Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 2. sviluppo sociale |
Capitolo: | 2.3 assistenza ed edilizia scolastica |
Data: | 13/09/1996 |
Numero: | 22 |
Sommario |
Art. 1. (Modifica dell'art. 43 «Tributi regionali per il diritto allo studio» della l.r. 25 novembre 1994, n. 33). |
Art. 2. (Norma finanziaria). |
Art. 3. (Procedura d'urgenza). |
§ 2.3.26 - L.R. 13 settembre 1996, n. 22. [1]
Modifica dell'art. 43 (Tributi regionali per il diritto allo studio) della l.r. 25 novembre 1994, n. 33 recante «Norme per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio in ambito universitario».
(B.U. 16 settembre 1996, n. 38 - 1 suppl. ord.).
Art. 1. (Modifica dell'art. 43 «Tributi regionali per il diritto allo studio» della
Art. 2. (Norma finanziaria).
1. In relazione a quanto disposto dall'art. 1 viene istituito per memoria nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, al titolo 1 categoria 1, il capitolo 1.1.4234 «Entrate derivanti dalla tassa regionale per il diritto allo studio universitario».
2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1996 all'ambito 3, settore 1, obiettivo 6, è istituito, per memoria, il capitolo 3.1.6.1.4235 «Contributi agli ISU per l'erogazione di borse di studio e di prestiti d'onore agli studenti universitari».
Art. 3. (Procedura d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione (BUR).
ALLEGATO A |
SCHEMA-TIPO DELLA CONVENZIONE TRA REGIONE LOMBARDIA E LE |
UNIVERSITA' PER LA RISCOSSIONE, IN NOME E PER CONTO DELLA REGIONE |
LOMBARDIA, DA PARTE DELLE UNIVERSITA' DELLA TASSA REGIONALE PER IL |
DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO, ISTITUITA QUALE TRIBUTO PROPRIO |
DELLA REGIONE DAL VENTESIMO COMMA DELL'ART. 3 DELLA LEGGE 28 |
DICEMBRE 1995, N. 549 |
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Convenzione tra la regione Lombardia e l'università o |
istituto superiore ....... per la riscossione in nome e per conto |
della regione Lombardia, da parte dell'università o istituto |
superiore della tassa regionale per il diritto allo studio |
universitario, istituita quale tributo proprio della regione |
dall'art. 3, comma 20 della |
L'anno 1996 (millenovecentonovantasei), il giorno ........... |
del mese di ............. |
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TRA I SOTTOSCRITTI |
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Regione Lombardia, codice fiscale n. 80050050154 con sede in |
Milano, via Fabio Filzi, 22, rappresentata dall'assessore pro |
tempore ai giovani, formazione professionale, lavoro e sport |
autorizzato con deliberazione della giunta regionale del |
............. n........a sottoscrivere la presente convenzione |
come da decreto di delega del presidente della giunta regionale |
del ..............., n. ................. |
|
E |
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.........., codice fiscale n. ............., con sede in |
.........................., in seguito denominata università, |
rappresentata da ................nella qualità di |
.........autorizzato alla firma del presente atto con |
deliberazione del consiglio di amministrazione n. .............. |
del .............................. |
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PREMESSO CHE |
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a) la |
istituisce la tassa regionale per il diritto allo studio |
universitario, quale tributo proprio delle regioni a decorrere |
dall'anno accademico 1996/1997; |
b) la legge sopra citata prevede altresì, all'art. 3 comma |
20, che le università e gli istituti accettino le immatricolazioni |
e le iscrizioni ai corsi previa verifica del versamento della |
tassa regionale predetta; |
c) con legge regionale n. ........ del ........ la regione |
Lombardia ha determinato l'importo della tassa regionale per il |
diritto allo studio in lire 150.000 a mente dell'art. 3, comma 21 |
della legge 549/95, adeguabile in riferimento all'anno accademico |
con legge di bilancio; |
d) la medesima legge regionale prevede l'esonero totale dal |
pagamento della tassa regionale a favore degli studenti |
beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore; |
e) la stessa legge regionale prevede altresì la concessione |
dell'esonero totale a favore degli studenti che risultino idonei |
nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici, in quanto |
