Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 27/12/2006 |
Numero: | 31 |
Sommario |
Art. 1. Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa. |
Art. 2. Entrata in vigore. |
§ 5.2.125 - L.R. 27 dicembre 2006, n. 31.
Legge finanziaria 2007.
(B.U. 29 dicembre 2006, n. 52 - S.O. n. 1).
Art. 1. Finanziamento di leggi regionali e riduzione di autorizzazioni di spesa.
1. A decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2006, alle fondazioni no profit e agli enti ecclesiastici accreditati che sono a contratto ai sensi della
2. In attuazione dell'articolo 1, comma 299, della
3. Le agevolazioni di cui ai commi 1 e 2 sono riconosciute nei limiti delle disposizioni comunitarie.
4. In caso di utilizzo del credito d'imposta in tutto o in parte non spettante, si rendono applicabili le norme in materia di accertamento, riscossione e contenzioso, nonché le sanzioni previste ai fini delle imposte sui redditi.
5. Per il triennio 2007/2009 sono autorizzate le spese di cui all'allegata tabella A, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera b), della
6. Le quote a carico dell'esercizio 2007 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 2007 sulle relative UPB e per gli importi indicati.
7. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'articolo 25 della
8. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per gli anni 2008 e 2009 trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 2007/2009.
9. Sono autorizzate per il triennio 2007/2009 le riduzioni, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di spese già autorizzate da precedenti disposizioni legislative, secondo gli importi e per le UPB di cui alla allegata tabella B, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera c), della
10. La Giunta regionale è autorizzata all'acquisizione di collaborazioni finalizzate a garantire il tempestivo svolgimento dei controlli previsti dal
11. Gli importi da iscrivere in bilancio in relazione alle autorizzazioni di spesa recate da leggi che dispongono spese a carattere pluriennale sono determinati, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, nelle misure indicate nella allegata tabella C, ai sensi dell'articolo 9-ter, comma 3, lettera d), della
Art. 2. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.
ALLEGATO
(Omissis)