§ 4.4.268 - R.R. 21 novembre 2011, n. 5.
Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:4. assetto del territorio
Capitolo:4.4 tutela dell'ambiente
Data:21/11/2011
Numero:5


Sommario
Art. 1.  (Oggetto)
Art. 2.  (Procedure per la valutazione di impatto ambientale)
Art. 3.  (Procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA)
Art. 4.  (Procedure per l’espressione del parere regionale nella VIA statale)
Art. 5.  (Istituzione della Commissione istruttoria regionale per la VIA e disposizioni relative agli esperti di cui all’art. 3, comma 2 - bis, l.r. 5/2010)
Art. 6.  (Elenco dei procedimenti di carattere paesistico-ambientale da coordinare)
Art. 7.  (Procedure di valutazione e di pianificazione territoriale)
Art. 8.  (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori)
Art. 9.  (Atti amministrativi inapplicabili)
Art. 10.  (Partecipazione di ARPA Lombardia alle procedure e modalità di avvalimento dell’Agenzia da parte degli enti locali)
Art. 11.  (Controlli)
Art. 12.  (Norme transitorie e finali)


§ 4.4.268 - R.R. 21 novembre 2011, n. 5. [1]

Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale)

(B.U. 30 novembre 2011, n. 48 Suppl.)

 

Art. 1. (Oggetto)

1. Il presente regolamento, in attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 5 (Norme in materia di valutazione di impatto ambientale):

a) istituisce la Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale (di seguito denominata Commissione), di cui all’articolo 3, comma 2, della l.r. 5/2010, e ne definisce composizione, compiti e tempi delle relative attività;

b) determina il numero, la durata dell’incarico e le modalità di avvalimento degli esperti di cui all’art. 3, comma 2 bis, della l.r. 5/2010;

c) stabilisce i criteri di calcolo degli oneri istruttori di cui all’articolo 3, comma 5, della l.r. 5/2010;

d) stabilisce le modalità di avvalimento dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente (ARPA Lombardia) da parte delle autorità competenti in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA) e verifica di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della l.r. 5/2010;

e) individua le modalità per l’espressione del parere della Regione nell’ambito della procedura di VIA in sede statale riguardante i progetti da realizzarsi sul territorio lombardo, ai sensi dell’articolo 11, della l.r. 5/2010;

f) individua i procedimenti di carattere paesistico – ambientale da coordinare con le procedure in materia di VIA, ai sensi dell’articolo 4, comma 3, della l.r. 5/2010;

g) disciplina le modalità di attuazione ed applicazione delle disposizioni in materia di VIA e di assoggettabilità a VIA da parte delle autorità competenti in materia di VIA individuate dall’articolo 2 della l.r. 5/2010, e in particolare:

1. specifica le procedure per la VIA;

2. specifica le procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA;

3. coordina le procedure di valutazione e quelle di pianificazione territoriale;

4. individua gli atti amministrativi che non trovano più applicazione per effetto dell’entrata in vigore del presente regolamento;

5. stabilisce le modalità di svolgimento dei controlli nelle procedure di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.

 

     Art. 2. (Procedure per la valutazione di impatto ambientale)

1. Le autorità competenti, di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2010, assicurano che la procedura diretta alla decisione finale circa la compatibilità ambientale di un determinato progetto sia svolta secondo forme e modi previsti dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento e, per quanto non espressamente disciplinato a livello regionale, dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.

2. La procedura di cui al presente articolo è schematizzata in apposito grafo, pubblicato sul sito web di cui all’articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2010. Il grafo, al fine di rappresentare a titolo ricognitivo tutte le fasi e i tempi della procedura, è redatto e aggiornato sulla base di quanto previsto dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.

3. L’istruttoria della procedura di VIA di competenza regionale,

compresa l’adozione del provvedimento finale di valutazione, è svolta dalla struttura regionale competente in materia di VIA, con il supporto tecnico-scientifico della Commissione di cui al successivo articolo 5, secondo le modalità ivi previste.

4. La fase di consultazione con l’autorità competente in materia di VIA, per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e per la disamina del procedimento di autorizzazione necessario per la realizzazione ed esercizio del progetto definitivo, è condotta sulla base della seguente documentazione fornita dal proponente:

a) progetto preliminare; per i progetti di riassetto e sviluppo di aree urbane, il livello di progettazione corrispondente alla pianificazione urbanistica attuativa;

b) studio preliminare ambientale;

c) stima degli impatti ambientali attesi;

d) piano di lavoro per la redazione dello studio di impatto ambientale.

5. La fase di cui al comma 4, nella quale l’autorità competente ha facoltà di coinvolgere anche gli enti pubblici interessati, si conclude entro sessanta giorni dalla sua apertura e deve portare:

a) alla definizione delle condizioni per l’elaborazione del progetto definitivo e dello studio di impatto ambientale;

b) all’esame delle varie alternative;

c) alla verifica di eventuali elementi di incompatibilità e delle condizioni per ottenere, nella successiva VIA, i necessari atti di consenso, senza pregiudizio per gli atti del successivo procedimento di valutazione.

