§ 3.8.27 - L.R. 10 dicembre 1986, n. 68.
Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali giovanili.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.8 lavoro e formazione professionale
Data:10/12/1986
Numero:68


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Beneficiari.
Art. 3.  Delibera quadro.
Art. 4.  Sostegno finanziario alle nuove imprese.
Art. 5.  Ammissione delle domande di contributi e di finanziamenti.
Art. 6.  Riassegnazione dei finanziamenti.
Art. 7.  Servizi di orientamento e sostegno alle nuove imprese.
Art. 8.  Attività di promozione.
Art. 9.  Rendicontazioni e controlli.
Art. 10.  Norma finanziaria.
Art. 11.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 3.8.27 - L.R. 10 dicembre 1986, n. 68.

Interventi a sostegno di nuove iniziative imprenditoriali giovanili.

(B.U. 11 dicembre 1986, n. 50, 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La regione Lombardia, in attuazione dei suoi compiti istituzionali e dei suoi obiettivi programmatici, promuove lo sviluppo dell'occupazione giovanile sul proprio territorio nonché la valorizzazione delle risorse locali ad esso necessarie, attraverso il sostegno alla creazione di nuove imprese nei settori produttivi di competenza regionale.

     2. Gli interventi di cui al comma precedente favoriscono anche iniziative relative alla prestazione di servizi alle imprese, alle persone, alle famiglie ed alle comunità.

 

     Art. 2. Beneficiari.

     1. La Regione, anche in collaborazione con gli Enti locali, favorisce la costituzione di piccole imprese, anche in forma cooperativa, di società semplici e in nome collettivo, formate per almeno due terzi di giovani di età compresa fra i 18 e i 29 anni alla data di presentazione della domanda di ammissione ai benefici previsti della presente legge, operanti nei settori di cui al precedente art. 1, ed in grado di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione giovanile, con particolare riferimento all'occupazione femminile.

     2. La composizione societaria di cui sopra dovrà permanere anche nei tre anni successivi alla data di concessione dei contributi.

     3. I beneficiari delle provvidenze previste dalla presente legge devono risiedere e, nel caso di società, avere sede legale, amministrativa e produttiva nella regione Lombardia.

 

     Art. 3. Delibera quadro.

     1. La Giunta regionale approva, sentita la commissione consiliare competente, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente Legge su proposta dell'assessore al coordinamento per l'occupazione e le attività produttive e di concerto con gli assessori interessati, una delibera quadro per la realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, dopo aver consultato le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni imprenditoriali.

     2. La Giunta regionale, nei limiti delle disponibilità finanziarie previste in bilancio, provvede, sentita la Commissione consiliare competente, alle integrazioni o modifiche della delibera quadro che si rendessero necessarie.

     3. La delibera-quadro, oltre alle indicazioni previste nei successivi articoli, individua i criteri e le priorità per l'attuazione degli interventi regionali, nonché le modalità e i criteri per la presentazione e l'esame delle domande.

 

     Art. 4. Sostegno finanziario alle nuove imprese.

     1. Per agevolare la costituzione delle nuove imprese di cui al precedente art. 2, la Giunta regionale è autorizzata a concedere a Finlombarda SpA, mediante stipula di apposita convenzione, un contributo da destinare per:

     a) la corresponsione di contributi a copertura integrale delle spese notarili e fiscali per la costituzione delle nuove società sulla base della documentazione comprovante gli oneri sostenuti;

     b) la corresponsione di contributi fino ad un massimo del 50% degli oneri sostenuti nel primo anno di esercizio, tenuto conto delle caratteristiche delle imprese, per:

     b1) spese di locazione di immobili destinati alle attività delle imprese;

     b2) oneri finanziari per l'accesso al credito di esercizio;

     b3) spese di addestramento in relazione all'attività dell'impresa.

     I contributi di cui al punto b) possono essere corrisposti fino ad un limite massimo di 10 milioni;

     c) la costituzione di un fondo di rotazione per la corresponsione di finanziamenti a tasso agevolato in misura non superiore all'80% dell'investimento previsto e comunque per un importo non superiore a 150 milioni di lire. La durata massima del finanziamento è fissata in 10 anni.

     2. La convenzione di cui al precedente primo comma disciplina le modalità di gestione del fondo di rotazione, quelle di erogazione e ammortamento dei finanziamenti concessi, nonchè i limiti di determinazione dei tassi minimi di interesse a carico dei beneficiari, nel rispetto di quanto disposto dalla presente legge e dalla delibera-quadro di cui al precedente art. 3.

