Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali |
Data: | 10/04/2007 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Composizione. |
Art. 2. Elezione dei rappresentanti dei Comuni. |
Art. 3. Elezione dei rappresentanti delle Unioni montane. |
Art. 4. Deleghe. |
Art. 5. Costituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali. |
Art. 6. Presidente e Vicepresidenti del Consiglio delle autonomie locali. |
Art. 7. Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali. Adozione delle deliberazioni. |
Art. 8. Rinnovo del Consiglio delle autonomie locali. |
Art. 9. Decadenza. |
Art. 10. Interventi nelle sedute. |
Art. 11. Funzioni. |
Art. 12. Procedimento. |
Art. 13. Struttura. |
Art. 14. Prima elezione del Consiglio delle autonomie locali. |
Art. 15. Disposizioni transitorie per l'esame dei pareri del Consiglio delle autonomie locali. |
Art. 16. Modifiche e abrogazioni. |
§ 2.3.42 - L.R. 10 aprile 2007, n. 4.
Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali.
(B.U. 19 aprile 2007, n. 37).
Capo I
Costituzione del Consiglio delle autonomie locali
Art. 1. Composizione.
1. Il Consiglio delle autonomie locali è l’organo permanente di rappresentanza istituzionale del sistema delle autonomie locali delle Marche nonché di consultazione, concertazione e di raccordo fra la Regione e gli enti locali. Esso è composto:
a) dai Presidenti delle Province;
b) dai Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia;
c) da diciassette Sindaci in rappresentanza dei Comuni diversi da quelli indicati alla lettera b);
d) da tre Presidenti di Unione montana in rappresentanza delle Unioni montane [1].
2. [Nella composizione del Consiglio delle autonomie locali sono garantiti il pluralismo politico istituzionale, l'equilibrata rappresentanza della popolazione, dei territori e di entrambi i generi. In ogni caso nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura inferiore al 25 per cento] [2].
3. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede presso il Consiglio regionale.
Art. 2. Elezione dei rappresentanti dei Comuni.
1. I componenti di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 sono eletti dalle Assemblee dei Sindaci dei Comuni di ciascuna provincia convocate e presiedute dai Presidenti delle Province. Alle Assemblee partecipano senza diritto di voto i Sindaci dei Comuni capoluogo di provincia e i Presidenti delle Unioni montane dell'ambito provinciale [3].
2. Il numero dei Sindaci da eleggere da parte di ciascuna Assemblea è determinato dal Presidente del Consiglio regionale in proporzione alla popolazione residente in ciascuna provincia, quale risulta dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT relative al movimento e calcolo della popolazione residente.
3. Il Presidente del Consiglio regionale provvede altresì a ripartire i seggi spettanti a ciascun ambito provinciale tra i Comuni con popolazione superiore e i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti in modo da assicurare una equilibrata rappresentanza della popolazione residente e del numero dei Comuni appartenenti a ciascuna classe demografica. Ove i seggi da ripartire siano più di uno, va comunque assicurata la rappresentanza dei Comuni con popolazione superiore e dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.
4. All'elezione dei rappresentanti dei Comuni di ciascuna classe demografica partecipano esclusivamente i Sindaci dei Comuni appartenenti alla classe stessa con voto limitato ad uno ove i rappresentanti da eleggere siano due, e con voto limitato ai 2/3 con arrotondamento per difetto, nel caso di elezione di più di due componenti. Si intendono eletti i candidati che al primo scrutinio ottengono il maggior numero di voti. Qualora i candidati abbiano conseguito ugual numero di voti si procede al ballottaggio.
5. Le Assemblee dei Sindaci su proposta dei rispettivi Presidenti individuano le ulteriori modalità per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali, ricercando le intese volte a conseguire il rispetto dei principi indicati al comma 2 dell'articolo 1, anche nei casi in cui i rappresentanti da eleggere in ambito provinciale non siano superiori a due.
