Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 comunità montane |
Data: | 21/12/2012 |
Numero: | 44 |
Sommario |
Art. 1. (Limite demografico minimo ai sensi dell’articolo 14 del d.l. 78/2010) |
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 22 della l.r. 18/2008) |
Art. 3. (Disposizione finale e transitoria) |
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza) |
§ 2.4.28 - L.R. 21 dicembre 2012, n. 44.
Individuazione del limite demografico minimo delle Unioni dei Comuni e modifica alla Legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 “Norme in materia di Comunità Montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali”
(B.U. 27 dicembre 2012, n. 124 - Suppl. n. 7)
Art. 1. (Limite demografico minimo ai sensi dell’articolo 14 del
1. Il limite demografico minimo delle unioni dei comuni e delle convenzioni di cui all’articolo 14, comma 31, del
1 bis. Resta fermo il limite dei 3.000 abitanti, stabilito dall’articolo 14, comma 31, del
Art. 2. (Sostituzione dell’articolo 22 della
1. L’articolo 22 della legge regionale 1° luglio 2008, n. 18 (Norme in materia di Comunità montane e di esercizio associato di funzioni e servizi comunali) è sostituito dal seguente:
“Art. 22 (Programma di riordino territoriale)
1. La Giunta regionale, su proposta delle Conferenze provinciali delle autonomie, presenta all’Assemblea legislativa regionale il programma di riordino territoriale. Il programma è approvato dall’Assemblea legislativa regionale previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
2. Il programma di riordino territoriale è aggiornato con le modalità di cui al comma 1, sulla base delle proposte formulate dai Comuni interessati.
3. Il programma di riordino territoriale, in particolare, contiene:
a) l’individuazione della dimensione territoriale ottimale ed omogenea per area geografica per lo svolgimento, in forma obbligatoriamente associata da parte dei Comuni, delle funzioni fondamentali di cui all’articolo 14, comma 28, del
b) la determinazione delle priorità di finanziamento.”.
Art. 3. (Disposizione finale e transitoria)
1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le Conferenze provinciali delle autonomie presentano il programma di riordino territoriale di cui all’articolo 22 della
Art. 4. (Dichiarazione d’urgenza)
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall'art. 1 della
[2] Comma aggiunto dall'art. 1 della