§ 2.1.236 - L.R. 16 febbraio 2004, n. 2.
Modifiche a leggi regionali in materia di sanità.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:2. sviluppo sociale
Capitolo:2.1 assistenza sanitaria
Data:16/02/2004
Numero:2

§ 2.1.236 - L.R. 16 febbraio 2004, n. 2. [1]

Modifiche a leggi regionali in materia di sanità.

(B.U. 19 febbraio 2004, n. 8 – 1 suppl. ord.).

 

Art. 1. (Modifiche alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali)).

     1. Alla legge regionale 11 luglio 1997, n. 31 (Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali) sono apportate le seguenti modifiche:

     a) al comma 1 dell’articolo 1, dopo le parole: “la Regione” è aggiunto il seguente periodo:

     “, riconoscendo la piena parità dei diritti e dei doveri tra soggetti erogatori a contratto a carico del servizio sanitario regionale,”;

     b) dopo il comma 7 dell’articolo 2 sono inseriti i seguenti:

     “7 bis. La Direzione Generale Sanità, in situazioni di particolare rilevanza ed impatto sul sistema sanitario regionale, può procedere ad effettuare le attività di controllo sulle strutture e sulle attività di cui al comma 7, avvalendosi direttamente del personale e delle risorse delle Aziende sanitarie regionali.

     7 ter. L’attivazione del controllo eccezionale di cui al comma 7 bis, nonché gli esiti di tale attività, sono comunicati dalla Direzione Generale Sanità ai Direttori delle Aziende sanitarie interessate, anche ai fini dell’assunzione dei provvedimenti di rispettiva competenza.”;

     c) i commi 1 e 2 dell’articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

     “1. Le aziende ospedaliere definite di rilievo nazionale e già costituite alla data del 1 gennaio 1998 conservano la loro natura giuridica. Conservano altresì la loro natura giuridica di aziende ospedaliere di interesse regionale quelle già costituite alla data del 31 dicembre 2003.

     2. Il Consiglio regionale può costituire, modificare o estinguere aziende ospedaliere di interesse regionale sulla base della sussistenza o meno dei seguenti requisiti:

     a) organizzazione dipartimentale;

     b) adozione dei sistemi di contabilità economico patrimoniale dei centri di costo secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale;

     c) disponibilità del patrimonio adeguato allo scopo di svolgere le attività istituzionali”;

     d) dopo il comma 2 dell’articolo 3 è inserito il seguente:

     “2 bis. Ai fini di cui al comma 2, si tiene conto dei seguenti criteri:

     a) indici di funzionalità del singolo presidio o dei diversi presidi dell’azienda ospedaliera in termini quantitativi e qualitativi;

     b) indici di attrazione e dispersione per territorio di riferimento, con attenzione ai processi di qualità avanzata;

     c) collocazione geografica del presidio e della struttura sanitaria con riferimento a ottimali criteri di accesso dell’utenza;

     d) valore aggiunto per la riqualificazione della rete ospedaliera”;

     e) dopo l’articolo 3 è inserito il seguente:

     “Art. 3 bis. (Trasferimenti).

     1. Il Consiglio regionale può trasferire agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico risultanti dalle trasformazioni di cui all’articolo 42 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), le proprie aziende ospedaliere, in tutto o in parte.

     2. Ai trasferimenti si applicano l’articolo 3, commi 1 e 2, della presente legge e l’articolo 5, commi 1, 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell’articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421)”;

     f) i commi 1 e 2 dell’articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

     “1. Nel rispetto dei propri fini istituzionali, nonché dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione vigente, la Regione, acquisito il parere dei Rettori delle Università, sulla base di linee guida regionali, stipula appositi protocolli con le singole Università con sede sul territorio regionale.

     2. I protocolli sono definiti dalla Giunta regionale e finalizzati a definire l’apporto delle facoltà di medicina e chirurgia alle attività assistenziali, presso i soggetti pubblici e privati accreditati del territorio regionale nel pieno rispetto dei principi di programmazione sanitaria regionale e dei principi sanciti nella carta dei diritti sanitari del cittadino, approvata con decreto del presidente del consiglio dei ministri 19 maggio 1995 (Schema generale di riferimento della carta dei servizi pubblici sanitari)”;

     g) al comma 3 dell’articolo 12 le parole “fino al raggiungimento degli indici programmatori definiti dalla normativa nazionale e regionale ad avvenuta approvazione del piano socio sanitario regionale” sono sostituite dalle parole “nel rispetto degli indici programmatori definiti dal piano socio sanitario regionale in coerenza con la normativa nazionale e regionale”;

     h) dopo il comma 5 dell’articolo 12 è inserito il seguente:

     “5 bis. La Giunta regionale verifica annualmente, sulla base dei rapporti instaurati ai sensi del comma 5, il mantenimento degli indici programmatori di fabbisogno sanitario”.

 

Art. 2. (Modifiche alla legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale)).

     1. Alla legge regionale 17 dicembre 2001, n. 26 (Modifiche ed integrazioni a disposizioni legislative a supporto della manovra di finanza regionale) è apportata la seguente modifica:

     a) il comma 3 dell’articolo 4 è sostituito dal seguente:

     “3. Le assunzioni di personale a tempo determinato e indeterminato, da parte delle aziende sanitarie pubbliche, sono subordinate all’approvazione, da parte della Giunta regionale, di un piano annuale presentato dall’azienda. Ai fini dell’approvazione la Giunta regionale tiene conto del fabbisogno complessivo e dei processi riorganizzativi delle aziende interessate, nonché dei vincoli di bilancio.”.

 

Art. 3. (Modifiche alla legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona)).

     1. Alla legge regionale 24 marzo 2003, n. 3 (Modifiche a leggi regionali in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi alla persona) è apportata la seguente modifica:

     a) dopo il comma 7 dell’articolo 4, è inserito il seguente:

     “7 bis. Il Consiglio regionale, nei limiti delle risorse disponibili, può finanziare piani di ristrutturazione e ottimizzazione gestionale presentati dai membri fondatori della fondazione nella misura massima corrispondente al disavanzo dell’azienda trasformata o afferita, quale accertato al momento della trasformazione o conferimento, e per il periodo di durata del piano stesso, teso al recupero degli equilibri economici e operativi.”.

 

Art. 4. (Commissione sanitaria per la valutazione di parte terza dei trapianti di rene e di fegato tra persone viventi).

     1. Nel rispetto della legislazione vigente riguardante il trapianto di rene e di fegato tra persone viventi e in ottemperanza a quanto disposto dalla legge 28 marzo 2001, n. 145 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa per la protezione dei diritti dell’uomo e della dignità dell’essere umano riguardo all’applicazione della biologia e della medicina), è istituita la commissione sanitaria per la valutazione di parte terza dei trapianti di rene e di fegato tra persone viventi. Le spese per il suo funzionamento sono a carico del servizio sanitario regionale.

 

Art. 5. (Entrata in vigore).

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lombardia.


[1] Abrogata dall'art. 133 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 33.