Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.5 tutela dell'ambiente - caccia e pesca |
Data: | 14/06/2007 |
Numero: | 17 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità) |
Art. 2. (Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza) |
Art. 3. (Disposizioni per il rilascio di nulla osta nelle aree protette regionali) |
Art. 4. (Emissioni in atmosfera) |
Art. 5. (Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all’articolo 2 della legge n. 26 ottobre 1995, n. 447) |
Art. 6. (Gestione rifiuti e bonifiche) |
Art. 7. (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59) |
Art. 8. (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte) |
Art. 9. (Spese istruttorie) |
Art. 10. (Norme transitorie) |
Art. 11. (Norme finali) |
§ V.5.110 - L.R. 14 giugno 2007, n. 17.
Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale
(B.U. 18 giugno 2007, n. 87)
Art. 1. (Finalità)
1. Con la presente legge si emanano, nelle more di un necessario più organico reinquadramento della complessiva normativa regionale in materia di ambiente alla luce del
a) valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza (
b) emissioni in atmosfera (
c) elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale (
d) gestione rifiuti e bonifiche (
e) autorizzazione integrata ambientale;
f) immersione in mare di materiale derivante da attività di scavo e attività di posa in mare di cavi e condotte.
Art. 2. (Valutazione di impatto ambientale e valutazione di incidenza)
1. Alla
a) al comma 1 dell’articolo 1 (Finalità) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “così come modificato dal
b) all'articolo 4 (Ambiti di applicazione) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) al comma 3 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “o di siti della "rete Natura 2000" di cui alle dir. 79/409/CEE e 92/43/CEE";
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Sono soggetti alla valutazione di incidenza ambientale, ai sensi dell’articolo 5 del
c) all'articolo 6 (Autorità competenti) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente :
"1. La Regione è competente per le procedure di valutazione di incidenza per :
a) i piani territoriali, urbanistici, di settore e loro varianti, ivi compresi i piani agricoli e faunistico-venatori;
b) gli interventi di cui al comma 4 dell'articolo 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2 la cui localizzazione interessa il territorio di due o più province.";
2) al comma 2 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1 alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero che ricada all'interno di aree naturali protette e di siti di cui al comma 4 dell'articolo 4";
2.2 dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
"b bis. Gli interventi di cui al comma 4 dell’articolo 4, non compresi negli allegati A1 e B1 e negli allegati A2 e B2.”;
3) al comma 3 le parole “e di valutazione di incidenza ambientale” sono soppresse e sono aggiunte, in fine, le seguenti: "I Comuni sono altresì competenti per le procedure di valutazione di incidenza previste dal
4) il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative a tutte le tipologie progettuali e di pianificazione elencate nei commi precedenti, qualora ricadano, anche parzialmente, all’interno di aree naturali protette, nazionali e regionali, sono espletate sentiti gli enti parco competenti.";
5) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4 bis Le procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA e di valutazione di incidenza ambientale relative alle tipologie progettuali e di pianificazione elencate nei commi precedenti e assoggettate ad approvazione da parte dell’Autorità di bacino regionale di cui alla
d) all'articolo 7 (Direttive) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"2 bis Per quanto concerne la procedura di valutazione di incidenza di cui all'articolo 5 del
e) dopo il comma 1 dell’articolo 10 (Presentazione del SIA) è inserito il seguente:
“1 bis. Nel caso in cui il progetto assoggettato alla presente legge rientri nelle attività di cui al
f) all'articolo 11 (Deposito e pubblicazione del SIA) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) al comma 3, dopo le parole: “agli enti di gestione qualora il progetto interessi il territorio di aree naturali protette” sono inserite le seguenti: “all’Autorità di bacino qualora il progetto riguardi interventi assoggettati ad approvazione della stessa Autorità”.
