§ 4.5.91 - L.R. 15 aprile 1995, n. 20.
Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:15/04/1995
Numero:20


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Criteri generali per lo svolgimento del servizio taxi).
Art. 3.  (Criteri generali per lo svolgimento del servizio di autonoleggio con conducente).
Art. 4.  (Vigilanza sui servizi taxi ed autonoleggio con conducente).
Art. 5.  (Sanzioni).
Art. 6.  (Servizio taxi e noleggio con conducente mediante natanti).
Art. 7.  (Programmazione dei servizi).
Art. 8.  (Zone di intensa conurbazione).
Art. 9.  (Ruolo dei conducenti).
Art. 10.  (Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti).
Art. 11.  (Iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti).
Art. 12.  (Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli).
Art. 13.  (Compiti della commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli).
Art. 14.  (Domanda per l'iscrizione ai ruoli provinciali).
Art. 15.  (Prove d'esame).
Art. 16.  (Norma transitoria).
Art. 17.  (Norme di prima applicazione).
Art. 18.  (Rinvio).
Art. 19.  (Abrogazioni).


§ 4.5.91 - L.R. 15 aprile 1995, n. 20. [1]

Norme per il trasporto di persone mediante servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente.

(B.U. 20 aprile 1995, n. 16 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La presente legge disciplina la programmazione e l'esercizio del trasporto di persone mediante servizi pubblici non di linea, come definiti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea».

     2. Lo svolgimento dei servizi di cui al precedente comma è disciplinato dai regolamenti comunali aventi i contenuti essenziali di cui all'art. 5 della legge n. 21/92 e redatti sulla base delle disposizioni dettate dalla presente legge.

 

     Art. 2. (Criteri generali per lo svolgimento del servizio taxi).

     1. Il servizio taxi deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

     a) obbligo della prestazione del servizio mediante offerta indifferenziata al pubblico, nell'ambito delle aree comunali o sovracomunali definite con accordi di programma tra gli enti locali interessati, in specie per le zone montane;

     b) i veicoli devono essere dotati di tassametro omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare. Per il periodo, individuato dai comuni, strettamente necessario all'adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici alla nuova struttura tariffaria, la nuova tariffa è portata a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili posti sul cruscotto dell'autovettura. A richiesta è fatto obbligo di rilasciare attestato comprovante l'importo della corsa;

     c) diritto di sosta e ricarico nelle località di arrivo comprese nelle aree sovracomunali di cui alla lett. a) e nelle zone di cui all'art. 8, senza ulteriori oneri aggiuntivi per l'utente per l'eventuale corsa di ritorno a vuoto, subordinatamente al varo di una struttura tariffaria multipla e/o progressiva con validità nelle aree e nelle zone medesime.

     2. Sulla struttura tariffaria esprime parere la commissione consultiva regionale di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 21/92.

 

     Art. 3. (Criteri generali per lo svolgimento del servizio di autonoleggio con conducente).

     1. Il servizio di autonoleggio con conducente deve essere effettuato secondo i seguenti criteri:

     a) obbligo di disponibilità di una rimessa presso la quale i veicoli stazionano a disposizione dell'utenza nell'ambito dell'area comunale o dell'area sovracomunale definita con accordi di programma tra gli enti locali interessati ove sia compreso il comune che ha rilasciato l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente;

     b) divieto di sosta in posteggio di stazionamento su suolo pubblico, salvo quanto disposto dalla legge n. 21/92;

     c) divieto di procurarsi utenza al di fuori della rimessa di cui alla lett. a) o al di fuori della sede del vettore, salvo quanto disposto dalla legge n. 21/92.

 

     Art. 4. (Vigilanza sui servizi taxi ed autonoleggio con conducente).

     1. La vigilanza sui servizi di cui agli artt. 2 e 3 è esercitata dal comune che ha rilasciato la licenza per l'esercizio del servizio taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente.

 

     Art. 5. (Sanzioni).

     1. La violazione delle disposizioni di cui alla lett. a) dell'art. 2 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 21/92.

