Settore: | Codici regionali |
Regione: | Puglia |
Materia: | 3. servizi sociali |
Capitolo: | 3.1 assistenza sanitaria |
Data: | 23/12/2008 |
Numero: | 45 |
Sommario |
Art. 1. (Integrazione del comma 40 dell’articolo 3 della legge regionale 31 dicembre 2007, n. 40 Personale progetto-obiettivo “Farmacovigilanza”) |
Art. 2. (Legge regionale 16 aprile 2007, n. 10 articolo 36, commi 4 e 5. Deroga) |
Art. 3. (Autorizzazione di cui all’articolo 5 della legge regionale 28 maggio 2004, n. 8) |
Art. 4. Servizio presso le direzioni sanitarie |
Art. 5. (Compenso ai componenti dell’organo di indirizzo delle aziende ospedaliero-univeristarie) |
Art. 6. (Esenzione ticket disoccupati) |
Art. 7. (Attività di macellazione di ovini e caprini nelle aziende zootecniche e agrituristiche) |
Art. 8. (Integrazione degli articoli 10 e 24 della l.r. 8/2004) |
Art. 9. (Modifica dell’articolo 38 della l.r. 26/2006) |
Art. 10. (Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive) |
Art. 11. (Modifica dell’articolo 20 della legge regionale 3 agosto 2007, n. 25) |
Art. 12. (Modifica dell’articolo 8 della legge regionale 19 febbraio 2008, n. 1) |
Art. 13. (Incompatibilità dei componenti delle Commissioni per l’accertamento dell’invalidità) |
Art. 14. (Proroga termini) |
Art. 15. (Integrazione dell’articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2006, n. 39) |
Art. 16. (Assistenza sanitaria ai minori sottoposti a tutela e in attesa di adozione) |
Art. 17. (Interpretazione autentica del comma 5 dell’articolo 6 della l.r. 26/2006) |
Art. 18. (Educatori professionali) |
Art. 19. (Personale associazione italiana della Croce Rossa) |
§ III.1.118 - L.R. 23 dicembre 2008, n. 45.
Norme in materia sanitaria.
(B.U. 29 dicembre 2008, n. 202 suppl.)
Art. 1. (Integrazione del comma 40 dell’articolo 3 della
1. Alla fine del quarto periodo del comma 40 dell’articolo 3 della
2. Il contratto del personale assunto per l’attuazione del progetto-obiettivo “Farmacovigilanza” è prorogato a tutto il 30 giugno 2009.
Art. 2. (
1. In deroga ai commi 4 e 5 dell’articolo 36 (Attuazione dell’articolo 1, comma 796, lettera s), della
Art. 3. (Autorizzazione di cui all’articolo 5 della
[1. Lo studio medico privato o studio odontoiatrico privato, organizzato in forma singola o associata, in quanto studio professionale o gabinetto medico non aperto al pubblico, non è soggetto all’autorizzazione di cui all’articolo 5 della
2. Con apposito regolamento sono definiti i requisiti strutturali e organizzativi degli ambulatori medici e odontoiatrici ai fini dell’autorizzazione all’esercizio.]
Art. 4. Servizio presso le direzioni sanitarie [5]
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il personale appartenente alla dirigenza medica del servizio sanitario regionale (SSR) che alla stessa data, con formale atto di data certa, emanato dal legale rappresentante dell’ente, risulti in servizio da almeno cinque anni in un posto di disciplina diversa da quella per la quale è stato assunto è inquadrato, a domanda, nella disciplina nella quale ha esercitato le funzioni, qualora in possesso dei requisiti previsti dal regolamento recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del servizio sanitario nazionale emanato con
2. I direttori generali delle aziende sanitarie e degli istituti del SSR sono tenuti a verificare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la permanenza dei fabbisogni che avevano determinato l’impiego del personale nella disciplina diversa da quella per la quale era stato assunto. Fermo restando l’organico complessivo, i direttori generali dispongono nel contempo la modifica delle piante organiche conseguenti ai passaggi di disciplina mediante incardinamento del dirigente medico nel posto vacante della disciplina acquisita, con soppressione del posto lasciato libero nella disciplina di provenienza, oppure mediante trasformazione del posto già ricoperto e lasciato libero nella disciplina di provenienza [7].
3. I dirigenti medici non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 sono riassegnati, ai sensi del comma 27 dell’articolo 3 della
4. Il comma 3 non si applica al personale che alla data del 31 dicembre 2010 risulti in servizio da almeno cinque anni e iscritto alle scuole di specializzazione per il conseguimento dei requisiti di cui al presente articolo [8].
