§ 1.8.50 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali della Lombardia, ai sensi [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari
Capitolo:1.8 ordinamento istituzionale e deleghe agli enti locali
Data:28/12/2018
Numero:29


Sommario
Art. 1.  (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 22/2009)
Art. 2.  (Adeguamento del Regolamento interno del CAL)


§ 1.8.50 - L.R. 28 dicembre 2018, n. 29.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia)

(B.U. 31 dicembre 2018, n. 53, suppl.)

 

Art. 1. (Modifiche ed integrazioni alla l.r. 22/2009)

1. Alla legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia) sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1 dopo le parole 'della Lombardia' sono inserite le seguenti: 'e con riferimento a quanto previsto dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni),';

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

'Art. 2

(Costituzione e composizione del CAL)

1. Il CAL è costituito con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale che prende atto dei nominativi dei componenti di cui ai commi 2 e 3, all'inizio di ogni legislatura regionale, entro centoventi giorni dall'insediamento del Consiglio regionale. La seduta di insediamento del CAL è convocata dal Presidente del Consiglio regionale entro dieci giorni dalla deliberazione dell'Ufficio di presidenza di costituzione del CAL.

2. Il CAL è composto da:

a) i presidenti di ogni provincia;

b) il sindaco metropolitano della Città metropolitana di Milano;

c) il presidente della Conferenza dei presidenti delle comunità montane lombarde;

d) il presidente dell'Associazione nazionale comuni italiani della Lombardia (ANCI Lombardia);

e) il presidente dell'Unione nazionale comuni comunità enti montani - delegazione regionale della Lombardia (UNCEM Lombardia);

f) due sindaci per i comuni appartenenti alla Città metropolitana di Milano, di cui un sindaco di comune con popolazione inferiore ai quindicimila abitanti;

g) un sindaco per ogni provincia, ovvero due, di cui un sindaco di comune con popolazione inferiore ai cinquemila abitanti, per ogni provincia con popolazione superiore a settecentocinquantamila abitanti.

3. La composizione del CAL in caso di riunione per l'analisi e la valutazione delle politiche regionali, di cui all'articolo 54, commi 8 e 9, dello Statuto, è integrata da:

a) il presidente del Comitato lombardo di coordinamento universitario;

b) il presidente di Unioncamere Lombardia;

c) un rappresentante espresso dal Tavolo permanente di consultazione con i soggetti del terzo settore, istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera m), della legge regionale 12 marzo 2008, n. 3 (Governo della rete degli interventi e dei servizi alla persona in ambito sociale);

d) un rappresentante dell'organizzazione sindacale regionale con il maggior numero di iscritti in Lombardia.

4. Il CAL dura in carica per l'intera legislatura regionale. I componenti restano in carica sino al giorno antecedente la seduta di insediamento del nuovo CAL.

5. I componenti del CAL di cui ai commi 2 e 3 decadono dalla carica al termine del rispettivo mandato. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale provvede all'integrazione della composizione del CAL con propria deliberazione entro trenta giorni dalla accertata cessazione della carica. Per l'integrazione dei componenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono riconvocate le assemblee dei sindaci della Città metropolitana di Milano e delle province lombarde di cui all'articolo 4, comma 1.';

c) l'articolo 3 è abrogato;

d) l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

'Art. 4

(Elezioni dei rappresentanti comunali del CAL)

1. I rappresentanti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere f) e g), sono eletti rispettivamente in base alle preferenze espresse dalle assemblee dei sindaci della Città metropolitana di Milano e di ogni provincia lombarda, composte come indicato dall'articolo 1, comma 56, della legge 56/2014. Ogni sindaco può esprimere una sola preferenza per ogni votazione.

2. Risultano eletti i sindaci che nelle rispettive votazioni hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il sindaco più giovane di età. I risultati ottenuti dalle singole assemblee sono trasmessi al Presidente del Consiglio regionale.