     2. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori nell'arco di un quinquennio ai sensi del primo comma comporta la decadenza della licenza per l'esercizio del servizio taxi. La decadenza è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato la licenza.

     3. Ai sensi dell'art. 86 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni e integrazioni, la violazione delle disposizioni di cui all'art. 2, primo comma, comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie nella misura ivi prevista. L'irrogazione della sanzione spetta al sindaco del comune che ha rilasciato la licenza.

     4. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 3 comporta la sanzione amministrativa della sospensione da uno a novanta giorni dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La sospensione è disposta dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione, sentita la commissione consultiva comunale di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 21/92.

     5. L'avvenuta irrogazione di tre provvedimenti sanzionatori, nell'arco di un quinquennio, ai sensi del quarto comma, comporta la decadenza dell'autorizzazione per l'esercizio del servizio di autonoleggio con conducente. La decadenza è dichiarata dal sindaco del comune che ha rilasciato l'autorizzazione.

     6. Le disposizioni sanzionatorie di cui ai precedenti commi devono essere recepite nei regolamenti comunali.

 

     Art. 6. (Servizio taxi e noleggio con conducente mediante natanti).

     1. Il servizio taxi può essere esercitato con natanti. In tal caso sono previste speciali aree di stazionamento presso pontili di attracco.

     2. Per il servizio di noleggio con conducente mediante natante possono essere previsti, oltre alle rimesse, appositi pontili di attracco per lo stazionamento. In tal caso, per i natanti con attracco, possono applicarsi le tariffe dei taxi e il servizio, assimilato a quello dei taxi, è regolato dalla relativa disciplina.

 

     Art. 7. (Programmazione dei servizi).

     1. Ai fini della programmazione dei servizi, il territorio regionale è articolato in undici bacini di traffico, corrispondenti alle circoscrizioni amministrative delle province.

     2. La giunta regionale, allo scopo di realizzare una integrazione dei servizi pubblici non di linea con gli altri modi di trasporto, determina, sentita la commissione consultiva regionale costituita ai sensi del quarto comma dell'art. 4 della legge n. 21/92, il contingente delle licenze e autorizzazioni assentibili per ciascuna tipologia di servizio di trasporto di persone non di linea, sulla base della densità della popolazione, dell'estensione territoriale e delle relative caratteristiche, dell'intensità dei movimenti aeroportuali, ferroviari, turistici, di cura, di soggiorno, di lavoro nonché di altri indicatori territoriali, di mobilità e socio-economici.

     3. A tal fine le province, sentiti i comuni e tenuto conto della domanda di mobilità del bacino di riferimento, presentano alla giunta regionale una relazione in cui è indicato il fabbisogno di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente, in relazione alle peculiarità del bacino.

     4. Le province individuano, in funzione dell'integrazione dei servizi sul territorio, sulla base dei contingenti loro attribuiti dalla giunta regionale ai sensi del precedente secondo comma, i contingenti di licenze taxi e di autorizzazioni di autonoleggio con conducente assegnabili a ciascun comune. La relativa deliberazione è trasmessa alla giunta regionale.

     5. I comuni sono tenuti a comunicare alle province, entro il 31 dicembre di ogni anno, le licenze e le autorizzazioni di autonoleggio con conducente rilasciate rispetto alle quote loro assegnate; il contingente in eccedenza può essere trasferito, sentiti i comuni interessati, con deliberazione della provincia da trasmettere alla giunta regionale, ad altro o altri comuni ove si siano prodotti fenomeni di incremento della mobilità.

     6. Periodicamente la giunta regionale aggiorna i contingenti delle licenze taxi e delle autorizzazioni di autonoleggio con conducente relative a ciascun bacino di traffico, in relazione al mutamento di mobilità rilevato dalla commissione consultiva regionale di cui al secondo comma.

 

     Art. 8. (Zone di intensa conurbazione).