Art. 5. (Compenso ai componenti dell’organo di indirizzo delle aziende ospedaliero-univeristarie)
1. Ai componenti dell’organo di indirizzo delle aziende ospedaliero - universitarie è attribuito un compenso, in analogia a quello stabilito dal comma 9 dell’articolo 14 (Organi e organizzazione degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico “De Bellis” e “Oncologico”) della
Art. 6. (Esenzione ticket disoccupati) [9]
[1. Ai fini dell’applicazione dell’articolo 8 (Disposizioni in materia di sanità), comma 16, della
Art. 7. (Attività di macellazione di ovini e caprini nelle aziende zootecniche e agrituristiche)
1. E’ consentita sul territorio regionale la macellazione aziendale dei propri animali delle specie ovina, caprina, suina, nonché della specie bovina di età non superiore ai quarantotto mesi, per la successiva commercializzazione nel comune di appartenenza e/o nei comuni limitrofi [10].
2. Ai fine di rendere esecutivo quanto previsto al comma 1, la Giunta regionale, con proprio regolamento, da adottarsi entro centoottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina le modalità e le procedure igienico-sanitarie al fine di tutelare la salute pubblica.
Art. 8. (Integrazione degli articoli 10 e 24 della
1. Al primo comma dell’articolo 10 della
“2 bis) passaggio da aziende individuali e/o società di persone, già autorizzate all’esercizio, a società di capitale con il vincolo della permanenza con una quota non inferiore al 51 per cento nella compagine sociale del soggetto autorizzato all’esercizio.”.
2. Dopo il comma 5 dell’articolo 24 della
“5 bis La società di capitale autorizzata all’esercizio ai sensi del punto 2 bis) del comma 1 dell’articolo 10 mantiene l’accreditamento provvisorio e/o istituzionale, qualora posseduta dall’azienda e/o dalla società di persone, previa verifica della sussistenza dei titoli e dei requisiti.”.
Art. 9. (Modifica dell’articolo 38 della
1. Al primo comma dell’articolo 38 (Contributi ai portatori di handicap) della
Art. 10. (Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive)
1. L’articolo 34 della
“Art. 34 (Norme per la prevenzione della diffusione delle malattie infettive)
1. Le strutture sanitarie pubbliche e private di cui all’articolo 4 del
2. Le strutture di cui al comma 1 devono comunque provvedere almeno una volta all’anno, e ogni qualvolta sia necessario, all’ispezione e al controllo igienico-sanitario dei sistemi di condizionamento dell’aria e di ventilazione, dei sistemi di distribuzione e di raccolta idrica e degli ambienti in generale di cui all’allegato XLVI del
3. Le strutture turistico - ricettive provvedono all’analisi del rischio in applicazione del provvedimento della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano 13 gennaio 2005, n. 16718 (Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del
4. Le strutture turistico - ricettive devono comunque provvedere almeno una volta all’anno, e comunque all’apertura della stagione turistica, alla pulizia e sanificazione degli impianti idrici e aeraulici. Le risultanze di dette attività devono essere riportate su apposito registro delle manutenzione a disposizione degli organi di vigilanza.
5. I dipartimenti di prevenzione delle ASL, nell’ambito delle proprie competenze, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo delle strutture di cui ai commi 1 e 3, assicurando che vengano visitate almeno una volta ogni due anni e ogni qualvolta se ne ravvisi l’opportunità; di tali ispezioni deve essere rilasciato alle strutture apposito verbale.
6. In caso di violazione delle presenti disposizioni, 1’ASL detta le prescrizioni e i tempi di adeguamento alla normativa, fatta salva, nei casi di gravi inadempienze comportanti situazioni di pericolo per la salute umana, la chiusura temporanea o la sospensione della struttura ritenuta non idonea per manifesta insalubrità.”.
Art. 11. (Modifica dell’articolo 20 della
1. Il comma 2 dell’articolo 20 (Piano d’interventi per la donazione e il trapianto di organi) della
“2. In ciascuna azienda sanitaria locale è istituita la figura del coordinatore territoriale delle donazioni, al quale deve essere affidata l’unità operativa semplice per l’attività di coordinamento della formazione degli operatori e dell’informazione ai cittadini ai fini della promozione della donazione degli organi.”.
Art. 12. (Modifica dell’articolo 8 della
1. L’articolo 8 della
“Art. 8 (Compartecipazione alla spesa sanitaria)
1. A decorrere dal 1° aprile 2009 i cittadini aventi titolo all’esenzione dalla compartecipazione alla spesa sanitaria (ticket) per motivi di reddito devono esibire, per l’erogazione di prestazioni specialistiche ambulatoriali e farmaceutiche, apposito certificato rilasciato dalle aziende sanitarie locali.
2. II certificato di cui al comma 1 è rilasciato dalle ASL di appartenenza dell’assistito entro il 31 marzo 2009 previa presentazione da parte del cittadino della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche dell’anno in corso.
