§ 5.2.34 – L.R. 4 marzo 1997, n. 5.
Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.2 bilancio, contabilità, procedure di spesa
Data:04/03/1997
Numero:5


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento di leggi regionali.


§ 5.2.34 – L.R. 4 marzo 1997, n. 5. [1]

Rifinanziamento di leggi regionali per la formazione del bilancio annuale 1997 e pluriennale 1997/1999.

(B.U. 8 marzo 1997, n. 10 – S.O. n. 1).

 

Art. 1. Rifinanziamento di leggi regionali.

     1. Per il triennio 1997/1999, sono autorizzate le spese di cui alla tabella A, allegata alla presente legge, relative ad interventi previsti da leggi regionali di spesa.

     2. Le quote a carico dell'esercizio 1997 sono iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1997 sui relativi capitoli e per gli importi indicati.

     3. Alla determinazione delle quote per il 1998 e 1999, si provvederà con la legge di approvazione del bilancio annuale di previsione dei relativi esercizi secondo quanto previsto dalla legge regionale di contabilità agli articoli indicati nelle note della tabella A allegata.

     4. Per gli interventi che comportano l'assunzione di impegni sugli esercizi futuri è autorizzata l'assunzione di obbligazioni a carico degli esercizi successivi ai sensi dell'art. 25 della l.r. n. 34/78 come da specifica indicazione contenuta nella tabella allegata.

     5. L'onere finanziario derivante dalle autorizzazioni di spesa disposte per il 1998-1999, trova copertura finanziaria nel bilancio pluriennale 1997-1999.

 

TABELLA «A»

(Omissis)


[1] Abrogata dall'art. 2 della L.R. 25 gennaio 2018, n. 5.