6. I Presidenti in particolare individuano specifiche modalità di elezione volte a garantire, ove i seggi da attribuire ai sensi del comma 4 siano più di uno, che siano comunque eletti, nel rispetto del pluralismo politico, candidati di sesso diverso.
Art. 3. Elezione dei rappresentanti delle Unioni montane. [4]
1. I componenti di cui alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 1 sono eletti dall'Assemblea dei Presidenti delle Unioni montane convocata e presieduta dal Presidente dell’Unione montana con maggior popolazione residente quale risulta dalle ultime rilevazioni ufficiali ISTAT relative al movimento e calcolo della popolazione residente.
2. L'elezione dei componenti di cui al comma 1 è effettuata con voto limitato a due.
3. L'Assemblea di cui al comma 1, su proposta del proprio Presidente, individua le ulteriori modalità per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali, ricercando le intese volte ad assicurare la rappresentanza di Unioni montane appartenenti ad almeno tre ambiti provinciali e il rispetto degli altri principi previsti dalla presente legge.
Art. 4. Deleghe.
1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali possono delegare a partecipare alle sedute del Consiglio medesimo:
a) nel caso dei Presidenti delle Province, i Vice Presidenti ove presenti o un Consigliere allo scopo designato;
b) nel caso dei Sindaci, i Vice Sindaci o i Presidenti dei rispettivi consigli comunali, ove presenti;
c) nel caso dei Presidenti di Unione montana, un Assessore allo scopo designato [5].
Art. 5. Costituzione e funzionamento del Consiglio delle autonomie locali.
1. Sulla base dei risultati delle elezioni di cui agli articoli 2 e 3 il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, costituisce il Consiglio delle autonomie locali e convoca la seduta di insediamento dello stesso, da tenersi entro trenta giorni dall'ultima delle elezioni predette.
2. Il Consiglio delle autonomie locali delibera con l'intervento della maggioranza dei suoi componenti.
Art. 6. Presidente e Vicepresidenti del Consiglio delle autonomie locali.
1. Il Consiglio delle autonomie locali nella prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e due Vicepresidenti con distinte votazioni a scrutinio segreto.
2. Gli incarichi di Presidente e di Vicepresidente hanno una durata di trenta mesi e sono conferiti a rappresentanti di diverse tipologie degli enti locali.
3. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti. Alla terza votazione risulta eletto Presidente il candidato o la candidata che ha ricevuto il maggior numero dei voti validi espressi e in caso di parità il più giovane di età.
4. L'elezione di ciascun Vicepresidente ha luogo con due distinte votazioni a maggioranza dei voti validi espressi.
5. Risultano eletti Vicepresidenti i candidati o le candidate appartenenti a tipologie di enti locali diverse da quelle rappresentate nelle elezioni già effettuate ai sensi dei commi 3 e 4, che ricevono il maggior numero di voti. Ove due o più candidati o candidate appartenenti a tipologie di enti locali diverse da quelle già rappresentate nelle precedenti elezioni ricevano un egual numero di voti, è eletto Vicepresidente il candidato o la candidata più giovane di età.
6. In occasione del rinnovo delle cariche è previsto l'avvicendamento nelle rispettive funzioni, di rappresentanti di tipologie di enti locali diverse da quelle del precedente mandato.
7. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali può stabilire una durata in carica e modalità di elezione del Presidente e dei Vicepresidenti diverse da quelle indicate, nel rispetto dei principi previsti dalla presente legge.
8. Le funzioni del Presidente e dei Vicepresidenti sono stabilite dal regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali.
Art. 7. Regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali. Adozione delle deliberazioni. [6]
1. Le competenze, l'organizzazione, le modalità di funzionamento e di adozione delle decisioni, sono stabilite, nel rispetto dei principi contenuti nella presente legge, con regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali approvato con il voto favorevole della maggioranza dei componenti rispettivamente dei Comuni, delle Province e delle Unioni montane.
2. Il regolamento interno del Consiglio delle autonomie locali deve, in particolare, assicurare l'equo concorso dei rappresentanti delle diverse tipologie di enti locali indicate al comma 1 nell'organizzazione e nel funzionamento dell'organismo medesimo.
