Settore: | Codici regionali |
Regione: | Lombardia |
Materia: | 1. assetto istituzionale e amministrativo, organi statutari |
Capitolo: | 1.7 ordinamento degli uffici e del personale |
Data: | 26/09/1992 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. (Organico). |
Art. 2. (Collocazione temporanea). |
Art. 3. (Copertura dei posti). |
Art. 4. (Concorsi speciali). |
Art. 5. (Area informatica). |
Art. 6. (Norma finanziaria). |
§ 1.7.69 - L.R. 26 settembre 1992, n. 33. [1]
Modificazione e rideterminazione del contingente organico del ruolo del consiglio regionale.
(B.U. 1 ottobre 1992, n. 40, 1 suppl ord.).
1. Per dare attuazione a quanto disposto dall'art. 33 dell'allegato alla
qualifica funzionale I -- |
qualifica funzionale II -- |
qualifica funzionale III -- |
qualifica funzionale IV 33 |
qualifica funzionale V 125 |
qualifica funzionale VI 43 |
qualifica funzionale VII 38 |
qualifica funzionale VIII 44 |
qualifica funzionale I dirigenziale 34 |
qualifica funzionale II dirigenziale 10 |
tot. 327 |
Art. 2. (Collocazione temporanea).
1. Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale che, per gli effetti dell'applicazione del primo comma dell'art. 33 dell'allegato alla
Art. 3. (Copertura dei posti).
1. In sede di prima copertura dei posti di cui al precedente art. 1, nei confronti del personale vincitore di concorso eventualmente già in servizio ai sensi della
2. (Omissis) [3].
Art. 4. (Concorsi speciali).
1. In sede di prima attuazione della deliberazione del consiglio regionale di ridefinizione delle figure professionali conseguente alla applicazione di quanto disposto dall'art. 33 della
2. Ai concorsi di cui al precedente comma si applica quanto disposto dal primo comma dell'art. 1 della
Art. 5. (Area informatica).
1. I posti delle figure professionali dell'area informatica delle qualifiche funzionali VI, VII e VIII istituite con deliberazione del consiglio regionale di cui al primo comma del precedente art. 4 sono coperti in attuazione del secondo comma dell'art. 33 dell'allegato alla
Art. 6. (Norma finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti di spesa iscritti sul capitolo 1.1.1.14.294 «Spese per il personale del consiglio regionale» del bilancio per l'esercizio finanziario 1992 e successivi del consiglio regionale.
[1] Legge abrogata dall’art. 1 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 31 della
[3] Comma abrogato dall'art. 1 della
[4] Comma così sostituito dall'art. 2 della