§ 3.7.62 - L.R. 26 agosto 1995, n. 117.
Modifiche alla L.R. 26.1.1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:26/08/1995
Numero:117


Sommario
Art. 4.      L'art. 40 della L.R. 26.1.1993, n. 11, è abrogato.
Art. 5. 
Art. 12.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 3.7.62 - L.R. 26 agosto 1995, n. 117.

Modifiche alla L.R. 26.1.1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari: prezzi, classifica, statistica, vigilanza e sanzioni. Normativa organica) ed alla L.R. 28.4.1995, n. 75 (Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere).

(B.U. n. 20 del 12 settembre 1995).

 

     Artt. 1. - 3. [1]

 

Art. 4.

     L'art. 40 della L.R. 26.1.1993, n. 11, è abrogato.

 

     Art. 5. [1]

 

     Artt. 6. - 11. [2]

 

     Art. 12.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Modificano gli artt. 6, 11, 12 e 43 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[1] Modificano gli artt. 6, 11, 12 e 43 della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.

[2] Modificano gli artt. 29, 32, 36, 45, 51 e 52 della L.R. 28 aprile 1995, n. 75.