3. Prima dell'approvazione, la proposta di regolamento è trasmessa al Consiglio regionale che può formulare eventuali osservazioni per i profili attinenti al raccordo procedurale e funzionale tra Consiglio delle autonomie locali e Consiglio regionale.
4. Salvo quanto diversamente disposto dal proprio regolamento interno, le deliberazioni del Consiglio delle autonomie locali sono assunte con la maggioranza dei voti validi espressi, sempre che non vi sia il voto contrario della maggioranza dei componenti appartenenti ad una tipologia di ente locale di cui al comma 1.
Art. 8. Rinnovo del Consiglio delle autonomie locali.
1. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato, con le procedure di cui agli articoli 2 e 3, entro novanta giorni dalla elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza dei Comuni della Regione. A tal fine le Assemblee per l'elezione dei rappresentanti dei Comuni e delle Unioni montane sono convocate non oltre sessanta giorni dalla data dello svolgimento delle elezioni [7].
2. Il Presidente del Consiglio regionale può provvedere alla ricostituzione del Consiglio delle autonomie locali con la presenza dei quattro quinti dei componenti dell'organismo.
3. Fino alla ricostituzione del nuovo Consiglio delle autonomie locali sono prorogati i poteri del precedente.
Art. 9. Decadenza.
1. I componenti del Consiglio delle autonomie locali decadono nelle ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica di Presidente di Provincia, di Presidente di Unione montana e di Sindaco [8].
2. Il Presidente del Consiglio regionale nei casi di cui al comma 1 provvede alla sostituzione.
3. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 1 è effettuata con i successivi titolari alla carica medesima.
4. La sostituzione dei componenti di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'articolo 1 è effettuata a seguito dell'espletamento delle procedure di cui agli articoli 2 e 3. A tal fine le Assemblee dei Sindaci e dei Presidenti di Unioni montane sono convocate entro sessanta giorni dalla data di cessazione dalla carica di componente del Consiglio delle autonomie locali [9].
5. I componenti del Consiglio delle autonomie locali restano comunque in carica sino alla loro sostituzione.
Art. 10. Interventi nelle sedute.
1. Il Consiglio delle autonomie locali può chiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.
2. Alle riunioni del Consiglio delle autonomie locali sono invitati a partecipare il Presidente della Giunta regionale, gli assessori, i consiglieri regionali.
Art. 11. Funzioni.
1. Il Consiglio delle autonomie locali esercita ai sensi dell'articolo 30 dello Statuto regionale l'iniziativa delle leggi regionali.
2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime pareri al Consiglio regionale sulle proposte concernenti:
a) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria;
b) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra enti locali e tra questi e la Regione;
c) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale compresi quelli relativi ai finanziamenti dell'Unione Europea.
3. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere alla Giunta regionale nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione, nonché sui seguenti atti:
a) accordi di programma-quadro e intese istituzionali di programma che coinvolgono l'assetto e lo sviluppo territoriale locale;
b) regolamenti di interesse degli enti locali;
c) criteri di riparto delle risorse agli enti locali;
d) atti di indirizzo e atti di programmazione che incidono sulle funzioni degli enti locali.
4. Il Consiglio e la Giunta regionale possono richiedere al Consiglio delle autonomie locali pareri anche su atti diversi da quelli di cui ai commi 2 e 3.
5. Il Consiglio delle autonomie locali può altresì far pervenire alla Giunta regionale e al Consiglio regionale proprie osservazioni in merito agli atti di competenza.
6. Il Consiglio delle autonomie locali elabora un rapporto annuale che presenta al Consiglio regionale concernente la propria attività e gli effetti prodotti dalle politiche regionali d'interesse degli enti locali.
7. Il Consiglio delle autonomie locali può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o di conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione.
