Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.7 turismo e industria alberghiera |
Data: | 22/01/1992 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 30. (Programma promozionale regionale e programmi esecutivi di attuazione). |
Art. 31. (Ruolo delle Province e delega delle funzioni). |
Art. 32. (Deleghe ai Comuni). |
Art. 35. (Commissari liquidatori). |
Art. 38. (Abrogazione di leggi regionali). |
§ 3.7.40 - L.R. 22 gennaio 1992, n. 4.
Riordino dell'amministrazione locale del Turismo.
(B.U. 13 febbraio 1992, n. 1 Straord.).
Artt. 1. - 29. [1]
Art. 30. (Programma promozionale regionale e programmi esecutivi di attuazione). [2]
1. [3].
2. [4].
3. [5].
4. [6].
5. [7].
6. Al fine di migliorare la struttura organizzativa della Giunta regionale per l'espletamento delle attività previste dalla presente legge, il Settore turismo previsto dalla L.R. 21.5.1985, n. 58, allegato «C», così come integrato dal 20 comma dell'art. 8 della
- Servizio promozione turistica (D.A.).
- Servizio organizzazione turistica e vigilanza (D.A.).
- Servizio strutture turistiche (D.A.);
le integrazioni di cui sopra non comportano variazione alla dotazione organica complessiva del ruolo del personale regionale, né modifica alcuna alla dotazione organica delle singole qualifiche funzionali previste dalla
7. Per l'espletamento dei compiti di supporto al Servizio Promozione Turistica, la Giunta regionale può avvalersi della collaborazione di esperti esterni, in numero non superiore a tre. Alla relativa spesa si fa fronte con lo stanziamento iscritto nel bilancio regionale per l'attività di promozione turistica. Per quanto attiene alle modalità di conferimento dell'incarico, i compensi da corrispondere ed i casi di incompatibilità, si applicano le disposizioni di cui alla L.R. 9.9.1986, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. Il Consiglio regionale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto delle disposizioni contenute negli artt. 22 e 23 della L.R. 18.12.1987, n. 97, provvede ad apportare variazioni alla dotazione organica del Settore Turismo che non comportino comunque modificazioni alla dotazione organica complessiva del ruolo del personale regionale, né modifica alcuna alla dotazione organica delle singole qualifiche funziona li previste dalla
- trasformazione di n. 2 posti vacanti di VII qualifica funzionale in altrettanti posti di VII qualifica funzionale con profilo professionale di istruttore direttivo interprete;
- variazione dell'articolazione e denominazione degli Uffici e delle Unità Operative nell'ambito dei Servizi del Settore, così come definite dalle tabelle allegate alla
Art. 31. (Ruolo delle Province e delega delle funzioni). [8]
1. Le Province, nell'ambito delle competenze ad esse attribuite dalla
2. Le Province possono avvalersi, previa convenzione, della collaborazione delle AA.P.T. per l'esecuzione di iniziative e manifestazioni deliberate nell'ambito delle proprie competenze.
3. Alle Province sono delegate le funzioni amministrative in materia di classificazione delle strutture ricettive di cui agli artt. 6 e 7 della
4. Alle Province sono altresì delegate le funzioni amministrative riguardanti la pubblicazione dei prezzi dei servizi delle strutture ricettive, nonché delle attività turistiche ad uso pubblico gestite in regime di concessione di cui all'art. 1 della
Art. 32. (Deleghe ai Comuni). [9]
1. Ai Comuni è delegato, oltre all'esercizio delle funzioni già delegate con leggi regionali di settore, l'esercizio delle funzioni amministrative regionali in materia di turismo ed industria alberghiera, esercitate sia direttamente dalla Regione sia dagli Enti soppressi ai sensi della presente legge, relative a:
(Omissis) [10].
2) vigilanza e controllo sul vincolo di destinazione di cui all'art. 8 della
(Omissis) [11].
4) vigilanza e controllo sulla attività non professionale di coloro che svolgono le attività di cui all'art. 2 della
5) formulazione dei pareri di cui all'art. 41 della
6) gestione del demanio a fini turistici, ai sensi dell'art. 59 del
(Omissis) [12].
3. I Comuni hanno altresì titolo:
1) a formulare proposte specifiche alle AA.P.T. per iniziative o manifestazioni turistiche, in vista della formazione del bilancio preventivo annuale e del relativo programma. Le Aziende di Promozione Turistica sono tenute a motivare l'eventuale diniego;
2) ad avvalersi, previa convenzione, della collaborazione delle Aziende di Promozione Turistica per l'esecuzione di iniziative e manifestazioni, deliberate nell'ambito della propria competenza, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, storico ed artistico.
Artt. 33. - 34. [13]
Art. 35. (Commissari liquidatori).
1. Entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale nomina Commissari liquidatori degli Enti Provinciali per il Turismo e delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo i rispettivi Presidenti, o facenti funzioni, o Commissari straordinari.
2. Con il medesimo provvedimento, gli organi degli Enti ed Aziende sono sciolti.
3. I Commissari liquidatori, oltre alla temporanea gestione degli affari correnti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge inviano alla Giunta regionale:
a) lo stato di consistenza dei beni sia mobili, sia immobili, di proprietà dell'Ente o dell'Azienda, nonché la ricognizione totale dei rapporti attivi e passivi esistenti;
b) il bilancio di liquidazione;
c) l'elenco del personale in servizio, con i dati possedute, sulle qualifiche sul trattamento economico, sulle mansioni effettivamente svolte, comprovate da appositi atti formali.
4) Ai Commissari liquidatori viene corrisposta, a carico dei competenti bilanci, l'indennità di carica percepita, rispettivamente, dai Presidenti degli Enti Provinciali per il Turismo o delle Aziende Autonome di Cura, Soggiorno e Turismo.
Ai Commissari liquidatori di cui al precedente comma è comunque corrisposto, a decorrere dalla data di effettivo insediamento il trattamento economico previsto dalla
I commissari nominati ai sensi del precedente comma 1 adottano, per il tempo della gestione, gli atti di competenza degli organi disciolti, ad eccezione degli acquisti e delle alienazioni immobiliari [15].
Artt. 36. - 37. [16]
Art. 38. (Abrogazione di leggi regionali).
1. L'art. 3 della
2. La
3. All'art. 36 della
4. L'art. 1 della
Artt. 39. - 40. [17]
ALLEGATO A
(Omissis) [18].
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Articoli abrogati dall'art. 36 della
[2] Articolo abrogato dall'art. 130 della
[3] Comma abrogato dall'art. 36 della
[4] Comma abrogato dall'art. 36 della
[5] Comma abrogato dall'art. 36 della
[6] Comma abrogato dall'art. 36 della
[7] Comma abrogato dall'art. 36 della
[8] Articolo abrogato dall'art. 130 della
[9] Articolo abrogato dall'art. 130 della
[10] Punto abrogato dall'art. 53 della
[11] Punto abrogato dall'art. 53 della
[12] Comma abrogato dall'art. 53 della
[13] Articoli abrogati dall'art. 36 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della
[16] Articoli abrogati dall'art. 36 della
[17] Articoli abrogati dall'art. 36 della
[18] Allegato abrogato dall'art. 36 della