     1. La giunta regionale, sentiti le province ed i comuni interessati e previo parere della commissione consultiva regionale di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 21/92, individua, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, le zone caratterizzate da intensa conurbazione, quali possono essere quelle interessate da scali ferroviari del servizio ferroviario regionale o dagli scali aeroportuali di cui alla DGR n. 35836 del 2 agosto 1988.

     2. Al fine di migliorare la qualità e di contenere i costi di gestione del servizio di taxi e di autonoleggio con conducente nelle zone di cui al primo comma, la giunta regionale promuove la stipulazione di apposita convenzione tra gli enti locali interessati ai sensi dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, diretta ad assicurare:

     a) l'uniformazione dei regolamenti comunali;

     b) la costituzione di un'unica commissione consultiva di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 21/92;

     c) le modalità di esercizio dei servizi di taxi e di autonoleggio con conducente;

     d) la previsione di eventuali servizi sperimentali;

     e) la disciplina dei turni che garantisca il servizio per l'intero arco delle 24 ore;

     f) eventuali criteri per la determinazione dell'organico unificato e per la sua distribuzione a livello comunale;

     g) le modalità applicative delle tariffe del servizio taxi uniformi su tutta la zona, quali tariffe omogenee di un unico servizio;

     h) la promozione di una rete di chiamata per il servizio radiotaxi con copertura integrale di tutta la zona;

     i) le modalità di svolgimento delle funzioni di vigilanza.

     3. La convenzione di cui al comma 2 è approvata dalla Giunta regionale. In caso di mancata intesa tra gli enti locali, la Giunta regionale convoca un’apposita conferenza dei servizi su base provinciale ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni [2].

     4. Nelle zone di intensa conurbazione di cui al primo comma i veicoli adibiti al servizio taxi hanno diritto di sosta e ricarico nelle apposite aree di stazionamento; è vietato applicare oneri aggiuntivi all'utente per eventuale corsa di ritorno a vuoto. L'esecutività di tale disposizione è subordinata al varo di una struttura tariffaria su base multipla e/o progressiva con validità sull'intera zona.

     4 bis. Nelle zone di intensa conurbazione relative ai territori interprovinciali, con particolare riferimento ai bacini di traffico interessati dal sistema aeroportuale lombardo, gli enti locali competenti a definire la programmazione individuano i criteri per la determinazione del contingente complessivo unificato [3].

 

     Art. 9. (Ruolo dei conducenti).

     1. E' istituito presso le camere di commercio industria, artigianato e agricoltura, ai sensi del primo comma dell'art. 6 della legge n. 21/92, il ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea.

     2. Il ruolo provinciale è articolato nelle seguenti sezioni:

     a) conducenti di autovetture;

     b) conducenti di motocarrozzette;

     c) conducenti di natanti;

     d) conducenti di veicoli a trazione animale.

     E' ammessa l'iscrizione a più sezioni del ruolo nella medesima provincia.

     3. Non possono essere rilasciate licenze e autorizzazioni per l'esercizio di servizi pubblici non di linea a coloro che non siano iscritti al ruolo provinciale; il relativo accertamento spetta all'amministrazione comunale.

     4. E' altresì obbligatoria l'iscrizione al ruolo provinciale per prestare l'attività di conducente di veicoli o natanti adibiti a servizi pubblici non di linea in qualità di sostituto del titolare o di dipendente dell'impresa.

 

     Art. 10. (Requisiti per l'iscrizione al ruolo dei conducenti).

     1. Sono iscritti al ruolo dei conducenti di cui all'art. 9 coloro che siano in possesso dei requisiti di idoneità e professionalità di cui ai successivi commi.

     2. Risponde al requisito di idoneità chi:

     a) non abbia riportato una o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura complessivamente superiore ai due anni per delitti non colposi contro la persona, il patrimonio, la pubblica amministrazione, la moralità pubblica ed il buon costume e per delitti di mafia;

     b) non risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla normativa vigente per i delitti di cui alla lett. a).

     3. Il requisito di cui al comma 2 continua a non essere soddisfatto sino a quando non sia intervenuta riabilitazione [4].