1. Le proposte di cui al comma 2 dell’articolo 11 e quelle sulle quali il Consiglio regionale richiede parere ai sensi del comma 4 dell’articolo 11, sono trasmesse al Consiglio delle autonomie locali dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all’assegnazione alle competenti Commissioni consiliari. Il Consiglio delle autonomie locali esprime parere sul testo della proposta nei termini e secondo le modalità stabilite dal regolamento interno del Consiglio regionale.
2. Decorsi i termini di cui al comma 1 senza che il parere sia stato espresso, si può prescindere dallo stesso.
3. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce altresì le ulteriori modalità di consultazione del Consiglio delle autonomie locali in sede di Commissione.
4. Gli articoli relativi alle proposte di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 difformi dal parere del Consiglio delle autonomie locali sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale.
5. Il parere sugli atti di cui al comma 3 dell’articolo 11 è espresso nel termine di venti giorni dal ricevimento degli atti stessi da parte del Consiglio delle autonomie locali. Il termine suddetto può essere ridotto, dal Presidente della Giunta. Il Presidente può altresì prorogarlo, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di trenta giorni. Decorsi inutilmente i termini, la Giunta regionale può adottare l’atto prescindendo dal parere del Consiglio delle autonomie locali.
6. Copia degli atti di cui al comma 3 dell’articolo 11 è trasmessa altresì al Consiglio regionale.
Art. 13. Struttura.
1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, assegnando allo stesso le necessarie risorse materiali e adeguata dotazione organica.
Capo II
Norme transitorie e finali
Art. 14. Prima elezione del Consiglio delle autonomie locali.
1. Fino alla elezione del Consiglio della Provincia di Fermo in luogo del Presidente della Provincia stessa, il Consiglio provinciale di Ascoli Piceno nomina nel proprio seno un rappresentante designato dai consiglieri eletti nelle circoscrizioni elettorali comprese nel territorio della provincia di Fermo.
2. Il Sindaco del Comune di Fermo fa parte di diritto del Consiglio delle autonomie locali.
3. In sede di prima applicazione i seggi spettanti ai Comuni ai sensi della lettera c) del comma 1 dell'articolo 1, sono ripartiti tra gli ambiti provinciali e all'interno degli ambiti stessi secondo quanto previsto nell'allegata tabella A.
4. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i Presidenti delle Province, il Presidente della Unione montana con la maggior popolazione residente e il Presidente del Consiglio provinciale di Ascoli Piceno, convocano le Assemblee indicate rispettivamente agli articoli 2, 3 e al comma 1 del presente articolo, per procedere all'elezione dei componenti nel Consiglio delle autonomie locali [11].
Art. 15. Disposizioni transitorie per l'esame dei pareri del Consiglio delle autonomie locali.
1. Fino all'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 12, comma 5:
a) la Commissione consiliare referente, ricevuto il parere del Consiglio delle autonomie locali, procede al suo esame ed approva definitivamente il testo dell'atto da sottoporre al Consiglio regionale. Copia di tale testo è trasmessa altresì al Consiglio delle autonomie locali. Il parere del Consiglio delle autonomie locali è allegato al testo approvato dalla Commissione consiliare. Il relatore designato dalla Commissione illustra al Consiglio regionale le decisioni della stessa in ordine al parere del Consiglio delle autonomie locali e le motivazioni di un eventuale non accoglimento;
b) un rappresentante del Consiglio delle autonomie locali designato dallo stesso può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute della Commissione consiliare competente quando la stessa proceda all'esame in sede referente degli atti di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 11. La partecipazione è richiesta dal Presidente della Commissione consiliare o dal Presidente del Consiglio delle autonomie locali;
c) gli articoli relativi alla proposta di cui alla lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 difformi dal parere del Consiglio delle Autonomie locali sono approvati a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale [12];
d) il Presidente del Consiglio prima della votazione finale degli atti indicati alla lettera c), al fine della determinazione della maggioranza necessaria per la loro approvazione, può acquisire il parere del Presidente del Consiglio delle autonomie locali o di altro componente designato dall'organismo medesimo.
Art. 16. Modifiche e abrogazioni.