6. La documentazione necessaria per l’istanza di VIA è depositata presso l’autorità competente e presso il/i comune/i, la/le provincia/e dove è localizzato il progetto nonché presso gli enti sul territorio dei quali sono configurabili potenziali impatti ambientali, seguendo le indicazioni fornite nella apposita sezione «documentazione» del sito web di cui al comma 2. In particolare, è fornita una copia in formato elettronico, secondo le modalità previste per la sua pubblicazione sul sito web, nonché una copia cartacea. In caso di progetto di opera lineare interessante il territorio di più comuni, la documentazione cartacea depositata presso ciascun comune può essere limitata agli aspetti rilevanti per il territorio del comune stesso.

7. La verifica, da parte dell’autorità competente, della completezza della documentazione presentata comprende anche la verifica dell’avvenuto versamento degli oneri istruttori, secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 8 ed in conformità a quanto stabilito dall’articolo 3, commi 5 e 6, della l.r. 5/2010.

8. La pubblicazione a mezzo stampa, a cura e spese del proponente, della notizia della presentazione dell’istanza e dell’avvenuto deposito della documentazione di VIA su un quotidiano a diffusione regionale o provinciale costituisce avvio formale della procedura di VIA anche ai fini della decorrenza dei termini.

9. L’istruttoria comprende lo svolgimento del sopralluogo istruttorio, eventualmente in contestualità alla prima seduta della conferenza di servizi istruttoria.

10. La determinazione finale della conferenza di servizi istruttoria consiste nella presa d’atto delle risultanze istruttorie.

11. L’eventuale provvedimento negativo è preceduto dalla comunicazione di cui all’articolo 10-bis, della legge 7 agosto 1990 n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

12. La decisione viene resa nota mediante:

a) pubblicazione, da parte dell’autorità competente, del provvedimento emanato sul sito web di cui al comma 2;

b) invio al proponente del provvedimento emanato;

c) pubblicazione del provvedimento, per estratto, sul BURL.

13. Per i progetti di derivazione di acqua pubblica, ferma restando la disciplina del rapporto tra il procedimento di concessione di derivazione e il procedimento di VIA, come disciplinato dal regolamento di cui all’articolo 52, comma 1, lettera c), della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), alla presentazione dell’istanza di VIA devono essere attivate le ulteriori procedure di autorizzazione o anche di approvazione riferite al progetto.

14. In caso di richiesta da parte dell’autorità competente di integrazioni alla originaria documentazione presentata dal proponente, queste sono inviate dal proponente alla autorità competente nonché a tutti gli enti che prendono parte alla conferenza di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 5/2010.

15. Gli oneri di cui al comma 7, una volta decorso il termine previsto per la fase di verifica della completezza della documentazione, non sono ripetibili in caso di ritiro della domanda.

16. Qualora in sede di conferenza di servizi emergano elementi ostativi al rilascio della approvazione o di una autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto, non si dà ulteriore corso al procedimento di VIA ai sensi dell’articolo 4, comma 6, della l.r. 5/2010. L’autorità competente all’autorizzazione o all’approvazione cui l’elemento ostativo si riferisce procede ai sensi dell’art. 10 bis, l. 241/1990, sulla base della proposta di rigetto verbalizzata nella conferenza di servizi. Il conseguente provvedimento è comunicato senza indugio ai partecipanti alla conferenza dei servizi per l’assunzione delle determinazioni di competenza.

 

     Art. 3. (Procedure per la verifica di assoggettabilità a VIA)

1. Le autorità competenti, di cui all’articolo 2 della l.r. 5/2010, assicurano che la procedura diretta alla decisione finale circa la verifica di assoggettabilità a VIA di un determinato progetto sia svolta secondo forme e modi previsti dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento e, per quanto non espressamente disciplinato a livello regionale, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.

2. La procedura di cui al presente articolo è schematizzata in apposito grafo pubblicato sul sito web di cui all’articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2010. Il grafo, al fine di rappresentare a titolo ricognitivo tutte le fasi e i tempi della procedura, è redatto e aggiornato sulla base di quanto disposto dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.

3. Nel caso di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale di cui all’articolo 2, comma 1, lettera a), della l.r. 5/2010, il responsabile del procedimento è il dirigente della struttura regionale competente all’adozione dell’atto, comunque denominato, di autorizzazione, approvazione, parere, nulla osta, assenso, concertazione o intesa di cui all’articolo 4, comma 9, della l.r. 5/2010. Nei casi in cui alla Regione non competa l’assunzione di alcuno degli atti di autorizzazione o anche di approvazione di cui al presente comma, il responsabile del procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale è il dirigente della struttura regionale competente in materia di VIA.

4. Gli enti locali hanno autonomia organizzativa per l’espletamento della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, fermo restando il rispetto dell’articolo 6, comma 1, della l.r. 5/2010.

