| Settore: | Codici regionali | 
| Regione: | Abruzzo | 
| Materia: | 3. sviluppo economico | 
| Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera | 
| Data: | 26/08/1995 | 
| Numero: | 117 | 
| Sommario | 
| Art. 4. L'art. 40 della L.R. 26.1.1993, n. 11, è abrogato. | 
| Art. 5. | 
| Art. 12. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. | 
§ 3.7.62 - L.R. 26 agosto 1995, n. 117.
Modifiche alla L.R. 26.1.1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) ed alla L.R. 28.4.1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere).
(B.U. n. 20 del 12 settembre 1995).
Artt. 1. - 3. [1]
L'art. 40 della L.R. 26.1.1993, n. 11, è abrogato.
Artt. 6. - 11. [2]
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Modificano gli artt. 6, 11, 12 e 43 della 
[1] Modificano gli artt. 6, 11, 12 e 43 della 
[2] Modificano gli artt. 29, 32, 36, 45, 51 e 52 della