Settore: | Codici regionali |
Regione: | Marche |
Materia: | 4. sviluppo economico |
Capitolo: | 4.8 artigianato e industria |
Data: | 16/06/1992 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese. |
Art. 2. Disposizioni in favore delle imprese colpite da calamità naturali. |
Art. 3. Disposizioni finanziarie. |
§ 4.8.25 - Legge Regionale del 16 giugno 1992 n. 25.
Rifinanziamento della L.R. 1 agosto 1989, n. 20 e disposizioni urgenti in favore delle imprese colpite dalle avversità atmosferiche dell'aprile 1992.
(B.U. 25 giugno 1992, n. 55).
Art. 1. Disposizioni in favore delle piccole e medie imprese.
1. Al fine di incrementare il fondo speciale, istituito dalla
2. Gli interventi finanziati ai sensi del comma 1 sono disposti ed effettuati dalla Finanziaria regionale Marche SpA rispetto a quanto disposto dalla citata
3.Il riparto del finanziamento per i diversi servizi è determinato con delibera della giunta regionale, su proposta della Finanziaria regionale Marche SpA, da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 2. Disposizioni in favore delle imprese colpite da calamità naturali.
1. In attesa dell'approvazione di provvedimenti statali e a titolo di anticipazione delle relative provvidenze volte a fronteggiare i danni derivanti dalle eccezionali avversità atmosferiche del 7 - 10 aprile 1992, è istituito un fondo speciale di lire 5.000 milioni di cui:
a) 3.500 milioni destinati ad agevolare le operazioni di finanziamento a medio termine di interventi di ripristino dei beni immobili, di attrezzature e macchinari, nonchè per la ricostituzione di scorte distrutti o danneggiati dagli eventi alluvionali del 7 - 10 aprile 1992, a favore delle aziende artigiane, industriali, turistiche, commerciali, di servizio e, limitatamente alle strutture a terra, della pesca o a favore dei proprietari degli immobili medesimi se diversi dal soggetto titolare dell'impresa. La durata del finanziamento è stabilita nel limite massimo di tre anni, la sua entità nel limite massimo del 90% del danno subito e comunque per un importo non superiore a 150 milioni, l'abbattimento del tasso è pari a 4,5 punti;
b) 1.500 milioni per la costituzione di un fondo di garanzia sussidiaria fino all' 80% del finanziamento a medio termine concesso ai sensi della presente legge ai soggetti e per le finalità di cui alla lettera a).
2. Le modalità per l'utilizzo del fondo di garanzia sussidiaria di cui alla lettera b) del comma 1, nonchè i termini e le modalità per la presentazione delle domande e della relativa documentazione sono determinati con delibera della giunta regionale, su proposta della Finanziaria regionale Marche SpA, alla quale il fondo è affidato in gestione da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per fruire dei benefici di cui al presente articolo i soggetti danneggiati devono produrre, allegata alla documentazione di cui al precedente comma 2, una attestazione del sindaco del comune dove insiste l'attività danneggiata dalla quale risulti che la stessa veniva svolta nelle località colpite dalle avversità atmosferiche in data anteriore al 9 aprile 1992. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche la documentazione sarà rappresentata da certificato rilasciato dalla competente camera di commercio, industria artigianato e agricoltura o dal tribunale competente.
4. L'ammontare dei danni deve risultare da apposita perizia redatta da un tecnico iscritto al relativo albo professionale e giurata avanti il cancelliere della pretura competente.
5. La Società Finanziaria riferisce mensilmente alla Regione sugli interventi attivati con le disponibilità del fondo di cui al comma 1 e presenta documentati rendiconti ogni semestre e al termine dell'attività.
6. Per gli interventi in favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi di cui al comma 1 la giunta regionale è autorizzata a provvedere con una quota parte pari al 70% delle disponibilità del fondo di solidarietà regionale in agricoltura istituito con la
Art. 3. Disposizioni finanziarie.
1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 1, pari a lire 1.000 milioni, si provvede mediante utilizzo, ai sensi del secondo comma dell'articolo 59 della
2. Le somme occorrenti per il pagamento della spesa autorizzata per effetto dell'articolo 1 saranno iscritte in aumento degli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 3211102 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1992.
3. Per l'erogazione del fondo speciale istituito con il comma 1 dell'articolo 2 è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni.
4. Alla copertura finanziaria della spesa autorizzata per effetto del comma 3 si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa dei seguenti capitoli dello stato di previsione del bilancio 1992, per gli importi controindicati:
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capitolo 3311101.........................lire 350 milioni |
capitolo 3321101.........................lire 635 milioni |
capitolo 3322101.........................lire 518 milioni |
capitolo 3322102.........................lire 1.897 milioni |
capitolo 3322113.........................lire 600 milioni |
capitolo 5100202 (elenco 3 partita 13) lire 500 milioni |
capitolo 5100202 (elenco 3 partita 7) lire 300 milioni |
capitolo 2141102.........................lire 200 milioni |
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Nello stesso stato di previsione della spesa è istituito il capitolo 3211209 con la denominazione "Assegnazione di fondi alla Finanziaria Marche SpA, per agevolare le operazioni di finanziamento finalizzate al ripristino dei beni mobili e immobili danneggiati dagli eventi alluvionali del 7 - 10 aprile 1992 a favore delle aziende artigiane, industriali, turistiche, commerciali e della pesca" con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni.
5. Le somme che saranno assegnate dallo Stato per analoghe finalità saranno recuperate dalla Regione fino all'importo di lire 5.000 milioni; (Omissis) [1].
[1] Il secondo periodo del comma 5 dell'art. 3 è soppresso dall'art. 45 della