capaci e meritevoli e privi di mezzi, anche se non beneficiari; |
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SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE |
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Articolo 1. |
L'università (o l'istituto) ........ si impegna a riscuotere |
la tassa regionale per il diritto allo studio universitario in |
nome e per conto della regione Lombardia, in un'unica soluzione |
all'atto dell'immatricolazione e dell'iscrizione ai corsi, |
realizzando in tal modo la previa verifica del pagamento disposta |
dall'art. 3 comma 20 della l. 549/95. |
L'università (o l'istituto) provvedono a quanto sopra secondo |
le stesse modalità adottate per il pagamento da parte degli |
studenti delle tasse universitarie. |
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Articolo 2. |
L'università (o istituto superiore) provvede al rimborso |
della tassa regionale per il diritto allo studio agli studenti |
beneficiari delle borse di studio e dei prestiti d'onore, nonché |
agli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento |
di tali benefici, sulla base delle direttive impartite annualmente |
dalla regione Lombardia in merito all'accesso e alla fruizione dei |
servizi non destinati alla generalità degli studenti. |
Il rimborso è effettuato nel termine di 30 giorni: |
- dalla data di trasmissione delle graduatorie definitive |
dall'I.S.U. all'università (o all'istituto). A tal fine l'I.S.U. |
provvede alla trasmissione entro e non oltre il 5 marzo dell'anno |
accademico di riferimento: |
- dalla data di pubblicazione delle graduatorie definitive |
formulate dalla università stessa, nel caso di gestione diretta |
dei servizi per il diritto allo studio universitario, a seguito di |
convenzione con la regione Lombardia ai sensi dell'art. 40 della |
l.r. 33/94. |
I rimborsi sono effettuati comunque entro e non oltre il 5 |
aprile dell'anno accademico di riferimento. |
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Articolo 3. |
L'università (o l'istituto superiore) si impegna a versare |
entro e non oltre il 5 maggio dell'anno accademico di riferimento |
alla regione Lombardia, tramite apposito conto corrente postale |
intestato alla tesoreria regionale n. ............., il gettito |
complessivo, al netto degli esoneri, della tassa regionale per il |
diritto allo studio universitario. |
Entro la stessa data l'università (o l'istituto superiore) |
trasmette alla regione Lombardia i dati relativi: |
- al numero degli studenti immatricolati o iscritti, tenuti |
al pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio |
universitario: |
- al numero dei rimborsi effettuati a favore degli studenti |
esonerati dal pagamento della tassa suddetta: |
- all'ammontare del gettito complessivo della tassa |
regionale; |
- all'ammontare del gettito definitivo del gettito della |
tassa regionale, al netto degli esoneri. |
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Articolo 4. |
La regione Lombardia non considera dovuti gli interessi |
legali maturati su tali somme fino alla data di scadenza del |
versamento da parte dell'università (o istituto superiore) |
indicata al precedente art. 3. |
L'interesse, nella misura del «prime rate ABI» aumentato di |
tre punti, sulle predette somme dovute alla regione Lombardia sarà |
calcolato solo a decorrere dal 6 maggio dell'anno accademico di |
riferimento. |
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Articolo 5. |
La presente convenzione non è soggetta a registrazione se non |
in caso di uso con spese a carico della parte che intende |
utilizzarlo. |
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Articolo 6. |
Le parti eleggono il Foro di Milano quale foro competente a |
decidere delle eventuali controversie insorte in sede di |
attuazione della presente convenzione. |
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Articolo 7. |
La presente convenzione ha durata quinquennale ed è rinnovata |
tacitamente in mancanza di disdetta formale comunicata da una |
delle parti entro un anno dalla data di scadenza della convenzione |
stessa. |
La presente convenzione si compone di n. 7 articoli. |
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Regione Lombardia Università |
.................. .................. |
Istituto superiore |
.................. |
[1] Legge abrogata dall’art. 12 della
[2] Sostituisce l'art. 43 della