§ 2.1.52 - L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.
Compensi spettanti ai componenti degli organismi collegiali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.1 ordinamento degli uffici e del personale
Data:02/02/1988
Numero:15


Sommario
Art. 1.      Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, costituita o da costituire presso [...]
Art. 2.      I componenti supplenti hanno diritto a percepire il gettone e le indennità previste dal precedente art. 1 qualora partecipino alla intera seduta nell'ipotesi di assenza o di impedimento dei [...]
Art. 3.  (Norma finanziaria).
Art. 4.      E' abrogata la legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.
Art. 5.  (Urgenza).


§ 2.1.52 - L.R. 2 febbraio 1988, n. 15.

Compensi spettanti ai componenti degli organismi collegiali.

(B.U. n. 4 del 12 febbraio 1988).

 

Art. 1.

     Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai componenti di commissioni, comitati, consigli e collegi comunque denominati, costituita o da costituire presso l'Amministrazione regionale in base ad atti formali è attribuito, salvo che sia diversamente stabilito da norme particolari, un gettone individuale di presenza di lire 40 mila per ogni giornata di partecipazione alle sedute.

     Ai predetti componenti spetta altresì, quando ne ricorrono i presupposti, il rimborso delle spese di viaggio ed il trattamento economico di missione nella misura ed alle condizioni stabilite dai rispettivi ordinamenti di appartenenza, se pubblici dipendenti, o dalla vigente disciplina regionale per il personale della più elevata qualifica dirigenziale, in tutti gli altri casi.

 

     Art. 2.

     I componenti supplenti hanno diritto a percepire il gettone e le indennità previste dal precedente art. 1 qualora partecipino alla intera seduta nell'ipotesi di assenza o di impedimento dei corrispondenti componenti effettivi.

 

     Art. 3. (Norma finanziaria).

     (Omissis).

 

     Art. 4.

     E' abrogata la legge regionale 10 agosto 1973, n. 35 e successive modificazioni e integrazioni.

 

     Art. 5. (Urgenza).

     (Omissis).