     4. Risponde al requisito di professionalità chi abbia superato l'esame per l'accertamento dell'idoneità all'esercizio del servizio secondo quanto stabilito dall'art. 15.

     5. Sono requisiti indispensabili per l'iscrizione al ruolo dei conducenti:

     a) assolvimento dell'obbligo scolastico;

     b) possesso del certificato di abilitazione professionale, di cui all'ottavo comma dell'art. 116 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni e integrazioni, per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti di autovetture e motocarrozzette;

     c) possesso del titolo professionale idoneo per l'iscrizione alla sezione riservata ai conducenti dei natanti [5].

 

     Art. 11. (Iscrizione di diritto al ruolo dei conducenti).

     1. Sono iscritti di diritto nel ruolo dei conducenti i soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultino già titolari di licenza di esercizio taxi o di autorizzazione per l'esercizio di noleggio con conducente. In caso di titolarità di autorizzazione per il servizio di noleggio in capo a persone giuridiche, sono iscritti di diritto a ruolo i legali rappresentanti ovvero i soci amministratori delle stesse purché risultino in carica alla data suddetta. I comuni trasmettono, entro il termine di cui all'art. 15, quinto comma, alla commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui all'art. 12 gli elenchi degli aventi titolo all'iscrizione di diritto non a domanda, corredati da certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10, secondo e quinto comma.

     2. Sono iscritti di diritto, a domanda, nella rispettiva sezione del ruolo della provincia in cui abbiano esercitato prevalentemente la propria attività, coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'art. 10, secondo e quinto comma, abbiano prestato servizio di conducente negli ultimi cinque anni per un tempo complessivamente non inferiore a due anni, in qualità di collaboratore familiare o di sostituto del titolare della licenza taxi o dell'autorizzazione di autonoleggio, nonché in qualità di dipendente d'impresa autorizzata al servizio di noleggio con conducente o di sostituto del dipendente medesimo.

     3. Sono iscritti di diritto al ruolo, a domanda, i soci conducenti che, alla scadenza del biennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 21/92, risultino in servizio presso società cooperative di produzione e lavoro a proprietà collettiva titolari di licenza taxi o di autorizzazione di noleggio con conducente.

     4. Possono richiedere l'iscrizione di diritto coloro che, titolari di licenza comunale di conducente taxi prevista da regolamenti comunali, acquisiscano, per trasferimento da altro soggetto, entro la data di cui all'art. 15, quinto comma, la titolarità della licenza di esercizio taxi ovvero dell'autorizzazione di noleggio con conducente.

     5. Possono richiedere l'iscrizione al ruolo i soggetti che, a partire dai dodici mesi successivi alla data di entrata in vigore della legge n. 21/92, abbiano superato l'esame di idoneità per il conseguimento della licenza comunale di conducente taxi entro la data di cui all'art. 15, quinto comma.

     6. Per l'iscrizione al ruolo ai sensi del secondo, terzo, quarto e quinto comma, l'interessato deve presentare domanda scritta entro il termine di cui all'art. 15, quinto comma. Le domande devono essere presentate alla commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli, specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui si chiede l'iscrizione di diritto e allegando la certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10, secondo e quinto comma. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 14, secondo comma, primo e secondo periodo, e terzo comma [6].

 

     Art. 12. (Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli). [7]

     1. Presso la giunta regionale è istituita la commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di cui al terzo comma dell'art. 6 della legge n. 21/92.

     2. La commissione regionale dura in carica quattro anni ed è composta da:

     a) un dirigente del settore competente per materia designato dalla giunta regionale, che la presiede;

     b) un rappresentante designato dall'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della Lombardia;

     c) un rappresentante designato dal ministero dei trasporti-direzione generale della motorizzazione e dei trasporti in concessione;

     d) un rappresentante designato dal compartimento della polizia stradale della Lombardia;

     e) il direttore del settore trasporti, traffico e viabilità del comune capoluogo della regione;

     f) due esperti nella materia, designati dalla giunta regionale;

     g) un rappresentante designato dall'ANCI;

     h) un rappresentante designato dall'URPL;

     i) quattro rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale.

