§ 2.2.80 - L.R. 27 febbraio 2017, n. 6.
Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) in società a responsabilità limitata.


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:27/02/2017
Numero:6


Sommario
Art. 1.  (Trasformazione della SVIM S.p.A in s.r.l.)
Art. 2.  (Soci)
Art. 3.  (Oggetto sociale)
Art. 4.  (Statuto)
Art. 5.  (Controllo analogo)
Art. 6.  (Invarianza finanziaria)
Art. 7.  (Norme transitorie e finali)
Art. 8.  (Abrogazioni)


§ 2.2.80 - L.R. 27 febbraio 2017, n. 6.

Trasformazione della Società Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.) in società a responsabilità limitata.

(B.U. 9 marzo 2017, n. 28)

 

Art. 1. (Trasformazione della SVIM S.p.A in s.r.l.)

1. La Giunta regionale e il suo Presidente sono autorizzati a compiere tutti gli atti necessari per la trasformazione della società per azioni denominata Sviluppo Marche S.p.A. (SVIM S.p.A.), costituita ai sensi della legge regionale 1 giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo), in società a responsabilità limitata.

2. La Sviluppo Marche s.r.l. (SVIM s.r.l.) opera a favore dello sviluppo socio-economico e della competitività del territorio con particolare riguardo alle attività di promozione e internazionalizzazione, in coerenza con le politiche e la programmazione e pianificazione regionali e in ottemperanza agli indirizzi fissati dalla Regione.

3. Alla SVIM s.r.l. si applicano le norme del codice civile e delle leggi speciali in tema di società a responsabilità limitata e di società a partecipazione pubblica e in particolare il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).

 

     Art. 2. (Soci)

1. Possono rivestire la qualità di soci gli enti pubblici, in particolare gli enti locali della Regione e le Università aventi sede nel territorio regionale, nonché i consorzi e le associazioni tra enti pubblici.

2. Alla Regione è comunque riservata la maggioranza delle quote costituenti il capitale sociale.

3. La partecipazione di soci privati che per statuto perseguono finalità analoghe a quelle indicate nell’articolo 3 è ammessa nei termini e con le modalità previsti dalla normativa europea e statale in materia, fermi restando i poteri di controllo spettanti agli enti pubblici a norma dell’articolo 5.

 

     Art. 3. (Oggetto sociale)

1. In aderenza agli scopi indicati all’articolo 1, l’oggetto sociale consiste prevalentemente nella produzione di beni e nell’erogazione di servizi strettamente necessari al perseguimento delle finalità istituzionali dell’Amministrazione regionale e in particolare nello svolgimento di attività dirette:

a) all’elaborazione e all’attuazione di progetti di sviluppo territoriale derivanti da iniziative dell’Unione europea, nazionali o regionali;

b) alla progettazione e, ove necessario, alla realizzazione di interventi a sostegno dello sviluppo socio-economico, con particolare riferimento alle politiche regionali di sviluppo dell’innovazione e dell’internazionalizzazione ai sensi della legge regionale 30 ottobre 2008, n. 30 (Disciplina delle attività regionali in materia di commercio estero, promozione economica ed internazionalizzazione delle imprese e del sistema territoriale).

2. La SVIM s.r.l. svolge attività strumentali e di servizio alle funzioni della Regione e degli altri eventuali soci pubblici, quali:

a) l’assistenza tecnica ai programmi o ai progetti dei fondi comunitari e nazionali di sostegno alla politica di coesione, della cooperazione allo sviluppo nonché di altri programmi per l’innovazione e la competitività;

b) l’amministrazione e la gestione delle risorse attribuite per lo sviluppo economico regionale, anche nella veste di organismo intermedio per le autorità di gestione dei programmi comunitari;

c) lo sviluppo di azioni per la promozione di investimenti, anche esteri, nel territorio regionale, con riferimento in particolare alla ricerca di finanziamenti e all’assistenza agli investitori;

d) il supporto tecnico alla progettazione e all’attuazione di interventi di sviluppo territoriale anche attraverso la realizzazione di studi e ricerche inerenti gli assetti e i processi istituzionali, territoriali, economici e sociali;

e) il supporto tecnico-scientifico all’individuazione, all’attuazione e al monitoraggio delle politiche regionali;

f) il supporto tecnico-progettuale e giuridico-amministrativo nella predisposizione di atti di programmazione e pianificazione ovvero di programmazione negoziata, nonché di accordi di programma e di accordi pubblicistici in genere.

3. Compete alla SVIM s.r.l. lo svolgimento di ogni altra attività di promozione, informazione, diffusione, progettazione, attuazione, di istruttoria comunque strumentale e connessa a quelle indicate al comma 2 o specificatamente affidate dalla Regione o dagli altri eventuali soci, anche attraverso la partecipazione a iniziative di enti, istituti, società, organismi pubblici e privati che abbiano scopi analoghi o affini o in associazione con i medesimi.

4. La SVIM s.r.l., previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la competente Commissione assembleare, può costituire o assumere la partecipazione in società di capitali, cooperative, consorzi, società miste anche straniere, finalizzate alla realizzazione di programmi o al conseguimento di obiettivi di interesse per il contesto economico regionale.

