Sin dall'istituzione dell' area protetta a norma della legge regionale 24 luglio 1997, n. 19 (Norme per l'istituzione e la gestione delle aree naturali protette nella regione Puglia), il procedimento per il rilascio del nulla osta alla realizzazione degli interventi da effettuarsi nelle aree naturali protette regionali è di competenza dell'ente di gestione dell'area o, in mancanza, del soggetto cui è affidata la gestione provvisoria.

     2. La concessione di deroghe alle misure di salvaguardia, previste fino alla data di entrata in vigore dei piani territoriali, è pure di competenza dell'ente di gestione dell'area naturale protetta o, in mancanza, del soggetto cui è affidata la gestione provvisoria.

     3. In ogni caso, l'ente/ufficio competente trasmette il provvedimento rilasciato a norma del presente articolo, senza ritardo, all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, il quale esercita il potere di controllo nel termine di sessanta giorni, entro cui deve avvenire l'eventuale annullamento del nulla osta ritenuto illegittimo. Decorso il predetto termine, il controllo si intende effettuato con esito positivo.

     4. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle già previste in proposito nelle leggi istitutive di aree naturali protette regionali a norma della l.r. 19/1997 e sue modifiche e integrazioni che, qualora incompatibili, si intendono abrogate.

 

     Art. 4. (Emissioni in atmosfera)

     1. A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l'operatività della delega alla provincia competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, così come disposta dall’articolo 16 della l.r. 17/2000.

     2. Alla legge regionale 22 gennaio 1999, n. 7 (Disciplina delle emissioni odorifere delle aziende. Emissioni derivanti da sansifici. Emissioni nelle aree a elevato rischio di crisi ambientale), sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:

     a) alla lettera B) (Emissioni diffuse) dell’articolo 1 dopo le parole "a meno di duemila metri dal perimetro urbano" è inserita la seguente: "è" e sono soppresse le seguenti parole: "con esclusione di quelle ubicate in zone industriali, dovrà essere".

     b) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

“1 bis. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche operate dalle autorità di controllo ambientale, sia accertata l’emissione diffusa diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo, come definita al comma 1, derivante da vasche, serbatoi e stoccaggi non confinati in ambienti chiusi, la stessa autorità di controllo può disporre il confinamento in ambiente chiuso, o comunque condizionato, delle medesime strutture di deposito e/o stoccaggio, le cui successive emissioni convogliate sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, comma 8, del d.lgs. 152/2006.";

     c) le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 2 sono sostituite dalle seguenti:

"d) lo stoccaggio di ciascuna partita di sansa non confinato in ambiente chiuso, in ogni caso, non deve avere una durata superiore agli otto giorni;

e) la quantità massima di stoccaggio della sansa non confinato in ambiente chiuso non deve mai superare il doppio della potenzialità settimanale degli impianti presenti nell’insediamento produttivo.”;

     d) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:

“5 bis.

1. Gli interventi disposti e autorizzati ai sensi della presente legge devono essere realizzati in conformità all'articolo 269, comma 3, del d.lgs.152/2006, anche in riferimento alle procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia).

2. In caso di verificata impraticabilità della realizzazione degli interventi disposti per l’adeguamento dell’impianto, l’impresa interessata è chiamata a proporre, entro un anno dalla data di emanazione delle prescrizioni impiantistiche, un piano di delocalizzazione dell’impianto in questione, da concordare, nelle sue modalità operative e temporali di attuazione, con le autorità locali.”.

 

     Art. 5. (Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all’articolo 2 della legge n. 26 ottobre 1995, n. 447)

     1. La tenuta e gestione dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), già attribuita alla Regione ai sensi dell’articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 2002, n. 3 (Norme di indirizzo per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico), a decorrere dal 1° luglio 2007 è attribuita alla competenza delle province.

     2. Per l’iscrizione all’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica ambientale previsto dall’articolo 2 della l. 447/1995 è equiparata la frequenza e il superamento con profitto di corsi di perfezionamento per laureati ovvero di corsi di formazione post-diploma tecnico-scientifica, nei cui programmi siano previste attività teoriche e pratiche in tutti i campi dell’acustica, organizzati dagli ordini professionali ovvero da enti di formazione legalmente riconosciuti [3].

     2 bis. La Regione Puglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina con apposito regolamento le modalità per l’iscrizione, la tenuta e la gestione dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale. Dalla data di pubblicazione del regolamento il comma 2 dell’articolo 5 della l.r. 17/2007 è abrogato. Le Province uniformano la propria azione amministrativa alle indicazioni regolamentari [4].