     3. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo dalla normativa vigente.

 

     Art. 5. Ammissione delle domande di contributi e di finanziamenti.

     1. La concessione dei contributi e dei finanziamenti è disposta dalla Giunta regionale, previo giudizio tecnico di ammissibilità formulato da un gruppo di lavoro composto da un rappresentante dell'assessorato al coordinamento per l'occupazione e le attività produttive, che lo coordina, da un rappresentante di Lombardia Lavoro SpA, dell'Unione regionale delle Camere di Commercio della Lombardia, di Finlombarda SpA e da un rappresentante per ogni settore della Giunta interessato, nonché da eventuali esperti. La costituzione di tale gruppo di lavoro avviene con deliberazione della Giunta regionale.

     2. Sulle domande pervenute alla Giunta regionale, le Camere di Commercio territorialmente competenti esprimono un parere tecnico.

 

     Art. 6. Riassegnazione dei finanziamenti.

     1. Qualora i finanziamenti concessi attraverso Finlombarda SpA non siano utilizzati in tutto o in parte in conformità alle finalità della presente Legge o risulti comunque impossibile il loro utilizzo entro 6 mesi dalla erogazione, la Giunta regionale dispone la restituzione totale o parziale della quota dei finanziamento già erogata, nonché la sospensione dell'erogazione della quota a saldo.

     2. Entro i termini dell'esercizio finanziario le somme di cui al precedente comma potranno essere assegnate con successivo provvedimento per il finanziamento di progetti ammissibili e non compresi nei precedenti provvedimenti di erogazione.

 

     Art. 7. Servizi di orientamento e sostegno alle nuove imprese.

     1. La Regione, avvalendosi prevalentemente dei propri enti strumentali e delle società a partecipazione regionale, mette a disposizione delle nuove imprese di cui al precedente art. 2 servizi in materia amministrativa, tecnologica, organizzativa e finanziaria.

     2. La Regione può altresì promuovere iniziative di assistenza e di orientamento per i giovani che intendano avviare attività imprenditoriali, ricercando anche la collaborazione delle camere di commercio e degli enti locali.

     3. Il presidente della Giunta regionale stipula apposite convenzioni con le società a partecipazione regionale interessate per assicurare la prestazione dei servizi di assistenza. La regione si avvale in particolare della collaborazione di Lombardia Lavoro SpA per valorizzare ed integrare le prestazioni delle società a partecipazione regionale interessate e l'eventuale collaborazione degli enti locali e delle camere di commercio di cui ai precedenti primo e secondo comma secondo le modalità definite dalla delibera-quadro prevista dal precedente art. 3.

 

     Art. 8. Attività di promozione.

     1. La Giunta regionale promuove, anche avvalendosi delle società a partecipazione regionale e in collaborazione con gli enti locali, iniziative dirette a sensibilizzare enti, istituzioni e singoli operatori e ad informare i potenziali destinatari circa gli interventi previsti dalla presente legge.

     2. La Giunta regionale può anche avvalersi per le finalità di cui al comma precedente di associazioni giovanili ed enti che, senza fini di lucro, promuovono iniziative di orientamento alla formazione e al lavoro e forniscono servizi di assistenza per l'imprenditorialità giovanile.

 

     Art. 9. Rendicontazioni e controlli.

     1. I beneficiari degli interventi sono tenuti a presentare periodica documentazione dell'utilizzo dei contributi e finanziamenti assegnati e dello stato delle attività intraprese, secondo le modalità ed i tempi fissati dalla delibera-quadro di cui al precedente art. 3, pena la revoca dei benefici concessi.

     La Giunta regionale può altresì disporre ispezioni dirette ad accertare lo stato delle iniziative intraprese.

     2. La delibera-quadro di cui al precedente art. 3 definisce anche i criteri e i tempi entro i quali le società a partecipazione regionale interessate e il gruppo di lavoro per la formulazione dei pareri sulle domande, devono elaborare e fornire una rendicontazione sull'attività svolta e i risultati raggiunti.

     3. La Giunta regionale, avvalendosi degli elementi di cui ai precedenti commi, presenta al Consiglio, entro il 31 dicembre di ogni anno, una relazione sugli interventi effettuati che illustri i risultati conseguiti formulando eventuali proposte di modifica per quanto riguarda gli strumenti e i criteri utilizzati e proponendo, se necessario, modifiche alla stessa normativa.

