§ 4.1.67 - L.R. 15 dicembre 1993, n. 39.
Contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:15/12/1993
Numero:39


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Beneficiari e procedure).
Art. 3.  (Norma finanziaria).


§ 4.1.67 - L.R. 15 dicembre 1993, n. 39. [1]

Contributi in conto capitale per la costruzione, l'acquisto e il recupero di abitazioni di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 20 dicembre 1993, n. 51 - 1° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La regione, visto il punto 5 della deliberazione CIPE 30 luglio 1991 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 agosto 1991, n. 189, concede:

     a) contributi individuali in conto capitale destinati all'acquisto e al recupero di abitazioni;

     b) contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero di immobili a favore di cooperative edilizie e loro consorzi e di imprese edilizie e loro consorzi;

     c) contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero degli immobili da acquisire al patrimonio di edilizia residenziale pubblica da parte degli IACP e dei comuni.

 

     Art. 2. (Beneficiari e procedure).

     1. I contributi di cui alla lett. a) del precedente art. 1 sono concessi a favore degli aventi titolo a seguito dell'espletamento delle procedure del bando di concorso di cui alla deliberazione della giunta regionale 20 dicembre 1991, n. 5/17730.

     2. I contributi di cui alla lett. b) del precedente art. 1 sono concessi a favore degli aventi titolo a seguito della conclusione delle procedure previste dalla deliberazione della giunta regionale 15 settembre 1992, n. 5/27846.

     3. I contributi di cui alla lett. c) del precedente art. 1 sono concessi a favore degli aventi titolo individuati con la deliberazione della giunta regionale 30 giugno 1992, n. 5/24688.

     4. I contributi di cui alla presente legge sono erogati, fino alla concorrenza degli stanziamenti di bilancio, con decreto del presidente della giunta regionale o del dirigente del servizio edilizia residenziale del settore lavori pubblici ed edilizia residenziale, se delegato.

     5. Ai fini dell'erogazione dei contributi di cui alla presente legge, nei limiti degli stanziamenti di bilancio di cui al successivo art. 3, la giunta regionale individua criteri di priorità con deliberazione da pubblicare sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     1. A copertura delle economie realizzate sulle assegnazioni statali relative alla legge 457/78 e successive, non reiscritte nell'apposito fondo di bilancio, e per le finalità di cui all'art. 1 è autorizzata la spesa di Lire 100.000.000.000.

     2. Al finanziamento dell'onere previsto dal precedente primo comma si provveda mediante riduzione, per pari quota, della dotazione finanziaria di competenza e di cassa del «Fondo globale per il finanziamento delle spese di investimento derivanti da nuovi provvedimenti legislativi» iscritta al cap. 5.2.2.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1993.

     3. Allo stato di previsione delle spese di bilancio per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni:

     - all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6, è istituito il capitolo 4.4.6.2.3717 «Contributi individuali in conto capitale destinati all'acquisto e al recupero di abitazioni» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 20.000.000.000;

     - all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6, è istituito il capitolo 4.4.6.2.3718 «Contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero di immobili a favore di cooperative edilizie e loro consorzi e di imprese edilizie e loro consorzi» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 70.000.000.000;

     - all'ambito 4, settore 4, obiettivo 6, è istituito il capitolo 4.4.6.2.3719 «Contributi in conto capitale destinati alla costruzione e al recupero degli immobili da acquisire al patrimonio di edilizia residenziale pubblica da parte degli IACP e dei comuni» con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di L. 10.000.000.000.

     4. Tra i capitoli 4.4.6.2.3717, 3718, 3719 sono autorizzate variazioni compensative ai sensi dell'art. 36, comma settimo quinquies, della l.r. 31 marzo 1978, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 51 della L.R. 4 dicembre 2009, n. 27.