2) il comma 4 è sostituito dal seguente:
“4. Il parere previsto dall’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996 (Atto di indirizzo e coordinamento per l'attuazione dell'articolo 40, comma 1, della
g) il comma 7 dell’articolo 12 (Partecipazione) è sostituito dal seguente:
“7. Sul SIA degli interventi di cui all’Allegato A – Sezione A.1 si esprime in via obbligatoria ma non vincolante il Comitato per la VIA di cui all’articolo 28.”;
h) all'articolo 16 (Procedura di verifica) sono apportate le seguenti modifiche:
1) al comma 3, dopo le parole “l’autorità competente e presso” sono inserite le seguenti: “la provincia e” e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "per trenta giorni";
2) al comma 4 le parole "entro il termine di trenta giorni dall'affissione dell'avviso" sono sostituite dalle seguenti: " nei predetti trenta giorni";
3) al comma 7 l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Avverso il silenzio inadempimento dell'autorità competente sono esperibili i rimedi previsti dalla normativa vigente. La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate." [1];
i) all’articolo 28 (Comitato per la VIA) sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni:
1) al comma 1, le parole “e delle altre autorità competenti” sono soppresse;
2) al comma 2, le parole “che lo presiede” sono soppresse;
3) la lettera a) del comma 2 è sostituita dalla seguente:
“a) un docente universitario o esperto laureato da almeno dieci anni, con esperienza specifica per ciascuna delle seguenti materie: infrastrutture, impianti tecnologici, urbanistica, scienze ambientali, scienze biologiche e naturali, scienze geologiche, scienze agronomiche, chimica, igiene ed epidemiologia ambientale, aspetti giuridico-legali;”;
4) al comma 2 è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"c bis un rappresentante dell’Assessorato regionale urbanistica e assetto del territorio.”;
5) al comma 3, dopo le parole: “dirigente del Settore ecologia” sono inserite le seguenti: "che presiede il Comitato stesso," e sono soppresse le seguenti: “oltrechè il dirigente responsabile dell’autorità competente alla specifica procedura di VIA in trattazione presso il Comitato”;
6) al comma 6, dopo le parole “Ai componenti” sono inserite le seguenti: “esterni, non dipendenti regionali,”;
7) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
“6 bis. Entro sessanta giorni dalla data di adozione della presente normativa, la Giunta adotta il regolamento del Comitato VIA regionale per disciplinarne il funzionamento, prevedendone, ordinariamente, la convocazione con periodicità almeno quindicinale.”;
j) all’allegato A (Interventi soggetti a VIA obbligatoria) sono apportate le seguenti modifiche:
1) lettera A.1.d) dell'elenco A.1 è sostituita dalla seguente:
“A.1.d) porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di lunghezza superiore ai 300 m;”;
2) dopo la lettera A.1.d) dell'elenco A.1, è inserita la seguente:
“A.1.d bis) opere di difesa del mare quando lo specchio d'acqua compreso tra l'opera di difesa a mare e la costa supera i 10 ha o la lunghezza della difesa è superiore a 300 m;";
3) la lettera A.2.o) dell'elenco A.2 è sostituita dalla seguente:
“A.2.o) piani di gestione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive;”;
4) la lettera A.1.a) dell'elenco A.3 è sostituita dalla seguente:
“A.1.a) cave e torbiere con 500 mila o più mc/ anno di materiale estratto o di area interessata superiore a 20 ha, nonché cave e torbiere non inserite all’interno della perimetrazione dei bacini estrattivi, così come identificati dal piano regionale per le attività estrattive, ovvero inserite all’interno della perimetrazione di bacini estrattivi, per i cui piani di gestione non sia stata già espletata la procedura VIA e, ove occorra, di valutazione di incidenza;”;
k) all’allegato B (Interventi soggetti a procedura di verifica di assoggettabilità a VIA) sono apportate le seguenti modifiche:
1) nell'elenco B.1 la lettera B.1.f) è soppressa ed è aggiunta, in fine, la seguente lettera B.1.p bis):
"B.1.p bis) installazione di oleodotti e gasdotti con lunghezza complessiva superiore a 20 Km.";
2) nell'elenco B2 sono apportate le seguenti modifiche:
2.1 la lettera B.2.g/3 è sostituita dalla seguente:
"B.2g/3 impianti per la produzione di energia mediante lo sfruttamento di fonti rinnovabili con esclusione degli impianti per autoconsumo con produzione massima fino a 1MW;";
