§ 6.1.23 - L.R. 21 dicembre 2006, n. 20.
Disposizioni in materia di tributi regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 tributi regionali
Data:21/12/2006
Numero:20


Sommario
Art. 1.  Interpretazione autentica del comma 5 bis, lettera b), dell'articolo 1 della L.R. n. 35/2001.
Art. 2.  Rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.
Art. 3.  Sostituzione dell'articolo 44 della L.R. n. 38/1996.
Art. 4.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 6.1.23 - L.R. 21 dicembre 2006, n. 20.

Disposizioni in materia di tributi regionali.

(B.U. 29 dicembre 2006, n. 126).

 

Art. 1. Interpretazione autentica del comma 5 bis, lettera b), dell'articolo 1 della L.R. n. 35/2001.

     1. La disposizione contenuta nel comma 5 bis, lettera b), dell'articolo 1 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 35 (Provvedimenti tributari in materia di addizionale regionale all'IRPEF, di tasse automobilistiche e di imposta regionale sulle attività produttive) deve interpretarsi nel senso che la riduzione dell'aliquota IRAP al 4,50 per cento, prevista a decorrere dal periodo di imposta 2005 per i soggetti passivi ivi elencati, si applica alle imprese di cui alla lettera b) limitatamente al periodo di imposta in cui si verifichi almeno una delle condizioni indicate ai numeri 1), 2), 3) e 4) della norma.

 

     Art. 2. Rideterminazione dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2007, la misura dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano usato come combustibile nel territorio della Regione e dell'imposta regionale sostitutiva a carico delle utenze esenti, di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952 e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e previsione della facoltà delle Regioni a Statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), fissata in euro 0,0155 al metro cubo di gas erogato, è rideterminata in euro 0,0181 al metro cubo di gas erogato.

     2. La misura dell'addizionale e dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1 è ridotta ad euro 0,0129 al metro cubo di gas erogato per le utenze situate nei comuni appartenenti alla zona "E", determinata ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10 (Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso razionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia).

 

     Art. 3. Sostituzione dell'articolo 44 della L.R. n. 38/1996.

     1. L'articolo 44 della L.R. 2 settembre 1996, n. 38 (Riordino in materia di diritto allo studio universitario), è sostituito dal seguente:

     "Art. 44. Importo della tassa.

     1. L'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario prevista dall'articolo 38 è determinato, con effetto a decorrere dall'anno accademico 2007/2008, nella misura di euro 90,00".

 

     Art. 4. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.