5. La documentazione necessaria per l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA è depositata presso l’autorità competente e presso il/i comune/i, la/le provincia/e dove è localizzato il progetto nonché gli enti sul territorio dei quali sono configurabili potenziali impatti ambientali, seguendo le indicazioni fornite nella apposita sezione «documentazione» del sito web di cui al comma 2. In particolare, è fornita una copia in formato elettronico, secondo le modalità previste per la sua pubblicazione sul sito web, nonché una copia cartacea. In caso di progetto di opera lineare interessante il territorio di più comuni, la documentazione cartacea depositata presso ciascun comune può essere limitata agli aspetti rilevanti per il territorio del comune stesso.

6. La decisione viene resa nota mediante:

a) pubblicazione, da parte dell’autorità competente, del provvedimento emanato sul sito web di cui al comma 2;

b) invio al proponente del provvedimento emanato;

c) pubblicazione di avviso sintetico sul BURL.

7. Nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA, l’autorità competente può disporre l’indizione di una conferenza di servizi istruttoria qualora, sulla base dei pareri e delle osservazioni eventualmente pervenuti, rileva la necessità di esaminare contestualmente i diversi interessi coinvolti.

8. Gli oneri versati secondo le indicazioni di cui al successivo articolo 8 ed in conformità a quanto stabilito dall’articolo 3, commi 5 e 6, della l.r. 5/2010, non sono ripetibili in caso di ritiro della domanda.

9. Qualora in sede di istruttoria della procedura di verifica di VIA emergano elementi ostativi al rilascio della approvazione o di una autorizzazione necessaria per la realizzazione del progetto, per la quale il proponente abbia già presentato istanza, non si dà ulteriore corso al procedimento di verifica per ragioni di economicità dell’azione amministrativa. L’autorità competente all’autorizzazione o all’approvazione cui l’elemento ostativo si riferisce procede ai sensi dell’art. 10 bis, l. 241/1990, sulla base della proposta di rigetto verbalizzata nella conferenza di servizi. Il conseguente provvedimento è comunicato ai partecipanti alla conferenza dei servizi per l’assunzione delle determinazioni di competenza.

10. Qualora il provvedimento finale di competenza regionale non determini l’assoggettabilità a VIA, le eventuali prescrizioni riguardanti il monitoraggio ambientale, espressamente contenute nello stesso, comportano l’obbligo per il proponente di predisporre uno specifico piano di monitoraggio ambientale che dovrà essere ripreso dal quadro prescrittivo dei successivi atti di autorizzazione o approvazione. Entro trenta giorni dall’emanazione del provvedimento finale il proponente trasmette tale piano ad ARPA Lombardia che, per conto della Regione, ne concorda i contenuti.

 

     Art. 4. (Procedure per l’espressione del parere regionale nella VIA statale)

1. L’espressione del parere regionale, di cui all’articolo 11 della l.r. 5/2010, è formalizzata con deliberazione della Giunta Regionale a seguito delle seguenti attività:

a) individuazione da parte della Struttura regionale competente in materia di VIA, con lettera di invito, degli enti di cui ai commi 10 e 11 dell’articolo 2 della l.r. 5/2010, che hanno titolo a partecipare al procedimento per l’espressione del parere regionale;

b) svolgimento di una fase istruttoria regionale che prevede:

1) riunione tecnico-istruttoria, finalizzata alla illustrazione del progetto e dei contenuti dello studio di impatto ambientale da parte del proponente alla Commissione ed agli enti di cui alla lettera a);

2) svolgimento del sopralluogo istruttorio regionale e raccolta dei pareri degli enti di cui alla lettera a);

3) analisi delle osservazioni pervenute;

4) eventuale proposta all’autorità competente statale di richiesta di documentazione integrativa al proponente;

5) acquisizione delle valutazioni tecnico-istruttorie della Commissione.

2. La procedura di cui al presente articolo è schematizzata in apposito grafo pubblicato sul sito web di cui all’articolo 7, comma 4, della l.r. 5/2010. Il grafo, al fine di rappresentare a mero titolo ricognitivo tutte la fasi e i tempi del procedimento, è redatto e aggiornato sulla base di quanto disposto dalla l.r. 5/2010, dal presente regolamento, dal d.lgs. 152/2006 e dalle ulteriori disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia.

 

     Art. 5. (Istituzione della Commissione istruttoria regionale per la VIA e disposizioni relative agli esperti di cui all’art. 3, comma 2 - bis, l.r. 5/2010)

1. Per le valutazioni inerenti le procedure in materia di VIA per le quali la Regione è autorità competente ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, della l.r. 5/2010, è istituita la «Commissione istruttoria regionale per la valutazione di impatto ambientale».