2.2 alla lettera B.2.g/5 la parola "superiore" è sostituita dalla seguente: "inferiore";
2.3 dopo la lettera B.2.ae) sono inserite le seguenti:
"B.2.ae bis) opere di regolazione del corso dei fiumi e dei torrenti, canalizzazioni e interventi di bonifica e altri simili destinati a incidere sul regime delle acque, compresi quelli di estrazioni di materiali litoidi dal demanio fluviale e lacuale;
B.2.ae ter) opere di dragaggio dei sedimenti marini e di prelievo di materiali litoidi anche ai fini di riutilizzo, escluse le operazioni inserite in interventi di bonifica di siti inquinati, così come definiti dalla parte IV del
l) alle lettere A.1g), A.2.f), A.2.k) e B.2ak) degli allegati A e B le parole: "ad esclusione degli impianti di recupero sottoposti alle procedure semplificate di cui agli articoli 31 e 33 del medesimo
2. A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l'operatività della delega alla provincia competente per territorio e ai comuni delle funzioni in materia di procedura di VIA e in materia di valutazione di incidenza così come disciplinate dalla
2-bis. Nelle more dell'approvazione di una disciplina normativa organica e unitaria di riordino delle funzioni in materia ambientale, la delega di cui al comma 2 va interpretata nel senso di ritenere che rientrino nella stessa anche le funzioni amministrative correlate all'adozione del Provvedimento autorizzatorio unico regionale (PAUR) di cui all'articolo 27-bis del
3. Tutte le norme, ivi comprese quelle contenute nelle leggi istitutive delle aree naturali protette regionali, che prevedano attribuzioni di competenze nelle materie di cui al presente articolo, qualora in contrasto con quanto disposto con la presente legge, si intendono abrogate.
Art. 3. (Disposizioni per il rilascio di nulla osta nelle aree protette regionali)
1. Sin dall'istituzione dell' area protetta a norma della
2. La concessione di deroghe alle misure di salvaguardia, previste fino alla data di entrata in vigore dei piani territoriali, è pure di competenza dell'ente di gestione dell'area naturale protetta o, in mancanza, del soggetto cui è affidata la gestione provvisoria.
3. In ogni caso, l'ente/ufficio competente trasmette il provvedimento rilasciato a norma del presente articolo, senza ritardo, all'Ufficio parchi e riserve naturali della Regione Puglia, il quale esercita il potere di controllo nel termine di sessanta giorni, entro cui deve avvenire l'eventuale annullamento del nulla osta ritenuto illegittimo. Decorso il predetto termine, il controllo si intende effettuato con esito positivo.
4. Le disposizioni del presente articolo sostituiscono quelle già previste in proposito nelle leggi istitutive di aree naturali protette regionali a norma della
Art. 4. (Emissioni in atmosfera)
1. A decorrere dal 1° luglio 2007 entra in vigore l'operatività della delega alla provincia competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera finalizzate alla riduzione dell’inquinamento atmosferico, così come disposta dall’articolo 16 della
2. Alla
a) alla lettera B) (Emissioni diffuse) dell’articolo 1 dopo le parole "a meno di duemila metri dal perimetro urbano" è inserita la seguente: "è" e sono soppresse le seguenti parole: "con esclusione di quelle ubicate in zone industriali, dovrà essere".
b) all’articolo 1 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
“1 bis. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche operate dalle autorità di controllo ambientale, sia accertata l’emissione diffusa diretta in atmosfera di sostanze inquinanti e/o a basso livello olfattivo, come definita al comma 1, derivante da vasche, serbatoi e stoccaggi non confinati in ambienti chiusi, la stessa autorità di controllo può disporre il confinamento in ambiente chiuso, o comunque condizionato, delle medesime strutture di deposito e/o stoccaggio, le cui successive emissioni convogliate sono soggette ad autorizzazione ai sensi dell’articolo 269, comma 8, del
c) le lettere d) ed e) del comma 1 dell’articolo 2 sono sostituite dalle seguenti:
"d) lo stoccaggio di ciascuna partita di sansa non confinato in ambiente chiuso, in ogni caso, non deve avere una durata superiore agli otto giorni;
e) la quantità massima di stoccaggio della sansa non confinato in ambiente chiuso non deve mai superare il doppio della potenzialità settimanale degli impianti presenti nell’insediamento produttivo.”;
d) dopo l'articolo 5 è aggiunto il seguente:
“5 bis.