 

     Art. 10. Norma finanziaria.

     1. Per le finalità di cui al precedente art. 4, I comma, lett. a) e b), è autorizzata per il 1986 a favore di Finlombarda S.p.A. la concessione di contributi di gestione di L. 2.000 milioni.

     Per le finalità di cui al precedente art. 4, I comma, lett. c), è istituito per il 1986 il «Fondo regionale per la creazione di imprese da parte di giovani» pari a L. 11.000 milioni che viene gestito da Finlombarda S.p.A. ai sensi della presente Legge.

     Finlombarda restituisce alla regione le quote annuali pagate dalle imprese beneficiarie dei prestiti di cui al precedente art. 4, I comma, lett. c), al netto degli oneri derivanti dall'attuazione del precedente art. 6; le relative quote restituite vengono successivamente utilizzate per le finalità di cui al precedente II comma.

     Gli interessi maturati sulla giacenza delle disponibilità fornite dalla regione per le finalità di cui al precedente art. 4 vengono acquisite al bilancio regionale e successivamente utilizzate per le finalità di cui al precedente II comma.

     Per le finalità previste dall'art. 7 della presente legge è autorizzata per il 1986 la spesa di L. 2.500 milioni.

     Per le finalità previste dal precedente art. 8 della presente legge è autorizzata per il 1986 la spesa di L. 1.250 milioni.

     Alla determinazione della spesa per le finalità di cui ai precedenti V e VI comma del presente articolo si provvederà, a decorrere dall'esercizio finanziario 1987, con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi finanziari ai sensi dell'art. 22, I comma, della Legge Regionale 34/78.

     Al finanziamento del maggior onere complessivo di L. 16.750 milioni previsto dal presente articolo si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutui» iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986.

     In relazione a quanto disposto dal presente articolo, agli stati di previsione delle entrate e delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1986 sono apportate le seguenti variazioni:

 

A) Stato di previsione delle entrate

     1) al titolo 3, categoria 5 è istituito per memoria il capitolo 3.5.2251 «Interessi maturati in conseguenza delle disponibilità finanziarie accreditate dalla Regione a Finlombarda S.p.A. per contributi ed agevolazioni finanziarie concessi a nuove imprese promosse da giovani»;

     2) al titolo 3, categoria 5, è istituito per memoria il capitolo 3.5.2264 «Restituzione delle somme stanziate attraverso Finlombarda S.p.A. per il finanziamento a tasso agevolato per la costituzione di nuove imprese finalizzate a favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione giovanile al netto degli oneri relativi sostenuti da Finlombarda»;

 

B) Stato di previsione delle spese

     1) alla parte 1, ambito 3, settore 1, finalità 5, attività 1 sono istituiti:

     a) il capitolo 1.3.1.5.1.2252 «Contributi di parte corrente a favore di Finlombarda S.p.A. per il rimborso totale delle spese di costituzione di piccole imprese formate da giovani nonché per la copertura finanziaria parziale delle spese di locazione di immobili destinati alle relative attività, degli oneri finanziari per l'accesso al credito di esercizio e delle spese di addestramento in relazione all'attività dell'impresa» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.000 milioni;

     b) il capitolo 1.3.1.5.1.2253 «Spese per la prestazione di servizi in materia amministrativa, tecnologica, organizzativa e finanziaria nonché iniziative di assistenza e di orientamento per nuove imprese o iniziative imprenditoriali promosse da giovani» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 2.500 milioni;

     c) il capitolo 1.3.1.5.1.2254 «Spese per attività di promozione di iniziative nel campo dell'imprenditorialità giovanile» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 1.250 milioni.

     2. Alla parte 2, ambito 3, settore 1, obiettivo 5, progetto 1, è istituito:

     a) il capitolo 2.3.1.5.1.2255 «Fondo regionale per la creazione di imprese da parte di giovani» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 11.000 milioni;

     b) per memoria il capitolo 2.3.1.5.1.2265 «Impiego degli interessi maturati in conseguenza delle giacenze delle disponibilità finanziarie accreditate dalla Regione a Finlombarda S.p.A. per contributi ed agevolazioni finanziarie concessi a nuove imprese promosse da giovani per la creazione di imprese da parte di giovani»;

     c) per memoria il capitolo 2.3.1.5.1.2266 «Reimpiego delle quote restituite del fondo regionale per la creazione di imprese da parte di giovani».

 

     Art. 11. Dichiarazione d'urgenza.

     La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.