2. Sono componenti della Commissione il direttore generale della direzione regionale cui appartiene la struttura competente in materia di VIA, che la presiede, nonché un rappresentante delle direzioni regionali per ciascuno dei seguenti ambiti:

a) energia e reti tecnologiche;

b) prevenzione dell’inquinamento atmosferico;

c) rumore e altri agenti fisici;

d) attività estrattive;

e) rischi industriali;

f) bonifiche;

g) risorse idriche;

h) pianificazione e programmazione territoriale;

i) difesa del suolo e assetto idrogeologico;

j) paesaggio.

3. Sono altresì componenti della Commissione un rappresentante per ognuna delle seguenti strutture regionali o enti del sistema regionale, di cui all’Allegato A1 della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 - Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2007):

a) la/le sedi territoriali regionali (STER) interessate a livello territoriale;

b) Arpa lombardia;

c) ERSAF;

d) la/le ASL territorialmente competenti.

4. Alla formale costituzione della Commissione provvede, con decreto, il direttore generale della direzione regionale cui appartiene la struttura competente in materia di VIA, sulla base dei nominativi segnalati dalle direzioni regionali di cui al comma 2 nonché dalle strutture e dagli enti di cui al comma 3. La composizione della Commissione può comunque essere integrata per singoli procedimenti, da parte del direttore generale di cui al presente comma, con ulteriori rappresentanti delle direzioni regionali in relazione a particolari tipologie progettuali o a specifiche necessità istruttorie.

5. La Commissione svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) supporto all’autorità competente regionale, nell’ambito della fase di consultazione di cui all’art. 2, comma 4, partecipando ad incontri con il proponente e gli enti locali interessati dalla procedura di VIA di competenza regionale, contribuendo alla definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale e del piano di monitoraggio ambientale;

b) partecipazione alle fasi della procedura di VIA di competenza regionale mediante formulazione di un parere specialistico ad esito della valutazione della documentazione depositata dal proponente al momento dell’istanza o successivamente a seguito di eventuali integrazioni e di quanto emerso nella istruttoria regionale;

c) supporto alla autorità competente regionale, nell’ambito della procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale, mediante la formulazione di parere specialistico a norma dell’articolo 6, comma 2, lettera b), della l.r. 5/2010, solo qualora espressamente richiesto dall’autorità competente;
d) supporto all’autorità competente regionale, nell’ambito delle procedure sanzionatorie di cui alla deliberazione della giunta regionale del 24 marzo 2010, n. 8/11516 (Aggiornamento alla l.r. n. 5/2010 dell’allegato 1 alla d.g.r. 10564/2009 relativa alle modalità applicative delle disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle procedure di valutazione di impatto ambientale e di verifica di assoggettabilità a VIA), per quanto concerne l’istruttoria tecnica atta alla definizione della sanzione.

6. Fuori dai casi di cui all’articolo 3, comma 4, l.r. 5/10 e all’articolo 10 del presente regolamento, i piccoli comuni di cui alla l.r. 11/2004, possono richiedere supporto tecnico-amministrativo all’autorità regionale competente in materia di VIA, la quale può avvalersi, a tal fine, della Commissione.

7. I pareri della Commissione, non vincolanti per l’autorità competente, che può motivatamente discostarsene, sono resi entro e non oltre trenta giorni dalla formale richiesta da parte dell’autorità competente stessa nell’ambito delle procedure regionali di cui agli articoli 2, 3, 4 e 11 del presente regolamento, nonché di quelle di cui agli articoli 9 e 15 della l.r. 5/2010, e comunque secondo la tempistica dettata dai lavori della conferenza di servizi istruttoria, di cui all’articolo 4, comma 3, della l.r. 5/2010.

8. L’ASL territorialmente competente, quale componente della Commissione, fornisce il proprio supporto tecnico scientifico in merito alle ricadute sulla salute della popolazione, nelle diverse fasi procedurali della valutazione e nelle azioni propedeutiche e successive alla procedura vera e propria, con particolare riferimento alle fasi di cui alle lettere da a) a d) del comma 5.

9. Nel caso in cui un progetto interessi il territorio di più ASL, la direzione regionale competente in materia di sanità assicura il necessario supporto mediante attività di indirizzo e coordinamento nonché mediante l’organizzazione di interventi formativi per gli operatori del servizio sanitario regionale.

10. Il presidente della Commissione individua quale relatore l’istruttore dell’autorità competente o, qualora richiesto dalla complessità della fattispecie, costituisce una sottocommissione composta dall’istruttore stesso e da uno o più componenti la Commissione. La sottocommissione può essere supportata, nelle materie di specifico interesse, dagli esperti di cui al comma 11. Il parere della Commissione per la VIA, sotto forma di relazione nella quale sono esposte le risultanze istruttorie, è approvato a maggioranza dei componenti presenti.

