Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.4 comunità montane |
Data: | 28/12/1995 |
Numero: | 66 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. 1. Per la concessione del finanziamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 284.000.000. |
Art. 3. 1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. |
§ 2.4.24 - Legge Regionale 28 dicembre 1995, n. 66. [1]
Norme provvisorie per il finanziamento delle Comunità Montane di cui alla Legge Regionale 16 gennaio 1995, n. 12.
(B.U. 4 gennaio 1996, n. 1).
1. Per la concessione del finanziamento straordinario di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 284.000.000.
2. Alla copertura della spesa autorizzata per effetto del comma 1 si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 6510101 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1995.
3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese autorizzate per effetto del comma 1 del presente articolo saranno iscritte a carico del capitolo 2241102, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1996 con la seguente denominazione: "Finanziamento straordinario per le spese di primo impianto e funzionamento della Comunità montana zona D/2" di cui all'articolo 2 della
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.
[1] Abrogata dall'art. 25 della
[2] Integra gli artt. 25 e 26 della