     3. I componenti di cui alle lett. g), h), i) partecipano alle sedute con funzione consultiva.

     4. La commissione è nominata con decreto del presidente della giunta regionale. Per ciascun componente effettivo viene contemporaneamente nominato un supplente che partecipa all'attività della commissione in assenza del titolare.

     5. Il decreto di nomina attribuisce le funzioni di segretario e di segretario supplente della commissione a un dipendente del settore regionale competente per materia di livello non inferiore al settimo.

     6. Per la validità delle prove di esame di cui al successivo art. 15 è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti effettivi o supplenti.

     7. Il componente della commissione che, senza giustificato motivo, non sia intervenuto a tre sedute consecutive decade dall'incarico.

     8. La decadenza è dichiarata, su proposta del presidente della commissione, con decreto del presidente della giunta regionale che promuove altresì le procedure per la sostituzione.

     9. Ogni organismo rappresentato nella commissione può sostituire i propri rappresentanti inviandone comunicazione al presidente della giunta regionale che vi provvede con decreto.

     10. Il presidente della giunta regionale provvede alla nomina della commissione entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e, comunque, non appena sia avvenuta la designazione della maggioranza assoluta dei suoi componenti. In tal caso la commissione è validamente costituita per lo svolgimento dei suoi compiti.

     11. Entro sessanta giorni dalla scadenza il presidente della giunta regionale attiva la procedura per il rinnovo della commissione.

 

     Art. 13. (Compiti della commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli). [8]

     1. La commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli:

     a) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione di diritto al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti secondo quanto stabilito all'art. 11;

     b) valuta la regolarità delle domande per l'iscrizione al ruolo e procede all'accertamento dei requisiti di cui all'art. 10;

     c) vigila sul permanere del possesso da parte dei soggetti già iscritti al ruolo dei requisiti di cui all'art. 10, verificandone la sussistenza ogni cinque anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge;

     d) accerta, mediante esame, il requisito dell'idoneità professionale;

     e) redige l'elenco degli aventi diritto all'iscrizione al ruolo da depositarsi presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

     2. Per l'espletamento dei compiti di cui al primo comma la commissione si avvale di apposita struttura operativa da individuarsi dalla giunta regionale.

 

     Art. 14. (Domanda per l'iscrizione ai ruoli provinciali).

     1. Per l'iscrizione al ruolo l'interessato deve presentare domanda scritta alla commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli specificando la provincia e la sezione del ruolo in cui chie de di essere scritto.

     2. La domanda deve essere redatta su carta legale con firma autenticata in calce ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968 n. 15. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare le proprie generalità, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, la cittadinanza, la residenza e il domicilio presso il quale devono, ad ogni effetto, essergli fatte pervenire eventuali comunicazioni. L'aspirante deve allegare alla domanda la certificazione comprovante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 10.

     3. L'iscrizione al ruolo è subordinata al pagamento a favore delle camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato dei diritti di segreteria di cui alla legge 27 febbraio 1978, n. 49 concernente «Norme per l'aumento delle tariffe riscosse dalle camere di commercio per i diritti di segreteria».

 

     Art. 15. (Prove d'esame).

     1. Per l'iscrizione al ruolo deve essere sostenuta una prova di esame, concernente le seguenti materie:

     a) elementi di geografia della regione Lombardia;

     b) elementi di toponomastica del comune capoluogo della provincia di pertinenza del ruolo e dei comuni della provincia stessa aventi popolazione superiore ai 50.000 abitanti ovvero, per i conducenti di natanti, conoscenza delle caratteristiche fisiche delle località fluviali e lacustri;

     c) normative regionali in materia di autoservizi pubblici non di linea;

     d) norme di comportamento dei conducenti in servizio previste dal regolamento taxi e autonoleggio con conducente del comune di appartenenza.