11. La Giunta Regionale, ai sensi dell’ art. 3, comma 2 bis, della l.r. 5/2010, individua con propria deliberazione, sulla base di idoneo curriculum attestante l’attività professionale, un numero massimo di dieci esperti, dotati di specifiche competenze progettuali-ambientali, economiche e giuridiche in una o più delle seguenti materie:

a) procedimento amministrativo, valutazioni economiche e costi-benefici;

b) agricoltura e allevamento;

c) industria energetica;

d) industria estrattiva;

e) impianti industriali;

f) trasformazioni territoriali, infrastrutture per la mobilità e traffico veicolare;

g) derivazioni idriche, opere idrauliche, impianti di depurazione,

acque superficiali e sotterranee, rischio idrogeologico;

h) rifiuti;

i) paesaggio;

j) ecosistemi, flora, fauna;

k) emissioni in atmosfera;

l) bonifiche di terreni inquinati;

m) agenti fisici;

n) salute pubblica.

12. Per il conferimento degli incarichi agli esperti si provvede previa pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione e sono rispettate le cause di incompatibilità di cui all’art. 6, l.r. 10 dicembre 2008, n. 32 «Disciplina delle nomine e designazioni della Giunta Regionale e del presidente della Regione». Non possono esercitare le attività connesse all’incarico coloro che si trovano in conflitto di interesse con riferimento all’incarico stesso e in particolare i soggetti che abbiano un interesse di carattere imprenditoriale, commerciale o professionale in relazione ai progetti sottoposti alla valutazione della Commissione, né i coniugi, parenti o affini entro il secondo grado.

13. Gli incarichi sono rinnovati ad ogni legislatura regionale e durano sino alla nomina dei nuovi esperti. La Giunta Regionale può disporre in qualsiasi momento la revoca motivata dell’incarico, qualora non ritenga più l’esperto o gli esperti adeguati all’incarico ricoperto, e contestualmente provvedere all’eventuale sostituzione. La Giunta regionale può inoltre disporre la sostituzione degli esperti il cui incarico sia cessato per qualsiasi motivo.

14. Il supporto degli esperti alla Commissione è richiesto, di norma, nei seguenti casi:

a) presenza di osservazioni da parte del pubblico a contenuto tecnico di particolare complessità;

b) presenza di pareri negativi o critici da parte degli enti locali, supportati da elementi tecnici di particolare complessità;

c) necessità di integrazione dell’istruttoria svolta dalla Commissione, dovuta alla complessità delle materie trattate o alla mancanza di specifiche competenze;

d) effettuazione di inchiesta pubblica o di contraddittorio;

e) particolare complessità della decisione di assoggettamento o esclusione dalla procedura di VIA.

15. La Commissione, anche in base a quanto stabilito al comma 14, adotta modalità e criteri di dettaglio in ordine:

a) alla convocazione delle sedute ed allo svolgimento dei lavori;

b) alle fattispecie in cui il presidente della commissione richiede il supporto di uno o più degli esperti di cui al comma 11.

16. Gli esperti di cui al comma 11 sono tenuti a partecipare alle riunioni della Commissione, la cui convocazione deve essere effettuata con congruo anticipo; sono altresì tenuti ad esprimersi, sulle questioni ad essi sottoposte, con un parere da rendersi nel rispetto dei termini di legge per la conclusione del procedimento amministrativo e tenuto conto di quanto previsto al comma 7.

17. Agli esperti che non fanno parte dell’amministrazione regionale e degli enti di cui all’Allegato A1 della l.r. n. 30/2006 è corrisposto, per ogni riunione, un gettone di presenza dell’importo previsto dalla normativa regionale in materia.

 

     Art. 6. (Elenco dei procedimenti di carattere paesistico-ambientale da coordinare)

1. Il procedimento di VIA ed il conseguente provvedimento finale assicurano il coordinamento, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2010, con i seguenti provvedimenti amministrativi:

a) autorizzazione paesaggistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137);

b) valutazione di incidenza, di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche);

c) mutazione di destinazione dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico, di cui al Regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 3267;

d) autorizzazione integrata ambientale, di cui al d.lgs. 152/2006;

e) autorizzazione R.I.R. (Rischio di Incidente Rilevante), di cui al decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334 (Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose);

f) pareri di competenza degli enti gestori dei parchi di cui all’articolo 21, legge regionale 30 novembre 1983, n. 86 (Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale);

g) autorizzazioni alla costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo, di cui alla legge regionale 23 marzo 1998, n. 8 (Norme in materia di costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di ritenuta e dei bacini di accumulo di competenza regionale);

h) ulteriori autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta ed assensi comunque denominati in materia paesistico-ambientale e di beni culturali.