1. Gli interventi disposti e autorizzati ai sensi della presente legge devono essere realizzati in conformità all'articolo 269, comma 3, del d.lgs.152/2006, anche in riferimento alle procedure di cui al
2. In caso di verificata impraticabilità della realizzazione degli interventi disposti per l’adeguamento dell’impianto, l’impresa interessata è chiamata a proporre, entro un anno dalla data di emanazione delle prescrizioni impiantistiche, un piano di delocalizzazione dell’impianto in questione, da concordare, nelle sue modalità operative e temporali di attuazione, con le autorità locali.”.
Art. 5. (Elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui all’articolo 2 della
1. La tenuta e gestione dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla
2. Per l’iscrizione all’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale, allo svolgimento di prestazioni relative ad attività in materia di acustica ambientale previsto dall’articolo 2 della
2 bis. La Regione Puglia, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, disciplina con apposito regolamento le modalità per l’iscrizione, la tenuta e la gestione dell’elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale. Dalla data di pubblicazione del regolamento il comma 2 dell’articolo 5 della
Art. 6. (Gestione rifiuti e bonifiche)
1. [Alla
a) al comma 1 dell’articolo 4 (Comitato tecnico scientifico per lo smaltimento dei rifiuti), dopo le parole “di smaltimento e di recupero” sono inserite le seguenti: “nonché alle questioni inerenti alla bonifica dei siti inquinati”;
b) il comma 2 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:
"2. Il comitato è presieduto dal dirigente del settore regionale competente per materia ed è costituito da un esperto per ciascuna delle seguenti materie:
a) ingegneria ambientale;
b) chimica ambientale;
c) scienze ambientali;
d) biologia;
e) geologia;
f) agraria;
g) economia del territorio;
h) materie giuridiche ambientali."] [5].
2. [Alla
3. E’ confermata la delega alla provincia competente per territorio delle funzioni concernenti il rilascio, nel rispetto dei tempi e delle modalità definite dalla normativa comunitaria e nazionale di settore vigente, delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o di recupero di rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti, già delegate alle stesse province ai sensi della
4. A partire dal 1° luglio 2007 vengono esercitate dalle province le funzioni riguardanti il regime autorizzativo per l’importazione ed esportazione dei rifiuti, in attuazione del
5. Nelle more della emanazione degli atti statali inerenti ai criteri generali per la determinazione delle garanzie finanziarie per le attività di bonifica dei siti e di bonifica di amianto, la Regione provvede, in via transitoria, alla determinazione delle stesse garanzie mediante adozione di proprio atto regolamentare.
Art. 7. (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale di cui al
1. Nel rispetto del calendario delle scadenze per la presentazione delle domande per l’autorizzazione integrata ambientale, definito dalla Regione ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del
2. Per le opere e gli interventi sottoposti a VIA e contemporaneamente rientranti nel campo di applicazione del
Art. 8. (Esercizio delle funzioni amministrative in materia di immersione in mare di materiale derivante da attività di escavo e attività di posa in mare di cavi e condotte)
1. L’istruttoria e il rilascio dell’autorizzazione di cui all’articolo 109, commi 2, 3 e 5, del
Art. 9. (Spese istruttorie)
1. Le spese istruttorie per il rilascio delle autorizzazioni in campo ambientale di cui agli articoli 2, 6, 7 e 8 sono poste a carico dei soggetti proponenti, sulla base di tariffe definite con regolamento regionale e aggiornate con cadenza quinquennale.
2. In fase di prima applicazione, nelle more delle successive specifiche disposizioni statali per il rilascio dell’autorizzazione integrata ambientale di cui all’articolo 7, le tariffe da versare a favore delle autorità competenti al rilascio delle diverse tipologie di autorizzazione sono riportate nell’Allegato 1 alla presente legge. Con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, le istanze inoltrate all’autorità competente per il rilascio delle autorizzazioni ambientali di cui al presente articolo devono essere corredate, pena il non avvio dell’iter istruttorio, della certificazione di avvenuto versamento della relativa tariffa di riferimento.
3. E’ istituito nel bilancio regionale il capitolo in entrata denominato “Entrate rivenienti da versamenti eseguiti da soggetti richiedenti rilascio autorizzazioni in materia ambientale”, alimentato dai versamenti a effettuarsi, da parte dei soggetti interessati sulla base delle su richiamate tariffe, sul c/c 60225323, cod. 3120, intestato a "Regione Puglia - tasse, tributi e proventi regionali".
