§ 3.7.58 - L.R. 29 marzo 1995, n. 14.
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.7 turismo e industria alberghiera
Data:29/03/1995
Numero:14


Sommario
Art. 12.  Interpretazione autentica.
Art. 13.  Norma abrogativa.
Art. 14.  Urgenza.


§ 3.7.58 - L.R. 29 marzo 1995, n. 14.

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 26 gennaio 1993, n. 11 (Strutture ricettive e stabilimenti balneari).

(B.U. n. 9 del 21 aprile 1995).

 

     Artt. 1. - 11. [1]

 

Art. 12. Interpretazione autentica.

     1. L'autorizzazione prevista dalle vigenti norme sanitarie e richiesta al quarto comma dell'art. 11 della legge, si intende, se rilasciata nei confronti di esercizi alberghieri e similari nella forma

dell'autorizzazione igienico-sanitaria di cui all'art. 231 del T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, prevalente ed assorbente riguardo qualsiasi altra forma autorizzativa in materia, compreso l'eventuale certificato di abitabilità o agibilità di cui all'art. 221 dello stesso T.U.

     2. In materia di classificazione alberghiera è confermata la permanenza in vigore delle tabelle A e B delle LL.RR. 6.11.1984, n. 67 e 26 marzo 1985, n. 18, sostitutive di quelle allegate alla L.R. 23.7.1982, n. 45.

 

     Art. 13. Norma abrogativa.

     Gli artt. 34, 35, 36, 37 e 38 della legge sono abrogati.

 

     Art. 14. Urgenza.

     (Omissis).

 


[1] Articoli di modifica della L.R. 26 gennaio 1993, n. 11.