 

     Art. 7. (Procedure di valutazione e di pianificazione territoriale)

1. Al fine di assicurare un’azione amministrativa coordinata tra uffici dell’autorità competente in materia di VIA ed uffici competenti al rilascio dell’autorizzazione alla realizzazione delle opere, si stabilisce quanto segue:

a) fermo restando quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 10, del d.lgs. 152/2006, nel caso di richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA per progetti di opere la cui realizzazione non risulta conforme agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale o ai piani dei parchi e delle riserve regionali, l’istanza di verifica di assoggettabilità a VIA deve essere accompagnata da idonea documentazione attestante l’avvenuto avvio, presso l’autorità competente, del procedimento amministrativo per l’ottenimento della conformità del progetto alla pianificazione urbanistica comunale o ai piani dei parchi e delle riserve regionali, ove questo sia necessario per l’autorizzazione o approvazione del progetto;

b) nel caso di richiesta di VIA, il proponente deve assolvere a tutti gli adempimenti in campo urbanistico richiesti dalla procedura di autorizzazione o di approvazione del progetto oggetto di valutazione.

2. Il coordinamento avviene secondo i principi stabiliti dall’articolo 4 della l. r. 5/2010.

 

     Art. 8. (Quantificazione e calcolo degli oneri istruttori)

1. Ai sensi dell’articolo 3, comma 6, della l.r. 5/2010, l’ammontare del valore delle opere in progetto sul quale determinare il contributo istruttorio dovuto dal proponente ai sensi del comma 5 del medesimo articolo è calcolato come da indicazioni esplicative contenute nell’Allegato A del presente regolamento, prospetto n. 1.

2. Per le istruttorie di VIA, di verifica di assoggettabilità a VIA e della fase preliminare per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, avviate dopo l’entrata in vigore della l.r. 5/2010, l’importo da versare a riconoscimento degli oneri istruttori è determinato sulla base delle percentuali di cui all’Allegato A, prospetto n. 2, da applicarsi al valore complessivo delle opere da realizzare, così come determinate nel progetto definitivo per le istruttorie di VIA e nel progetto preliminare per le istruttorie di verifica di assoggettabilità a VIA nonché per la fase facoltativa di consultazione con l’autorità competente per la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale.

3. Per i procedimenti di competenza regionale, le modalità di versamento delle somme dovute sono definite con decreto del dirigente della struttura competente in materia di VIA.

4. Le autorità competenti diverse dalla Regione provvedono, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, ad idonee misure di pubblicizzazione delle modalità di versamento degli oneri istruttori da parte dei proponenti.

 

     Art. 9. (Atti amministrativi inapplicabili)

1. Per effetto dell’entrata in vigore del presente regolamento, e fatto salvo quanto previsto dall’articolo 14, commi 1 e 8 bis, della l.r. 5/2010, non trovano più applicazione i seguenti atti amministrativi:

a) d.g.r. 28 maggio 2008, n.VIII/7366 «Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di Verifica di VIA (art. 3, c. 3, l.r. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. 8882/2002 - (a seguito di parere della Commissione Consiliare)»;

b) decreto dirigenziale 22 maggio 2008, n. 5307 «Approvazione dell’elenco e dei formati della documentazione tecnico-amministrativa che il proponente è tenuto a presentare all’autorità competente a corredo dell’istanza di valutazione di impatto ambientale regionale o di verifica di assoggettabilità alla procedura di VIA ai sensi del d.lgs. 152/06»;

c) decreto dirigenziale 2 luglio 2001, n. 16043 «Direzione generale territorio e urbanistica - l.r. 2 febbraio 2001, n. 3 - Individuazione delle modalità di versamento delle somme per l’attività istruttoria della procedura di VIA regionale»;

d) d.g.r. 5 febbraio 1999, n. VI/41269 «Semplificazione delle procedure di verifica e di valutazione di impatto ambientale di cui al d.p.r. 12 aprile 1996. Modifica e integrazione della d.g.r. n. 6/39975 del 27 novembre 1998 concernente le modalità organizzative di verifica e di VIA e integrazione della d.g.r. n. 5/40137 del 3 dicembre 1998 concernente gli atti spettanti alla dirigenza della Direzione Generale Urbanistica»;

e) d.g.r. 2 novembre 1998, n. VI/39305 «Approvazione documento circa la ricognizione delle procedure amministrative previste dal d.p.r. 12 aprile 1996 e dalla direttiva del Consiglio del 27 giugno 1985 n. 337/85/CEE»;

f) d.g.r. 25 ottobre 1996, n. VI/19673 «Istituzione, presso il Settore Urbanistica e Territorio, del gruppo di lavoro per l’indirizzo e l’esame degli studi di impatto ambientale relativi ai progetti sottoposti a procedura di valutazione d’impatto ambientale (procedura «C») dal «piano per la difesa del suolo e il riassetto idrogeologico della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como». Attuazione della d.g.r. 2 novembre 1993 n. V/42847»;

g) d.g.r. 7 giugno 1996, n. VI/14095 «Approvazione delle modalità procedurali di attuazione della Procedura A (valutazione di impatto ambientale di livello regionale) e della Procedura B (verifica di applicabilità della procedura di VIA) da applicarsi ai relativi progetti di Piano di Ricostruzione e Sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como (art. 5 della l. 2 maggio 1990, n. 102, e d.p.c.m. 4 dicembre 1992). Istituzione di un apposito Gruppo di lavoro presso l’Unità Operativa Organica VIA del Servizio Programmazione per l’Area degli Interventi sul territorio del Settore Urbanistica e Territorio»;