4. Le province e i comuni istituiscono nei rispettivi bilanci specifici capitoli di entrata ove introitare il gettito riveniente dai versamenti delle suddette tariffe, la cui utilizzazione è vincolata all’esercizio delle relative funzioni per il rilascio delle sopra indicate autorizzazioni di carattere ambientale.
Art. 10. (Norme transitorie)
1. I procedimenti amministrativi relativi alle istanze per il rilascio delle autorizzazioni di cui agli articoli 2, 4, 7 e 8 e per l’iscrizione all'elenco di cui all’articolo 5, presentate alla Regione alla data del 30 giugno 2007, sono espletati e portati a termine dalla Regione.
2. Al fine di garantire l’adeguata organizzazione delle strutture provinciali per l’esercizio delle funzioni delegate in materia ambientale di cui alla presente legge, a regime sostenute dai rientri tariffari di cui all'articolo 9, la Regione provvede al trasferimento una tantum a favore delle province della somma complessiva pari a euro 9.186.837,88, a valere sugli accantonamenti operati sul capitolo del bilancio regionale 611066 e, in particolare, per euro 6.323.270,40 relativi ai residui di stanziamento 2004 e 2005 e per euro 2.863.567,48 relativi per euro 967.137,42 ai residui di stanziamento 2002 e per euro 1.896.430,06 ai residui di stanziamento 2003, mediante prelievo dal capitolo di bilancio 1110060 “Fondo economie vincolate”.
3. La somma destinata alle singole province deve essere vincolata anche alla possibilità di assunzione di personale altamente specializzato e/o alla implementazione di strutture a sostegno dell'attività degli uffici preposti nel settore ambientale.
4. Al fine di assicurare nei diversi ambiti territoriali l’omogeneo sviluppo dell’esercizio delle funzioni relative al rilascio, ove prescritto, delle autorizzazioni integrate ambientali di cui all’articolo 7, l’istruttoria tecnica delle istanze relative agli impianti esistenti e ai nuovi impianti è espletata, fino alla data del 30 ottobre 2007, da segreterie tecniche provinciali, insediate presso ciascuna provincia e da queste coordinate, costituite da rappresentanti della Regione, della provincia, del Dipartimento provinciale ARPA e dell'azienda sanitaria locale (ASL) competente – dipartimento per la prevenzione.
5. [Le istanze di verifica di assoggettabilità a procedura di VIA presentate alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge, nonché le relative istanze di integrazione e variazione progettuale, anche se successive a tale data, sono esaminate e definite dalla Regione. In relazione alle istanze di verifica di assoggettabilità a VIA presentate alla data di entrata in vigore della presente legge, il termine di conclusione del procedimento è prorogato a complessivi 180 giorni, decorsi i quali i progetti si intendono esclusi dalla procedura di VIA. In relazione alle istanze di integrazione e variazione progettuale presentate successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, trova applicazione la disciplina vigente al momento della presentazione] [8].
5 bis Le istanze di modifica progettuale inerenti a interventi già esaminati e definiti dalla Regione Puglia, la cui realizzazione non sia stata ultimata nella sua totalità, sono esaminate e definite da quest’ultima [9].
Art. 11. (Norme finali)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 110 della
1 bis Per interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8, nonché per il rilascio dell’Autorizzazione unica ai sensi dell’articolo 12 del
La presente legge è dichiarata urgente e sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione ai sensi e per gli effetti dell’art. 53, comma 1 della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 15 dicembre 2016, n. 267, ha dichiarato l'illegittimità del presente numero, nella parte in cui prevede che «La pronuncia di esclusione dalla procedura di VIA ha efficacia per il periodo massimo di tre anni, trascorso il quale senza che sia stato dato inizio ai lavori le procedure di cui al presente articolo devono essere rinnovate».
[2] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[3] Comma abrogato dal comma 2 bis del presente articolo, come aggiunto dall'art. 4 della
[4] Comma aggiunto dall'art. 4 della
[5] Comma abrogato dall'art. 13 della
[6] Comma abrogato dall'art. 13 della
[7] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 35 della
[8] Comma sostituito dall'art. 3 della
[9] Comma aggiunto dall'art. 3 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della