 

     Art. 6. (Gestione rifiuti e bonifiche)

     1. [Alla legge regionale 13 agosto 1993, n. 17 (Organizzazione dei servizi di smaltimento dei rifiuti urbani), sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell’articolo 4 (Comitato tecnico scientifico per lo smaltimento dei rifiuti), dopo le parole “di smaltimento e di recupero” sono inserite le seguenti: “nonché alle questioni inerenti alla bonifica dei siti inquinati”;

     b) il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

"2. Il comitato è presieduto dal dirigente del settore regionale competente per materia ed è costituito da un esperto per ciascuna delle seguenti materie:

a) ingegneria ambientale;

b) chimica ambientale;

c) scienze ambientali;

d) biologia;

e) geologia;

f) agraria;

g) economia del territorio;

h) materie giuridiche ambientali."] [5].

     2. [Alla legge regionale 18 luglio 1996, n. 13 (Nuove norme per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure per l'attuazione del piano regionale e della organizzazione dei servizi di smaltimento di rifiuti urbani. Modifiche e integrazioni alla l.r. 17/1993), i commi 3 e 4 dell’articolo 7 sono soppressi] [6].

     3. E’ confermata la delega alla provincia competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate alle stesse province ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1986, n. 30 (Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione) e dell’articolo 23 della l.r. 17/2000.

     4. A partire dal 1° luglio 2007 vengono esercitate dalle province le funzioni riguardanti il regime autorizzativo per l’importazione ed esportazione dei rifiuti, in attuazione del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1° febbraio 1993, relativo alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti all'interno della Comunità europea, nonché in entrata e in uscita dal suo territorio, e successive modifiche e integrazioni e delle norme nazionali di recepimento. L'Assessorato regionale all’ecologia porta a compimento tutte le procedure di cui sopra, attivate presso i propri uffici entro il 30 giugno 2007. Per il secondo semestre dell’anno 2007 è istituito un tavolo tecnico Regione/Province, che si riunisce almeno una volta ogni due mesi, per affiancare il processo di delega delle funzioni di che trattasi.

     5. Nelle more della emanazione degli atti statali inerenti ai criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie per le attività di bonifica dei siti e di bonifica di amianto, la Regione provvede, in via transitoria, alla determinazione delle stesse garanzie mediante adozione di proprio atto regolamentare.

 

     Art. 7. (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59)

     1. Nel rispetto del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l’autorizzazione integrata ambientale, definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), l’istruttoria e il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui all’allegato 1 dello stesso decreto è delegata, a decorrere dal 1° luglio 2007, alla provincia competente per territorio [7].

     2. Per le opere e gli interventi sottoposti a VIA e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del d.lgs. 59/2005, è facoltà del proponente ottenere che la procedura di VIA sia integrata nel procedimento per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale, nel rispetto delle procedure definite dalla normativa nazionale di settore.

 

     Art. 8. (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)

     1. L’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 109, commi 2, 3 e 5, del d.lgs. 152/2006 e all’articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179 (Disposizioni in materia ambientale), nel rispetto della normativa tecnica nazionale e delle linee guida regionali, per gli interventi di ripascimento della fascia costiera, nonché di immersione di materiali di escavo di fondali marini, o salmastri o di terreni litoranei emersi all’interno di casse di colmata, di vasche di raccolta o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, nonché per l’attività di posa in mare di cavi e condotte con la relativa movimentazione dei fondali marini, è delegata, con decorrenza dal 1° luglio 2007, alla provincia competente per territorio. In caso di impiego di materiali provenienti da fondali marini per gli interventi di ripascimento o di riempimento di casse di colmata, vasche di raccolta o di strutture di contenimento in ambito costiero, all’avvio dell’istruttoria per il rilascio delle relative autorizzazioni la provincia acquisisce il parere della commissione consultiva della pesca istituita presso la capitaneria di porto interessata e ne informa il Ministero dell’ambiente e tutela del territorio e la Regione. E’ fatta salva la competenza dello Stato relativa al rilascio dell’autorizzazione per l’immersione in mare dei materiali di escavo dei fondali marini o salmastri o di terreni litoranei emersi e per l’attività a carattere internazionale di posa in mare di cavi e condotte e l’eventuale relativa movimentazione dei fondali marini.

 

     Art. 9. (Spese istruttorie)

     1. Le spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni in campo ambientale di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 sono poste a carico dei soggetti proponenti, sulla base di tariffe definite con regolamento regionale e aggiornate con cadenza quinquennale.
     2. In fase di prima applicazione, nelle more delle successive specifiche disposizioni statali per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 7, le tariffe da versare a favore delle autorità competenti al rilascio delle diverse tipologie di autorizzazione sono riportate nell’Allegato 1 alla presente legge. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell’iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.

