Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 5. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 5.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 04/08/2010 |
Numero: | 12 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica all’Allegato B2 della l.r. 7/2004) |
Art. 2. (Norma transitoria) |
§ 5.4.91 - L.R. 4 agosto 2010, n. 12.
Modifica alla legge regionale 14 aprile 2004, n. 7 "Disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale"
(B.U. 12 agosto 2010, n. 72)
Art. 1. (Modifica all’Allegato B2 della
1. La lettera n decies) del numero 6) dell’Allegato B2 della
“n decies) Impianti industriali non termici per la produzione di energia elettrica da conversione fotovoltaica ed impianti solari termici, comprese le relative opere connesse, ad esclusione di quelli:
1) a terra la cui potenza complessiva sia inferiore o uguale a 200 kW a condizione che non si determinino impatti cumulativi derivanti da più richieste in aree contigue anche non confinanti che, nel loro complesso, superino detta potenza;
2) a terra la cui potenza complessiva sia inferiore o uguale a 200 kW a condizione che non ricadano in ambiti sottoposti a prescrizioni di base del PPAR o dei PRG ad esso adeguati;
3) collocati sulle superfici esterne degli edifici o su elementi di arredo urbano, ai sensi degli articoli 2 e 5 del d.m. 19 febbraio 2007;
4) totalmente localizzati in aree classificate dagli strumenti urbanistici comunali quali zone produttive “D” con potenza inferiore a 1 MW.”.
Art. 2. (Norma transitoria)
1. I procedimenti autorizzativi di cui all’articolo 12 del
2. Le disposizioni di cui all’articolo 1 si applicano sino al sessantesimo giorno successivo all’approvazione, da parte dell’Assemblea legislativa, dell’atto contenente l’individuazione delle aree non idonee di cui alle linee guida previste dall’articolo 12 del