h) d.g.r. 2 novembre 1993, n. V/42847 «Definizione delle modalità di espressione del parere previsto dal d.p.c.m. n. 377/1988, procedura C, in relazione ai piani di cui agli artt. 3 e 5 della legge n. 102/1990, mediante integrazione alla deliberazione della Giunta regionale n. IV/43984 del 20 giugno 1989 nonché definizione dei rapporti tra gli staff di coordinamento e l’Unità Operativa Organica VIA, ai sensi dell’articolo 3, comma 5° della legge regionale n. 23/1992»;

i) d.g.r. 20 giugno 1989, n. IV/43984 «Attuazione del 2° e 3° comma dell’art. 5 del d.p.c.m. 10 agosto 1988, n. 377. Istituzione di una specifica Unità Operativa Organica ed approvazione della procedura per la raccolta e la valutazione dei progetti per i quali è prevista la pronuncia di compatibilità ambientale» (esecutiva con provvedimento della C.C.A.R. n. spec. 4473/7734 del 11 luglio 1989).

 

     Art. 10. (Partecipazione di ARPA Lombardia alle procedure e modalità di avvalimento dell’Agenzia da parte degli enti locali)

1. ARPA Lombardia assicura alla Regione, nell’ambito della Commissione, il proprio supporto tecnico-scientifico nelle diverse fasi procedurali di competenza regionale di cui al precedente articolo 5, comma 5, e in particolare:

a) supporta l’autorità competente, all’interno dell’istruttoria VIA, nella valutazione del piano di monitoraggio ambientale (PMA);

b) esprime parere sul PMA predisposto dal proponente in base a eventuali prescrizioni in merito contenute nel provvedimento finale di verifica;

c) effettua controlli ambientali con oneri a carico del soggetto controllato, qualora previsto dalla decisione finale dell’autorità competente in materia di VIA o nel piano di monitoraggio;

d) supporta l’autorità competente nella verifica/controllo della corretta attuazione di quanto previsto nel piano di monitoraggio e nella pubblicizzazione dei risultati, con oneri a carico del proponente ai sensi dell’articolo 26, comma 5, della legge regionale 14 agosto 1999, n. 16 (Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente – ARPA), secondo quanto previsto dall’articolo 8, commi 2 e 3, della l.r. 5/2010.

2. Le autorità competenti di cui all’articolo 2, commi 3 e 4 della l.r. 5/2010, qualora prevedano, ai sensi dell’articolo 3, comma 4, della citata legge regionale, di avvalersi del contributo tecnico-scientifico di ARPA Lombardia, lo fanno relativamente alla intera procedura di VIA, ed eventualmente di verifica di assoggettabilità a VIA, secondo quanto previsto al comma 1. A tal fine, entro il termine perentorio del 30 ottobre sono definiti con convenzione i reciproci rapporti tra l’autorità competente e ARPA Lombardia con riguardo all’anno successivo o agli anni successivi. In assenza della convenzione nei termini stabiliti, ARPA Lombardia, in ragione delle attività già previste per l’anno successivo nel programma di lavoro annuale di cui all’articolo 12, comma 1, lettera b), punto 4, della l.r. 16/1999, ha la facoltà di non aderire alla eventuale richiesta di avvalimento dell’autorità competente.

3. Le attività di cui al presente articolo, fatto salvo quanto ivi previsto in merito agli oneri a carico del proponente, non danno luogo ad alcun obbligo di riconoscimento economico da parte delle autorità competenti, ai sensi dell’articolo 26, comma 5, della l.r. 16/1999.

 

     Art. 11. (Controlli)

1. I provvedimenti di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA possono contenere prescrizioni che devono essere espressamente recepite nei successivi provvedimenti di approvazione o autorizzazione del progetto. L’ufficio competente alle successive approvazioni o autorizzazioni del progetto è responsabile del corretto recepimento delle prescrizioni ed è tenuto a vigilare sul loro rispetto, compatibilmente con le competenze ad esso assegnate per legge, anche mediante i soggetti competenti ai controlli in base alle normative vigenti, e comunque a segnalare tempestivamente all’ufficio competente in materia di VIA eventuali inadempimenti di cui abbia avuto notizia.

2. Nel caso in cui le autorità di cui al comma 1, sulla base delle attività di controllo dei propri provvedimenti di approvazione o autorizzazione cui le stesse sono tenute sulla base delle normative vigenti, segnalino eventuali inadempimenti rispetto ai contenuti dei provvedimenti di VIA, l’ufficio competente in materia di VIA attiva le necessarie verifiche ai sensi e per gli effetti dell’articolo 29, comma 3, del d.lgs. 152/06 e dell’articolo 9 della l.r. 5/2010.