5. La SVIM s.r.l. può svolgere la propria attività anche su affidamento di enti non soci, nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 4, comma 2, lettera b).

 

     Art. 4. (Statuto)

1. Lo Statuto della SVIM s.r.l. deve prevedere che:

a) l’assemblea dei soci sia presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato;

b) l’organo di gestione sia costituito da un amministratore unico, nominato dalla Giunta regionale;

c) il revisore monocratico sia nominato dal Consiglio-Assemblea legislativa regionale ovvero, in caso di collegio sindacale, composto di tre membri, che al Consiglio-Assemblea legislativa regionale spetti la nomina di due sindaci effettivi, tra cui il presidente, e di un membro supplente. I componenti del collegio sindacale devono avere i requisiti di cui all’articolo 2397 c.c. e la loro nomina è effettuata secondo modalità tali da garantire la presenza per almeno un terzo del genere meno rappresentato.

2. Lo Statuto della SVIM s.r.l. deve prevedere inoltre:

a) la non redistribuzione degli utili ai soci e il loro reimpiego per il perseguimento dell’oggetto sociale;

b) che oltre l’80 per cento delle attività sia effettuato nello svolgimento dei compiti affidati dai soci pubblici. La produzione ulteriore rispetto al suddetto limite di fatturato è consentita ove permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società.

 

     Art. 5. (Controllo analogo)

1. La Regione esercita un controllo sull’attività sociale analogo a quello esercitato sui propri servizi, tale da comportare un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici sia sulle decisioni significative della SVIM s.r.l..

2. I criteri e le modalità di svolgimento del controllo sono definiti dalla Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, sulla base della disciplina europea e statale di riferimento mediante l’emanazione di specifiche disposizioni regolamentari, direttive e linee guida.

3. In caso di pluralità di soci, il controllo è esercitato in forma congiunta, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 5, commi 4 e 5, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), sulla base di appositi protocolli d’intesa.

4. Il controllo di gestione è effettuato dal Comitato di controllo interno e di valutazione di cui agli articoli 18 della legge regionale 15 ottobre 2001, n. 20 (Norme in materia di organizzazione e di personale della Regione), e 3 della legge regionale 28 dicembre 2010, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di organizzazione e valutazione del personale, in adeguamento al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sull’ottimizzazione della produttività, l’efficienza e la trasparenza della pubblica amministrazione).

5. L’amministratore unico è tenuto a fornire debita informativa alla Giunta regionale relativa a qualsiasi operazione intrapresa dalla SVIM s.r.l..

6. La Giunta regionale riferisce al Consiglio-Assemblea legislativa regionale attraverso una relazione trasmessa alla competente Commissione assembleare, sulle attività svolte e sugli obiettivi raggiunti dalla SVIM s.r.l., sulle risultanze del bilancio di esercizio, nonché sugli atti che la stessa Giunta intende adottare ai sensi del comma 2 entro novanta giorni dalla data di approvazione del bilancio di esercizio.

 

     Art. 6. (Invarianza finanziaria)

1. Dall’attuazione di questa legge non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari diretti a carico del bilancio della Regione e ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

     Art. 7. (Norme transitorie e finali)

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale e la SVIM S.p.A. provvedono agli adempimenti necessari ad attuare la trasformazione prevista all’articolo 1.

2. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta la deliberazione di cui al comma 2 dell’articolo 5.

3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la Giunta regionale adotta un piano operativo concernente i criteri e le modalità per la gestione delle partecipazioni societarie detenute dalla SVIM S.p.A. ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettere d) ed e), e dell’articolo 10 bis, comma 2, della l.r. 17/1999.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui all’articolo 3 può essere disposto l’utilizzo presso SVIM s.r.l. di personale dipendente dalla Regione, previo consenso degli interessati.

5. I riferimenti alla SVIM S.p.A. contenuti nella normativa regionale e negli atti amministrativi in vigore si intendono fatti alla SVIM s.r.l..

 

     Art. 8. (Abrogazioni)

1. Sono abrogati:

a) il comma 1 e le lettere a) e b) del comma 2 dell’articolo 2, il comma 2 dell’articolo 3, l’articolo 4 e l’articolo 7 della l.r. 17/1999;

b) gli articoli 1, 2, 3 e 5 della legge regionale 16 dicembre 2005, n. 33 (Modificazioni alla legge regionale 1° giugno 1999, n. 17 recante: “Costituzione società regionale di sviluppo”);

c) il comma 1 dell’articolo 2 e l’articolo 4 della legge regionale 6 luglio 2011, n. 13 (Modifiche alle leggi regionali: 1° giugno 1999, n. 17 “Costituzione società regionale di sviluppo”, 2 settembre 1997, n. 60 “Istituzione dell’agenzia regionale per la protezione ambientale delle Marche (ARPAM)”, 29 aprile 2011, n. 7 “Legge comunitaria regionale 2011”).

2. L’ultimo periodo del comma 1 dell’articolo 1 della l.r. 17/1999 è soppresso.