     2. Gli aspiranti all'iscrizione al ruolo provinciale in qualità di conducenti di veicoli a trazione animale devono dimostrare di possedere nozioni in materia di manutenzione dei veicoli stessi e nozioni circa la guida e la tenuta degli animali da tiro, nonché, ove non siano in possesso di patente di guida di autovettura o di motocarrozzetta, un'adeguata conoscenza delle norme concernenti la circolazione sulle strade e la sicurezza dei veicoli.

     3. L'esame consiste in una prova scritta, che può essere effettuata mediante quesiti a risposte preordinate, ed in un colloquio orale.

     4. Le prove d'esame vengono svolte con frequenza almeno semestrale, alla data pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

     5. La prima prova d'esame è effettuata entro sessanta giorni dalla nomina della commissione di cui all'art. 12.

 

     Art. 16. (Norma transitoria).

     1. Sino all'attuazione di quanto previsto dall'art. 8, possono essere assunti dalla giunta regionale in via sperimentale provvedimenti concernenti le zone di intensa conurbazione; nell'ambito degli aeroporti sono autorizzati ad effettuare il servizio taxi:

     a) i titolari di licenza di esercizio rilasciata dal comune capoluogo di provincia nonché dal comune o dai comuni nel cui ambito territoriale l'aeroporto ricade o dai consorzi di comuni interessati istituiti dalla giunta regionale;

     b) i titolari di autorizzazione singola di autonoleggio con conducente, riuniti in forma associata, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11, sesto comma, della legge n. 21/92.

     2. Nelle zone di cui al primo comma, la giunta regionale, sentiti gli enti locali interessati e la commissione consultiva di cui all'art. 4, quarto comma, della legge n. 21/92, provvede, in via sperimentale, a dettare norme per la organizzazione e la gestione del servizio di taxi e del servizio di autonoleggio con conducente.

 

     Art. 17. (Norme di prima applicazione).

     1. In sede di prima applicazione della presente legge e comunque non oltre il 31 dicembre 1995, nei comuni nei quali norme regolamentari adottate prima dell'entrata in vigore della legge n. 21/92 abbiano consentito la titolarità, per assegnazione originaria dall'amministrazione comunale, di licenze. per l'esercizio del servizio taxi in capo a cooperative di produzione e lavoro, è ammesso il trasferimento delle licenze ai soci in caso di scioglimento delle cooperative medesime.

     2. Nel caso in cui le cooperative di cui al comma precedente risultino in possesso di un numero di licenze taxi inferiore a quello dei soci aventi i requisiti prescritti purché in servizio presso le stesse alla data di scadenza del biennio successivo all'entrata in vigore della legge n. 21/92, i comuni possono rilasciare, ai soci non assegnatari di licenza per trasferimento, licenze provvisorie da convertirsi progressivamente in definitive all'atto della disponibilità rispetto ai contingenti assegnati.

 

     Art. 18. (Rinvio).

     1. Per tutto quanto non disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla l. 15 gennaio 1992, n. 21 «Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea», nonché ai principi della legge 241/90 in materia di procedimento amministrativo.

 

     Art. 19. (Abrogazioni).

     1. E' abrogata la l.r. 18 aprile 1992, n. 11 «Disciplina dei servizi a chiamata».

 

 


[1] Abrogata dall'art. 143 della L.R. 14 luglio 2009, n. 11.

[2] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 9 dicembre 2003, n. 25.

[3] Comma aggiunto dall’art. 9 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[4] Comma così sostituito dall’art. 9 della L.R. 12 gennaio 2002, n. 1.

[5] Lettera così sostituita dall'art. 1, comma 25 della L.R. 27 marzo 2000, n. 18.

[6] Il termine per la presentazione delle domande di cui al presente comma è stato rideterminato dall'art. 30 della L.R. 29 ottobre 1998, n. 22.

[7] Per un’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.

[8] Per un’abrogazione del presente articolo vedi l’art. 8 della L.R. 22 luglio 2002, n. 15.