Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.9 energia |
Data: | 16/12/1996 |
Numero: | 36 |
Sommario |
Art. 1. (Finalità della legge). |
Art. 2. (Contributi regionali). |
Art. 3. (Procedura di concessione dei tributi). |
Art. 4. (Istituzione delle agenzie locali per il controllo dell'energia). |
Art. 5. (Interventi di cofinanziamento con l'unione europea). |
Art. 6. (Disposizioni transitorie). |
Art. 7. (Norma finanziaria). |
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza). |
§ 3.9.10 - L.R. 16 dicembre 1996, n. 36. [1]
Norme per l'incentivazione, la promozione e la diffusione dell'uso razionale dell'energia, del risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e il contenimento dei consumi energetici.
(B.U. 19 dicembre 1996, n. 51 - 1° suppl. ord.).
Art. 1. (Finalità della legge).
1. Nell'esercizio delle funzioni trasferite alla competenza regionale di cui alla
Art. 2. (Contributi regionali).
1. La regione concede, ai sensi degli artt. 8, 10, 11 e 13 della
a) studi di fattibilità tecnico-economica e progetti esecutivi di cui all'articolo 11 della
b) realizzazione o modifica di impianti, sistemi e componenti relativi a servizi generali ed al ciclo produttivo di cui all'art. 10 e all'art. 11, comma 3, della
c) utilizzazione delle fonti rinnovabili di energia nell'edilizia ai sensi dell'articolo 8 della
d) produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo ai sensi dell'articolo 13 della
e) riattivazione o costruzione di impianti elettrici, limitatamente alle concessioni di piccola derivazione di acqua;
f) progetti o realizzazioni finalizzati a ridurre i consumi energetici nei processi produttivi ed al miglioramento delle situazioni ambientali.
2. La giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, delibera i criteri di massima e l'ordine di priorità relativamente agli interventi di cui al comma 1, nonché i limiti massimi di contributo ammissibile [2].
3. La giunta regionale delibera i termini per la presentazione delle domande di contributo, assicurando la necessaria pubblicità delle predette deliberazioni.
4. I contributi di cui alla presente legge non sono cumulabili con contributi statali o di altri enti pubblici concessi per le stesse iniziative.
Art. 3. (Procedura di concessione dei tributi).
1. L'istruttoria delle domande di contributo e la conseguente formulazione delle graduatorie è effettuata dal servizio competente in materia di energia e fonti rinnovabili che può avvalersi anche della collaborazione di consulenze esterne particolarmente qualificate, attribuite ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.
2. I contributi sono concessi con deliberazione della giunta regionale che approva le graduatorie e determina il relativo piano di riparto.
Art. 4. (Istituzione delle agenzie locali per il controllo dell'energia).
1. La giunta regionale istituisce, in attuazione delle politiche energetiche avviate con i programmi di interventi dell'unione europea, d'intesa con le province territorialmente competenti, agenzie locali per il controllo dell'energia denominate «Punti energia» allo scopo di:
a) incentivare l'uso efficiente dell'energia e sviluppare le fonti energetiche rinnovabili;
b) promuovere attività di certificazione e di diagnostica negli edifici;
c) accrescere le competenze tecniche in materia di energia presso gli operatori pubblici e privati;
d) promuovere attività di formazione presso gli operatori del settore;
e) stimolare lo sviluppo di attività economiche connesse con iniziative locali di uso efficiente dell'energia;
f) fornire un servizio di consulenza e di informazione sulle opportunità di risparmio energetico nelle sue forme di finanziamento, nella normativa tecnica e sulla legislazione riguardante l'energia;
g) favorire la conoscenza e l'accesso alle opportunità di finanziamento di iniziative in campo energetico presso l'unione europea;
h) fornire servizi di supporto agli enti locali territoriali nello svolgimento di compiti istituzionali quali verifiche, controlli, consulenze.
Art. 5. (Interventi di cofinanziamento con l'unione europea).
1. Con deliberazione della giunta regionale, secondo priorità definite dalla stessa, si provvede al cofinanziamento di progetti per interventi, azioni di diffusione o di dimostrazione che abbiano richiesto ed ottenuto supporti finanziari nell'ambito di programmi di sostegno per l'uso razionale dell'energia da parte dell'unione europea.
Art. 6. (Disposizioni transitorie).
1. In sede di prima applicazione della presente legge ed in attuazione della deliberazione 1° dicembre 1994 della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato e le regioni, la giunta regionale provvede ad impegnare e liquidare i contributi in conto capitale sino alla concorrenza di L. 113.120.406.655, pari alla differenza tra il totale della originaria previsione di spesa di L. 153.912.262.600 ed il totale dei trasferimenti già effettuati dallo Stato per le annualità 1994-1995, a favore dei beneficiari utilmente collocati nella graduatoria approvata con decreto ministeriale 10 dicembre 1993 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 17 dicembre 1993, rettificato con decreto ministeriale 27 luglio 1994 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 185 del 9 agosto 1994.
Art. 7. (Norma finanziaria).
1. In relazione a quanto disposto dall'art. 6, in attuazione della deliberazione 1 dicembre 1994 della conferenza Stato-regioni nonché della relativa deliberazione della giunta regionale n. 6/1097 dell'1 agosto 1995 per l'assegnazione dei contributi di cui all'art. 11 della
2. La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico degli esercizi finanziari successivi nei limiti dell'autorizzazione di spesa disposta dal comma 1, ai sensi dell'art. 25 della
3. Alla determinazione della spesa di cui al comma 1, per l'anno 1997 e 1998 si provvederà con legge di approvazione del bilancio del relativo esercizio finanziario ai sensi dell'art. 25, quarto comma, della
4. E' altresì autorizzata per il 1996 la spesa di L. 400.000.000 per l'istituzione delle agenzie di cui all'art. 4.
5. Alla determinazione della spesa per il funzionamento delle agenzie di cui all'art. 4, si provvederà con legge di approvazione del bilancio ai sensi dell'art. 22, primo comma, della
6. Alla determinazione della spesa per gli studi di fattibilità tecnico-economica, per progetti esecutivi, nonché per la realizzazione o modificazione di impianti di cui agli articoli 8, 10, 11 e 13 della
7. Alla determinazione della spesa per il cofinanziamento di progetti di cui all'art. 5, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio ai sensi del secondo comma dell'art. 21 della
8. L'onere di L. 113.120.406.655 per gli anni 1996, 1997 e 1998 di cui al comma 1, trova copertura nel bilancio pluriennale 1996-1998 al quadro di previsione delle spese di parte II, «Spese per programmi di sviluppo», obiettivo 4.3.7. «Risparmio energetico» tabella relativa alle «Previsioni di spesa riferite a nuovi provvedimenti legislativi».
9. All'onere di L. 60.400.000.000 per il 1996 di cui ai commi 1 e 4, si provvede per L. 60.000.000.000 mediante corrispondente riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritto al capitolo 5.2.2.2.958 e per L. 400.000.000 mediante riduzione della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 4.3.7.1.1719 «Spese per studi e per progetti nel campo dell'energia» dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.
10. Alle spese per le consulenze esterne previste all'art. 3, si fa fronte con le risorse annualmente stanziate nel capitolo 1.2.7.1.3897 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996.
11. Allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1996, sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
Art. 8. (Dichiarazione d'urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli artt. 127 della Costituzione e 43 dello statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione.
[1] Abrogata dall’art. 57 della
[2] Comma così modificato dall’art. 11 della