3. I cittadini che hanno ricevuto il certificato di esenzione ticket sono tenuti a comunicare all’ASL di appartenenza qualsiasi variazione del reddito, della composizione del nucleo familiare rilevante ai fini fiscali e dello stato di disoccupazione che dia luogo alla decadenza del beneficio acquisito.
4. L’accertamento da parte dell’ASL competente del mancato adempimento di cui al comma 3 comporta la denuncia all’autorità giudiziaria competente.”.
Art. 13. (Incompatibilità dei componenti delle Commissioni per l’accertamento dell’invalidità) [12]
1. Fatte salve le disposizioni legislative statali in materia di ineleggibilità, incandidabilità e incompatibilità, al fine di non determinare conflitti tra le funzioni svolte, di non compromettere il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione e di assicurare il libero espletamento della carica politica o elettiva, il Presidente, gli altri componenti della Giunta regionale, i consiglieri regionali e coloro che rivestono cariche politiche a livello regionale sono incompatibili, con riferimento all’intero territorio regionale, con la nomina a componente, a qualsiasi titolo, ivi compreso in qualità di segretario, delle commissioni per l’accertamento delle condizioni di disabilità per esse intendendo dell’invalidità civile, della cecità civile, del sordomutismo, della condizione di handicap di cui alla
2. Per coloro i quali rivestono la carica di sindaco, presidente della Provincia, assessore comunale, assessore provinciale, consigliere comunale, consigliere provinciale, presidente di circoscrizione e consigliere di circoscrizione, l’incompatibilità di cui al comma 1 si applica nel caso in cui le commissioni ricadano nell’ambito territoriale coincidente con quello nel quale il componente o il segretario ricopre la carica.
3. I componenti delle commissioni di cui ai commi 1 e 2, ivi compresi i segretari, all’atto dell’incarico sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione circa l’inesistenza delle cause di incompatibilità di cui al presente articolo.
Art. 14. (Proroga termini)
1. In deroga all’articolo 17 della
Art. 15. (Integrazione dell’articolo 5 della
1. Dopo il comma 10 dell’articolo 5 (Modifica ambiti territoriali delle ASL) della
“10 bis. In caso di mancato insediamento della conferenza dei sindaci dopo tre convocazioni, effettuate dal sindaco del comune capoluogo di provincia in qualità di presidente della conferenza, le competenze spettanti alla conferenza sono allo stesso attribuite.”.
Art. 16. (Assistenza sanitaria ai minori sottoposti a tutela e in attesa di adozione)
1. In coerenza con quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 novembre 2001 (Definizione dei livelli essenziali di assistenza), pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta ufficiale 8 febbraio 2002, n.33, e successive modificazioni, l’assistenza sanitaria, specialistica e farmaceutica erogata ai minori in attesa di adozione e ai minori sottoposti a provvedimenti di tutela (in affido familiare, ricovero in comunità alloggio o case famiglia) è a totale carico del servizio sanitario regionale (SSR).
Art. 17. (Interpretazione autentica del comma 5 dell’articolo 6 della
1. Il comma 5 dell’articolo 6 della
Art. 18. (Educatori professionali) [14]
1. Il personale laureato non medico in servizio presso le ASL della regione Puglia con la qualifica di educatore professionale a cui è stato riconosciuto il possesso del titolo di laurea magistrale, che ha usufruito dei benefici previsti dall’articolo 24 (Educatori professionali) della
Art. 19. (Personale associazione italiana della Croce Rossa)
1. In applicazione dei commi 366 e 367 dell’articolo 2 della
2. L’ASL della provincia di Bari è autorizzata a confermare le convenzioni in atto fino al completamento dell’inserimento del personale di cui al comma 1 nei ruoli del servizio sanitario regionale.
2 bis Al personale di cui al presente articolo si applicano, altresì, le procedure previste dall’articolo 25 (Utilizzo personale imprese appaltatrici e società strumentali) della
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile 2010, n. 150, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] Il termine di cui al presente articolo è stato prorogato al 31 marzo 2014 dall'art. 17 della
[3] Comma così modificato dall'art. 5 della
[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della
[5] Articolo così sostituito dall'art. 2 della
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 3 marzo 2011, n. 68, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[9] Articolo abrogato dall'art. 13 della
[10] Comma così sostituito dall'art. 10 della
[11] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[12] Articolo così sostituito dall'art. 39 della
[13] La Corte costituzionale, con sentenza 17 novembre 2020, n. 239, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dispone che il servizio prestato in regime convenzionale, prima dell’immissione in ruolo, dal personale dipendente inquadrato nei ruoli del Servizio sanitario nazionale ai sensi della
[14] La Corte costituzionale, con sentenza 29 aprile 2010, n. 150, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.
[15] Comma aggiunto dall'art. 3 della