§ 41.5.61 - L. 11 giugno 2004, n. 146.
Istituzione della provincia di Monza e della Brianza.


Settore:Normativa nazionale
Materia:41. Enti locali e Regioni
Capitolo:41.5 province
Data:11/06/2004
Numero:146


Sommario
Art. 1.      1. E' istituita la provincia di Monza e della Brianza nell'ambito della regione Lombardia, con capoluogo Monza
Art. 2.      1. La provincia di Milano procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti [...]
Art. 3.      1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai [...]
Art. 4.      1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il [...]
Art. 5.      1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Milano, e la provincia di Monza e della Brianza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, [...]
Art. 6.      1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti [...]
Art. 7.      1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione [...]


§ 41.5.61 - L. 11 giugno 2004, n. 146.

Istituzione della provincia di Monza e della Brianza.

(G.U. 15 giugno 2004, n. 138)

 

Art. 1.

     1. E' istituita la provincia di Monza e della Brianza nell'ambito della regione Lombardia, con capoluogo Monza.

     2. La circoscrizione territoriale della provincia di Monza e della Brianza è costituita dai seguenti comuni: Agrate Brianza, Aicurzio, Albiate, Arcore, Barlassina, Bellusco, Bemareggio, Besana in Brianza, Biassono, Bovisio Masciago, Briosco, Brugherio, Burago di Molgora, Camparada, Carate Brianza, Carnate, Cavenago di Brianza, Celiano Laghetto, Cesano Maderno, Cogliate, Concorezzo, Correzzana, Desio, Giussano, Lazzate, Lesmo, Limbiate, Lissone, Macherio, Meda, Mezzago, Misinto, Monza, Muggiò, Nova Milanese, Ornago, Renate, Ronco Briantino, Seregno, Seveso, Sovico, Sulbiate, Triuggio, Usmate Velate, Varedo, Vedano al Lambro, Veduggio con Colzano, Verano Brianza, Villasanta, Vimercate.

 

     Art. 2.

     1. La provincia di Milano procede alla ricognizione della propria dotazione organica di personale e delibera lo stato di consistenza del proprio patrimonio ai fini delle conseguenti ripartizioni, da effettuare con apposite deliberazioni della giunta, in proporzione sia al territorio sia alla popolazione trasferiti alla nuova provincia.

     2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono effettuati, non prima del termine di trentaquattro mesi e non oltre il termine di quattro anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dalla giunta provinciale previo concerto con il commissario che il Ministro dell'interno nomina, con il compito di curare ogni adempimento connesso alla istituzione della nuova provincia fino all'insediamento degli organi elettivi. Il commissario è nominato dal Ministro dell'interno entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge [1].

     3. L'assemblea dei sindaci dei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ove costituita, designa, secondo le modalità stabilite con determinazione dell'assemblea medesima, un coordinatore delegato a partecipare, con funzioni consultive, alle attività del commissario di cui al comma 2, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

     4. Le prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza e della Brianza hanno luogo in concomitanza con il primo turno utile delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano, successivo alla scadenza del termine di cui al comma 2, primo periodo.

     5. Nel caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano, gli adempimenti di cui al comma 2, primo periodo, sono effettuati in tempo utile per consentire lo svolgimento delle prime elezioni degli organi elettivi della provincia di Monza e della Brianza e il rinnovo degli organi elettivi della provincia di Milano nel primo turno amministrativo successivo alla data dello scioglimento anticipato.

     6. Fino alla data delle elezioni di cui al comma 4, gli organi della provincia di Milano continuano ad esercitare le loro funzioni nell'ambito dell'intero territorio della circoscrizione come delimitato dalle norme vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 3.

     1. Nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, sono determinate le tabelle delle circoscrizioni dei collegi elettorali delle province di Milano e di Monza e della Brianza, ai sensi dell'articolo 9 della legge 8 marzo 1951, n. 122. In caso di scioglimento anticipato del consiglio provinciale di Milano la determinazione delle tabelle è effettuata entro il termine di cui all'articolo 2, comma 5.

 

     Art. 4.

     1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 21, comma 3, lettera f), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'interno, adotta con proprio decreto, nel termine di cui all'articolo 2, comma 2, primo periodo, i provvedimenti necessari per l'istituzione nella provincia di Monza e della Brianza degli uffici periferici dello Stato, entro i limiti delle risorse rese disponibili dalla presente legge e tenendo conto nella loro dislocazione delle vocazioni territoriali [2].

     2. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 1 sono altresì individuate le procedure per la gestione da parte del commissario di cui all'articolo 2 delle risorse rese disponibili dalla presente legge ai fini dell'istituzione degli uffici periferici delle amministrazioni statali.

     3. Il Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri interessati, è autorizzato a provvedere alle occorrenti variazioni dei ruoli del personale dello Stato.

 

     Art. 5.

     1. Ai fini della ripartizione dei trasferimenti erariali tra la provincia di Milano, e la provincia di Monza e della Brianza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 17 e 18, del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539.

 

     Art. 6.

     1. Gli atti e gli affari amministrativi pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso l'ufficio territoriale del Governo e gli altri organi dello Stato costituiti nell'ambito della provincia di Milano e relativi a cittadini ed enti compresi nel territorio dei comuni di cui al comma 2 dell'articolo 1 sono attribuiti alla competenza dei rispettivi organi e uffici della provincia di Monza e della Brianza.

     2. Le responsabilità relative agli atti e agli affari amministrativi di cui al comma 1 sono imputate agli organi e agli uffici della provincia di Monza e della Brianza a decorrere dalla data del loro insediamento.

 

     Art. 7.

     1. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di 250.000 euro annui per ciascuno degli anni 2004 e 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nel-l'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     2. Per l'attuazione dell'articolo 2, comma 4, è autorizzata la spesa di 910.360 euro annui a decorrere dall'anno 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni per gli anni 2004 e 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

     3. Per l'attuazione dell'articolo 4 è autorizzata la spesa di 16.896.911 euro annui a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione per l'anno 2005 dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 15.394.971 euro, l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, quanto a 1.501.940 euro, l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

     4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


[1] Comma così modificato dall'art. 6 bis del D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17.

[2] Il termine di cui al presente comma è stato differito al 30 giugno 2009 dall'art. 4 bis del D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito dalla L. 2 agosto 2008, n. 129.