3. I presidenti della province lombarde e il sindaco della Città metropolitana di Milano attuano gli adempimenti necessari per le finalità del presente articolo, entro i termini indicati dal Presidente del Consiglio regionale.';

e) il comma 1 dell'articolo 6 è sostituito dal seguente:

'1. Il presidente del CAL, scelto tra i componenti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere a),b), f) e g), è eletto dall'assemblea nella composizione di cui all'articolo 2, comma 2, a maggioranza dei due terzi dei componenti, nella seduta di insediamento.';

f) all'articolo 7 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 2 dell'articolo 7 è sostituito dal seguente:

'2. L'ufficio di presidenza è eletto, in un'unica seduta, dall'assemblea nella composizione di cui all'articolo 2, comma 2, ed è composto da sette componenti, incluso il presidente del CAL. È garantita, ove possibile, la rappresentanza di tutte le tipologie di enti di cui all'articolo 2, comma 2, e di entrambi i generi, in applicazione dell'articolo 11, comma 3, dello Statuto d'autonomia della Lombardia.';

2) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente comma:

'5 bis. In casi di particolare urgenza o di comprovata impossibilità a convocare l'assemblea, qualora il CAL debba procedere a designazioni che non prevedano oneri di spesa, può deliberare l'ufficio di presidenza del CAL.';

g) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modifiche:

1) il comma 4 è sostituito dal seguente:

'4. Le funzioni di componente del CAL sono delegabili per la provincia e per la Città metropolitana di Milano, rispettivamente, ad un consigliere provinciale o metropolitano delegato; per i comuni e le associazioni, ad un componente dell'organo esecutivo di provenienza.';

2) i commi 5 e 6 sono abrogati;

h) all'articolo 9 è aggiunto il seguente comma:

'1 bis. Il regolamento interno prevede la possibilità di convocazione e di svolgimento delle assemblee del CAL con modalità telematiche o informatiche, anche avvalendosi degli uffici territoriali regionali.';

i) dopo l'articolo 9 è inserito il seguente:

'Art. 9 bis. (Rimborso spese)

1. Ai componenti del CAL è corrisposto, per ogni giornata di seduta, compresa quella dell'ufficio di presidenza del CAL, un rimborso delle spese di viaggio dalla sede dell'ente di appartenenza, nella seguente misura:

a) costo del biglietto, in caso di utilizzo del trasporto pubblico;

b) un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, in caso di utilizzo di mezzi propri.';

j) all'articolo 11 è aggiunto il seguente comma:

'5 bis. L'articolo 54, comma 4, dello Statuto trova applicazione unicamente per i progetti di legge previsti dall'articolo 54, comma 2, dello Statuto medesimo.';

k) dopo l'articolo 11 è inserito il seguente:

'Art. 11 bis. (Parere ai sensi dell'art. 116, terzo comma, della Costituzione)

1. Il CAL esprime parere obbligatorio non vincolante sulle iniziative della Regione volte ad ottenere ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia come previsto dall'articolo 116, terzo comma, della Costituzione.

2. Il parere di cui al comma 1 deve essere chiesto al CAL prima della conclusione dell'intesa con lo Stato, di cui all'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia.

3. Il CAL può esprimere un parere anche in occasione della presentazione dell'iniziativa di cui all'articolo 14, comma 3, lettera g), dello Statuto d'autonomia.

4. I pareri di cui ai commi 2 e 3 sono chiesti al CAL dal Presidente del Consiglio regionale e sono espressi nei termini indicati nella richiesta.

5. In caso di decorrenza dei termini si applica l'articolo 54, comma 3, dello Statuto d'autonomia.';

l) l'articolo 12 è sostituito dal seguente:

'Art. 12. (Norma finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del CAL, di cui all'articolo 8, comma 1, e limitatamente al personale di ruolo del Consiglio regionale, di cui all'articolo 8, comma 3, nonché dell'articolo 9 bis, si provvede con le risorse annualmente stanziate dalla Missione 01 'Servizi istituzionali e generali, di gestione e di controllo' - Programma 01 'Organi istituzionali' - Titolo 1 'Spese correnti' del bilancio regionale, nell'ambito del contributo di funzionamento al Consiglio regionale per l'esercizio finanziario 2019 e successivi (Funzionamento Consiglio regionale).';

m) l'articolo 13 è abrogato;

n) i commi 1, 3 e 4 dell'articolo 14 sono abrogati;

o) l'articolo 15 è abrogato; sono fatti salvi gli effetti prodotti dall'articolo abrogato.

 

     Art. 2. (Adeguamento del Regolamento interno del CAL)

1. Il regolamento interno del CAL, previsto all'articolo 9 della legge regionale 22/2009, è adeguato alle disposizioni della presente legge entro novanta giorni dalla data di insediamento del nuovo CAL.