Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa |
Data: | 10/12/1997 |
Numero: | 43 |
Sommario |
Art. 1. (Variazioni di bilancio). |
Art. 2. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della l.r. 34/78). |
Art. 3. (Clausola d'urgenza). |
§ 5.2.41 – L.R. 10 dicembre 1997, n. 43. [1]
Variazione al bilancio per l'esercizio finanziario 1997 ed al bilancio pluriennale 1997/1999 - IV provvedimento.
(B.U. 15 dicembre 1997, n. 51 – S.O. n. 1).
Art. 1. (Variazioni di bilancio).
1. Per la creazione di imprese da parte di giovani di cui all'art. 2 della
a) L. 2.600.000.000 utilizzando all'uopo le quote restituite dal fondo regionale per la creazione d'imprese da parte di giovani di cui all'art. 4, primo comma lett. c);
b) L. 1.500.000.000 mediante l'impiego degli interessi maturati sulle disponibilità finanziarie accreditate a Finlombarda s.p.a. di cui all'art. 4.
2. In seguito alla maggiore entrata di L. 699.198.432 per la tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui alla
All'onere di L. 699.198.432 si provvede con le risorse derivanti dal maggior accertamento di pari importo.
3. Ai sensi della
a) L. 100.000.000 per la gestione e la pianificazione dei parchi regionali, di cui all'art. 13, comma 1 e 2, all'art. 16, comma 2 e all'art. 17, comma 7;
b) L. 100.000.000 per la valorizzazione e promozione ambientale di cui all'art. 9, comma 1 e all'art. 10, comma 4.
All'onere di L. 200.000.000 per il 1997, si provvede per L. 100.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.1.1719 «Spese per studi e per progetti nel campo dell'energia» e per L. 100.000.000 mediante la riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.1.1722 «Contributi per convegni e per progetti diretti a promuovere campagne di risparmio energetico», dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.
4. Per le finalità previste dall'art. 1, comma 1, lett. b) e comma 2, della
All'onere di L. 500.000.000 per il 1997 si provvede, per pari importo, con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 2.4.3.1.9028 dell'elenco delle spese da finanziare con l'impiego dei fondi globali.
5. Per la realizzazione e la modifica di impianti di risanamento ambientale di cui all'art. 14 della
All'onere di L. 2.500.000.000, si fa fronte mediante l'utilizzo delle risorse resesi disponibili riducendo l'autorizzazione di spesa disposta per il 1997 dalla
6. Per la pubblicazione del catalogo della mostra «Valtellina '97» è autorizzata per l'esercizio finanziario 1997 la spesa di L. 49.500.000, utilizzando all'uopo la somma di pari importo messa a disposizione dalla Fondazione Cassa di Risparmio delle Provincie Lombarde.
7. In relazione al decreto del ministro dei lavori pubblici del 16 aprile 1997, n. 268, con il quale sono state attribuite alla regione Lombardia le giacenze delle annualità non utilizzate a tutto il 31 dicembre 1991 per le finalità dell'edilizia abitativa, quantificate in L. 444.960.000.000 a seguito della rimodulazione dell'importo originario di L. 633.150.822.517, effettuata ai sensi degli artt. 1, 2, 3, e 4 del d.m. dei lavori pubblici, n. 268 del 1997, saranno recuperate ed acquisite al bilancio regionale le spese già autorizzate e successivamente impegnate con la
8. Ai sensi dell'art. 3, comma 3 della
All'onere complessivo di L. 482.000.000, per il 1997, si provvede per L. 322.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.1.1.546, utilizzando all'uopo l'accantonamento disposto alla voce 1.3.3.1.9112 e per L. 160.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.3.3.1.1345 «Spese per le attività di rappresentanza e per programmi di promozione all'estero, per le iniziative ed altre attività di mero rilievo internazionale» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.
9. Per l'attuazione degli interventi previsti nel «Piano di sviluppo delle zone rurali - obiettivo 5b» predisposto ai sensi del
L'autorizzazione disposta per il 1997 dalla
All'onere di L. 2.400.000.000 si provvede mediante le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui sopra.
10. Per l'ammodernamento, il potenziamento e la qualificazione delle strutture ed infrastrutture turistiche nonché il riequilibrio delle attività di interesse turistico di cui all'art. 2 della
L'autorizzazione disposta per il 1997 dalla
All'onere di L. 2.000.000.000 si provvede mediante la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui sopra.
11. Ai fini dei ripopolamenti ittici di acque destinate alla pesca dilettantistica e sportiva di cui all'art. 34 della
Sono ridotte le autorizzazioni di spesa disposte dalla
All'onere di L. 449.500.000, per il 1997, si provvede mediante le risorse resesi disponibili in seguito alla riduzione delle autorizzazioni di spese di cui sopra.
12. Al fine di favorire la sistemazione territoriale delle aree boscate e montane di cui all'art. 4,
L'autorizzazione disposta per il 1997 dalla
All'onere di L. 315.000.000 si provvede mediante le risorse resesi disponibili dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui sopra.
13. Per l'istituzione delle agenzie locali per il controllo dell'energia di cui all'art. 4 della
All'onere di L. 400.000.000 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.1.1719 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.
14. Per la realizzazione degli interventi nelle zone montane, collinari e svantaggiate di infrastrutture agricole pubbliche e private di cui all'art. 2, comma 2, della
All'onere di cui sopra si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo per la riassegnazione dei residui perenti di spese proprie per l'esercizio di funzioni normali» iscritto al capitolo 5.3.2.1.544 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997.
15. Allo stato di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
16. La descrizione del capitolo 1.2.6.1.343 è così modificata: «Spese postali, telegrafiche e per atti di notifica».
Art. 2. (Spese di funzionamento e determinate ex art. 22 della
1. Al fine di adeguare il fabbisogno finanziario per far fronte a spese di funzionamento o già determinate in bilancio ai sensi dell'art. 22 della
(Omissis).
Art. 3. (Clausola d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
[1] Abrogata dall'art. 2 della