3. Le medesime verifiche vengono attivate, a cura dell’autorità competente in materia di VIA, anche in caso di segnalazioni di ARPA e ASL, nell’ambito delle attività di controllo già previste dalle normative vigenti, nonché delle segnalazioni circostanziate di qualsiasi altro soggetto.

4. Per le istanze di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA presentate successivamente al 19 febbraio 2009, il provvedimento di VIA o di verifica di assoggettabilità a VIA stabilisce le modalità con cui viene verificata, a cura dell’autorità competente in materia di VIA, l’ottemperanza alle prescrizioni contenute nel provvedimento stesso, anche con la collaborazione delle autorità competenti alle successive autorizzazioni e approvazioni nonché dei soggetti competenti ai controlli in base alle normative vigenti.

5. Le modalità di cui al presente articolo costituiscono le modalità ordinarie per lo svolgimento delle attività di controllo. Nei casi straordinari, disciplinati ai sensi dell’articolo 8, comma 2, della l.r. 5/2010, l’autorità competente in materia di VIA si avvale delle attività dell’Osservatorio ambientale.

 

     Art. 12. (Norme transitorie e finali)

1. Gli enti locali destinatari del conferimento di competenze, di cui alla l.r. 5/2010, adeguano gli atti di loro competenza a quanto previsto dal presente regolamento entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

2. La Giunta regionale, sentita l’ARPA, le province, UPL e ANCI Lombardia, entro un anno dall’emanazione del presente regolamento, approva con proprie deliberazioni linee guida e criteri tecnici per la redazione degli studi di impatto ambientale nonché per l’istruttoria di VIA e di verifica di assoggettabilità a VIA.

3. In fase di prima applicazione le autorità competenti di cui all’articolo 2, commi 3 e 4 della l.r. 5/2010, possono procedere ai sensi dell’articolo 10, commi 2 e 3 del presente regolamento, tramite apposita convenzione da stipulare con ARPA Lombardia entro e non oltre sessanta giorni dalla sua entrata in vigore.

4. Decorsi tre anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, la documentazione necessaria per l’istanza di VIA e di verifica di VIA è depositata secondo quanto stabilito dagli articoli 23, comma 3, e 20, comma 1, del d.lgs. 152/06. Entro tale termine, gli enti interessati adottano le misure necessarie per garantire ai cittadini l’accesso alla documentazione.

5. A seguito della compiuta definizione della disciplina relativa agli oneri istruttori di cui all’art. 8, gli uffici regionali competenti provvedono ad effettuare i necessari conguagli relativi alle somme versate per l’attività istruttoria di istanze presentate dopo l’entrata in vigore della l.r. 5/2010.

 

 

ALLEGATO A

REGOLAMENTO REGIONALE

«Attuazione della legge regionale 2 febbraio 2010, n.5 (Norme in materia di Valutazione di Impatto Ambientale)»

I prospetti n. 1 e 2, di seguito riportati esplicano la quantificazione ed il calcolo degli oneri istruttori di cui all’art. 8 del presente regolamento.

 

Prospetto n. 1

 

VALORE COMPLESSIVO DELLE OPERE DA REALIZZARE, COMPRENSIVO DI:

COSTO DEI LAVORI RELATIVI A:

−−tutti gli interventi previsti

opere di mitigazione

eventuali opere connesse

oneri per la sicurezza

SPESE GENERALI RELATIVE A:

spese tecniche (progetto, SIA e Piano di Monitoraggio Ambientale)

direzioni lavori

coordinamento della sicurezza

−−consulenze e supporto

pubblicità

rilievi, accertamenti, indagini

verifiche tecniche

analisi ed accertamenti di laboratorio

collaudi (statico, tecnico, amministrativo)

−−allacciamento ai pubblici servizi

Tutte le somme di cui sopra sono da intendersi comprensive di IVA.

Risultano esclusi dal calcolo gli importi destinati alle espropriazioni.

 

Prospetto n. 2

 

Importo delle opere da realizzare (di cui al comma 1)

Procedura di VIA

Procedura di verifica e fase preliminare di consultazione

*Sino a 1,00 M €

1,0 ‰ sino a 1,00 M € (importo minimo € 500)

0,5 ‰ sino a 1,00 M € (importo minimo € 500)

Tra 1,00 M € e 10,00 M €

1000 € + 0,5 ‰ dell’importo eccedente 1,00 M €

500 € + 0,25 ‰ dell’importo eccedente 1,00 M €

Tra 10,00 M € e 50,00 M €

6000 € + 0,1 ‰ dell’importo eccedente 10,00 M €

3000 € + 0,05 ‰ dell’importo eccedente 10,00 M €

Superiore a 50,00 M €

11.000 € + 0,01‰ dell’importo eccedente 50,00 M €

5.500 € + 0,005 ‰ dell’importo eccedente 50,00 M €

 

*Importo già previsto in legge (rif. art. 3, comma 6, lett. a, l.r. 5/2010)

 

 


[1] Abrogato dall'art. 12 del R.R. 25 marzo 2020, n. 2.