§ 5.1.24 - L.R. 8 aprile 1995, n. 19.
Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:5. finanza e contabilità
Capitolo:5.1 tributi regionali
Data:08/04/1995
Numero:19


Sommario
Art. 1.  (Istituzione dell'addizionale regionale).
Art. 2.  (Accertamento, liquidazione, riscossione e rimborsi dell'addizionale).
Art. 3.  (Rinvio).
Art. 4.  (Norma finanziaria).
Art. 5.  (Norma transitoria).
Art. 6.  (Norme modificate e abrogate).
Art. 7.  (Clausola d'urgenza).


§ 5.1.24 - L.R. 8 aprile 1995, n. 19. [1]

Istituzione dell'addizionale regionale sull'ammontare dei canoni statali relativi alle utenze di acqua pubblica.

(B.U. 11 aprile 1995, n. 15 - 2° suppl. ord.).

 

Art. 1. (Istituzione dell'addizionale regionale).

     1. Ai sensi dell'art. 18, comma quarto, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 è istituita, a decorrere dall'1 gennaio 1994, l'addizionale regionale sul canone per le utenze di acqua pubblica nella misura del 10% dell'ammontare del canone annuo statale per le categorie di utenze definite a norma dell'art. 6 del r.d. 11 dicembre 1933, n. 1775.

 

     Art. 2. (Accertamento, liquidazione, riscossione e rimborsi dell'addizionale). [2]

     1. All'accertamento, liquidazione e riscossione dell'addizionale regionale provvedono gli uffici regionali competenti alla riscossione del canone di concessione.

     2. L'addizionale di cui all'articolo 1 è dovuta contestualmente al canone, o ad ogni rateo di esso, e con le medesime modalità.

     3. In materia di riscossione coattiva, decadenza e rimborsi, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5 della legge regionale 15 dicembre 1971, n. 2 (Istituzione dei tributi propri della Regione Lombardia) e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 3. (Rinvio).

     1. Per quanto non previsto dalla presente legge si estendono le norme dello Stato - in quanto applicabili - che regolano i canoni relativi alle utenze di acqua pubblica.

 

     Art. 4. (Norma finanziaria).

     1. All'introito dell'addizionale regionale al canone per le utenze di acqua pubblica di cui al precedente art. 1 si provvede con il capitolo 1.1.201 del bilancio regionale, la cui descrizione è cosi modificata «Imposta regionale sulle concessioni statali di beni del demanio e del patrimonio indispensabile ed addizionale regionale sui canoni demaniali».

 

     Art. 5. (Norma transitoria).

     1. L'addizionale regionale di cui alla presente legge dovuta per l'anno 1994 dai titolari di concessioni per utenze di acqua pubblica dovrà essere versata all'atto del rinnovo del pagamento del canone e dell'addizionale regionale accertati e liquidati per l'anno 1995.

     2. Qualora non si proceda a detto rinnovo per cessazione dell'atto di concessione, il pagamento dell'addizionale regionale per l'anno 1994 o rateo di essa dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla cessazione dell'atto di concessione.

 

     Art. 6. (Norme modificate e abrogate).

     1. [3].

     2. E' abrogata la legge regionale 16 maggio 1986, n. 14.

 

     Art. 7. (Clausola d'urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 43 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della regione Lombardia.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 6 della L.R. 29 giugno 2009, n. 10.

[2] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 17 dicembre 2001, n. 26.

[3] Sostituisce l'art. 3 della L.R. 15 dicembre 1971, n. 2.