§ 2.2.55 - L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.
Modificazioni alla legge regionale 1o giugno 1999, n. 17 recante: "Costituzione società regionale di sviluppo".


Settore:Codici regionali
Regione:Marche
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.2 enti regionali
Data:16/12/2005
Numero:33


Sommario
Art. 1.  (Modifica all'articolo 1)
Art. 2.  (Sostituzione dell'articolo 3)
Art. 3.  (Modifiche all'articolo 4)
Art. 4.  (Modifica all'articolo 5)
Art. 5.  (Modifica all'articolo 7)
Art. 6.  (Norme transitorie e finali)
Art. 7.  (Dichiarazione d'urgenza)


§ 2.2.55 - L.R. 16 dicembre 2005, n. 33.

Modificazioni alla legge regionale 1o giugno 1999, n. 17 recante: "Costituzione società regionale di sviluppo".

(B.U. 19 dicembre 2005, n. 114).

 

     Art. 1. (Modifica all'articolo 1) [1]

     1. Il comma 2 dell'articolo 1 della l.r. 1o giugno 1999, n. 17 (Costituzione Società regionale di sviluppo) è abrogato.

 

     Art. 2. (Sostituzione dell'articolo 3) [2]

     1. L'articolo 3 della l.r. 17/1999 è sostituito dal seguente:

     "Art. 3. (Oggetto della società)

     1. L'oggetto sociale consiste:

     a) nella progettazione, e ove necessario realizzazione, degli interventi in attuazione del programma regionale di sviluppo, del piano di inquadramento territoriale regionale, dei piani settoriali e degli interventi comunitari;

     b) nella gestione delle partecipazioni acquisite dalla disciolta Società finanziaria regionale Marche, nonché di quelle del disciolto ESAM e nell'assunzione di partecipazioni in rappresentanza della Regione in società o enti che perseguano finalità di ricerca e innovazione o che realizzino interventi ritenuti, in base agli atti di programmazione e pianificazione di cui alla lettera a), indispensabili alla modernizzazione produttiva e allo sviluppo economico delle Marche e non utilmente forniti dal mercato.

     2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1, la SVIM SpA, sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, promuove e favorisce la fusione delle società partecipate nelle quali operano i laboratori tecnologici in un'unica società per l'innovazione e il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese.".

 

     Art. 3. (Modifiche all'articolo 4) [3]

     1. Il comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 è abrogato.

     2. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 è sostituita dalla seguente:

     "a) la società sia amministrata da un amministratore unico nominato dalla Giunta regionale;".

     3. La lettera b) del comma 2 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 è sostituita dalla seguente:

     "b) il collegio sindacale sia composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio regionale. La proposta di candidatura del Presidente del collegio sindacale è riservata alla minoranza.".

     4. Il comma 3 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 è abrogato.

     5. Alla lettera d) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 le parole "Il presidente" sono sostituite dalle parole "L'amministratore unico".

     6. Alla lettera e) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 le parole "dal consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "dall'amministratore unico".

     7. Alla lettera g) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 le parole "il presidente" sono sostituite dalle parole "l'amministratore unico".

     8. Alla lettera i) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 le parole "dal consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "dall'amministratore unico".

     9. Alla lettera l) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 le parole "agli amministratori" sono sostituite dalle parole "all'amministratore unico".

     10. Dopo la lettera p) del comma 4 dell'articolo 4 della l.r. 17/1999 è inserita la seguente:

     "q) il direttore generale è nominato dalla Giunta regionale.".

 

     Art. 4. (Modifica all'articolo 5)

     1. Il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 17/1999 è soppresso.

 

     Art. 5. (Modifica all'articolo 7) [4]

     1. Al comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 17/1999 le parole "del consiglio di amministrazione" sono sostituite dalle parole "dell'amministratore unico".

 

     Art. 6. (Norme transitorie e finali)

     1. La Giunta regionale è autorizzata a compiere gli atti necessari ai fini dell'acquisizione dell'intero capitale sociale della SVIM SpA.

     2. Alla copertura degli oneri previsti dal comma 1, pari a euro 120.000,00, si provvede mediante utilizzo delle risorse previste a carico dell'UPB 3.14.04 iscritte nel capitolo già istituito del bilancio di previsione 2005.

     3. Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui alla presente legge, entro trenta giorni dalla data della sua entrata in vigore, è convocata l'assemblea straordinaria della SVIM SpA.

     4. Entro sessanta giorni dalla data della modifica dell'atto costitutivo e dello statuto della società, la Giunta regionale nomina l'amministratore unico e il Consiglio regionale nomina il collegio sindacale.

     5. Sono fatte salve le candidature presentate alla data dell'entrata in vigore della presente legge per le nomine degli organi previsti dalla l.r. 17/1999 purché in regola con la normativa regionale vigente in materia di nomine e designazioni di spettanza della Regione. Possono essere presentate ulteriori candidature entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     6. Alle nomine previste nel presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3 della l.r. 5 agosto 1996, n. 34 (Norme per le nomine e designazioni di spettanza della Regione) e le disposizioni della medesima l.r. 34/1996 incompatibili con quanto previsto ai commi 4 e 5.

     7. Gli organi della SVIM SpA in carica alla data di approvazione della presente legge continuano ad operare fino alla data della nomina dell'amministratore unico e del collegio sindacale di cui al comma 4, e comunque non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     8. Fino alla fusione in un'unica società per l'innovazione prevista dall'articolo 3, comma 2, della l.r. 17/1999, come sostituito dall'articolo 2 della presente legge, le società partecipate dalla SVIM nelle quali operano i laboratori tecnologici possono beneficiare degli interventi di cui alla l.r. 28 ottobre 2003, n. 20 (Testo unico delle norme in materia industriale, artigiana e dei servizi alla produzione) solo per il finanziamento di progetti presentati congiuntamente.

 

     Art. 7. (Dichiarazione d'urgenza)

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2017, n. 6.

[2] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2017, n. 6.

[3] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2017, n. 6.

[4] Articolo abrogato dall'art. 8 della L.R. 27 febbraio 2017, n. 6.