     3. E’ istituito nel bilancio regionale il capitolo in entrata denominato “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia ambientale”, alimentato dai versamenti a effettuarsi, da parte dei soggetti interessati sulla base delle su richiamate tariffe, sul c/c 60225323, cod. 3120, intestato a "Regione Puglia - tasse, tributi e proventi regionali".

     4. Le province e i comuni istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle suddette tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all’esercizio delle relative funzioni per il rilascio delle sopra indicate autorizzazioni di carattere ambientale.

 

     Art. 10. (Norme transitorie)

     1. I procedimenti amministrativi relativi alle istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 2, 4, 7 e 8 e per l’iscrizione all'elenco di cui all’articolo 5, presentate alla Regione alla data del 30 giugno 2007, sono espletati e portati a termine dalla Regione.

     2. Al fine di garantire l’adeguata organizzazione delle strutture provinciali per l’esercizio delle funzioni delegate in materia ambientale di cui alla presente legge, a regime sostenute dai rientri tariffari di cui all'articolo 9, la Regione provvede al trasferimento una tantum a favore delle province della somma complessiva pari a euro 9.186.837,88, a valere sugli accantonamenti operati sul capitolo del bilancio regionale 611066 e, in particolare, per euro 6.323.270,40 relativi ai residui di stanziamento 2004 e 2005 e per euro 2.863.567,48 relativi per euro 967.137,42 ai residui di stanziamento 2002 e per euro 1.896.430,06 ai residui di stanziamento 2003, mediante prelievo dal capitolo di bilancio 1110060 “Fondo economie vincolate”.

     3. La somma destinata alle singole province deve essere vincolata anche alla possibilità di assunzione di personale altamente specializzato e/o alla implementazione di strutture a sostegno dell'attività degli uffici preposti nel settore ambientale.

     4. Al fine di assicurare nei diversi ambiti territoriali l’omogeneo sviluppo dell’esercizio delle funzioni relative al rilascio, ove prescritto, delle autorizzazioni integrate ambientali di cui all’articolo 7, l’istruttoria tecnica delle istanze relative agli impianti esistenti e ai nuovi impianti è espletata, fino alla data del 30 ottobre 2007, da segreterie tecniche provinciali, insediate presso ciascuna provincia e da queste coordinate, costituite da rappresentanti della Regione, della provincia, del Dipartimento provinciale ARPA e dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente – dipartimento per la prevenzione.

     5. [Le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale, anche se successive a tale data, sono esaminate e definite dalla Regione. In relazione alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di conclusione del procedimento è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA. In relazione alle istanze di integrazione e variazione progettuale presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, trova applicazione la disciplina vigente al momento della presentazione] [8].

     5 bis Le istanze di modifica progettuale inerenti a interventi già esaminati e definiti dalla Regione Puglia, la cui realizzazione non sia stata ultimata nella sua totalità, sono esaminate e definite da quest’ultima [9].

 

          Art. 11. (Norme finali)

     1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 110 della legge regionale 16 novembre 2001, n. 28 (Riforma dell'ordinamento regionale in materia di programmazione, bilancio, contabilità regionale e controlli), gli enti delegati provvedono, entro il termine del 28 febbraio di ciascun anno, a presentare alla Giunta regionale, unitamente alla rendicontazione delle spese effettuate nell’esercizio delle funzioni delegate, una relazione riferita ai risultati ottenuti in termini di efficienza ed efficacia nell’esercizio di tali funzioni.

     1 bis Per interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8, nonché per il rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità), qualora la localizzazione dell’intervento risulti in un’isola amministrativa e sia distante meno di mille metri dal confine amministrativo, il Comune confinante risulta amministrazione interessata al procedimento autorizzativo in quanto preposta alla tutela della salute e della pubblica incolumità [10].

 

La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della L.R. 12/05/2004, n° 7 “Statuto della Regione Puglia” ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.


[1] La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 2016, n. 267, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui prevede che «La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate».

[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 21 settembre 2021, n. 33.

[3] Comma abrogato dal comma 2 bis del presente articolo, come aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 febbraio 2014, n. 3.

[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della L.R. 12 febbraio 2014, n. 3.

[5] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 36.

[6] Comma abrogato dall'art. 13 della L.R. 31 dicembre 2009, n. 36.

[7] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 35 della L.R. 31 dicembre 2010, n. 19.

[8] Comma sostituito dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40 e abrogato dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2015, n. 14.

[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 40 e così sostituito dall'art. 5 della L.R. 7 aprile 2015, n. 14.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 19 dicembre 2008, n. 41.