1. L'articolo 2 della
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 3:
a) al comma 2 dell'articolo 8 della
b) al comma 6 dell'articolo 3 della
c) al comma 9 dell'articolo 3 della
d) [al comma 4 dell'articolo 20 della
e) al comma 1 dell'articolo 7 della
f) il comma 2 dell'articolo 3 della
g) al comma 4 dell'articolo 8 della
h) al comma 2 dell'articolo 9-bis della
i) al comma 1 dell'articolo 19 della
j) al comma 3 dell'articolo 21 della
k) il comma 1 dell'articolo 24 della
"1. La Giunta regionale adotta su parere del Consiglio delle autonomie locali atti di indirizzo per l'esercizio delle funzioni attribuite. La Giunta regionale può prescindere dal parere del Consiglio se questo non viene presentato entro venti giorni dalla richiesta.";
l) al comma 3 dell'articolo 24 della
m) il comma 2 dell'articolo 3 della
n) al comma 1 dell'articolo 4 della
o) al comma 3 dell'articolo 4 della
p) al comma 1 dell'articolo 18 della
q) al comma 1 dell'articolo 25 della
r) il comma 3 dell'articolo 7 della
"3. Relativamente alle funzioni conferite agli enti locali, la Giunta regionale adotta atti di indirizzo, sentito il Consiglio delle autonomie locali.";
s) al comma 5 dell'articolo 7, ai commi 1 e 3 dell'articolo 11 e al comma 1 dell'articolo 12 della
t) il comma 2 dell'articolo 14 della
u) al comma 1 dell'articolo 18 e al comma 1 dell'articolo 19 della
v) al comma 1 dell'articolo 5 della
w) al comma 3 dell'articolo 5 della
x) al comma 1 dell'articolo 4 della
y) al comma 2 dell'articolo 17 della
z) al comma 6 dell'articolo 27 della
aa) al comma 4 dell'articolo 3 della
bb) al comma 1 dell'articolo 5 della
cc) [al comma 1 dell'articolo 2 della
dd) al comma 24 dell'articolo 7 della
ee) al comma 2 dell'articolo 4 della
ff) al comma 1 dell'articolo 36 della
gg) al comma 4 dell'articolo 4 della
hh) [al comma 1 dell'articolo 4 della
ii) al comma 6 dell'articolo 8 della
3. La Conferenza regionale delle autonomie di cui all'articolo 2 della
4. La Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge presenta al Consiglio regionale una proposta di legge concernente il riordino degli organi e procedure di concertazione con gli enti locali.
5. Sino alla revisione della
Tabella A
Ripartizioni dei 17 seggi spettanti ai Comuni in sede di prima applicazione,
ai sensi della lettera c) del comma 1 dell’articolo 1:
|
Seggi spettanti |
Seggi spettanti |
|
|
ai comuni |
ai comuni |
|
Provincia |
con popolazione |
con popolazione |
Totale seggi |
|
superiore a 5.000 |
inferiore a 5.000 |
provincia |
|
abitanti |
abitanti |
|
Ascoli Piceno |
1 |
1 |
2 |
Fermo |
1 |
1 |
2 |
Macerata |
2 |
2 |
4 |
Ancona |
3 |
2 |
5 |
Pesaro |
2 |
2 |
4 |
|
|
|
|
[1] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[2] Comma abrogato dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Articolo così modificato dall'art. 3 della
[5] Comma così modificato dall'art. 4 della
[6] Articolo così modificato dall'art. 5 della
[7] Comma così modificato dall'art. 6 della
[8] Comma così modificato dall'art. 7 della
[9] Comma così modificato dall'art. 7 della
[10] Articolo così sostituito dall'art. 1 della
[11] Comma così modificato dall'art. 8 della
[12] Lettera così sostituita dall'art. 16 della
[13] Lettera abrogata dall'art. 25 della
[14] Lettera abrogata dall'art. 25 della
[15] Lettera abrogata dall'art. 100 della
[16] Comma così modificato dall'art. 9 della