§ 1.2.6 - L.R. 7 novembre 1973, n. 41.
Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei Consiglieri della Regione Abruzzo [2].


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:07/11/1973
Numero:41


Sommario
Art. 1.  (Istituzione del Fondo di previdenza).
Art. 2.  (Gestione del Fondo).
Art. 3.  (Contabilità del Fondo).
Art. 4.  (Contributi previdenziali obbligatori).
Art. 5.  (Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione).
Art. 6.  (Consiglieri inabili al lavoro).
Art. 7.  (Accertamento dell'inabilità permanente).
Art. 8.  (Ammontare dell'assegno vitalizio di inabilità).
Art. 9.  (Contributi volontari).
Art. 10.  (Rinunzia ai contributi volontari).
Art. 11.  (Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi).
Art. 12.  (Misura degli assegni vitalizi).
Art. 13.  (Decorrenza dell'assegno vitalizio).
Art. 14.  (Assegno di riversibilità).
Art. 15.  (Assegno di riversibilità in caso di morte per cause di servizio).
Art. 16.  Condizioni per l'assegno di riversibilità).
Art. 17.  (Documentazione per ottenere l'assegno di riversibilità).
Art. 18.  (Ammontare dell'assegno di riversibilità).
Art. 19.  (Prescrizione dei ratei di assegno).
Art. 20.  (Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio).
Art. 21.  (Contributo una tantum in caso di decesso).
Art. 22.  (Istituzione del Fondo di solidarietà).
Art. 23.  (Contributi obbligatori) .
Art. 24.  (Versamento dei contributi) .
Art. 25.  (Ammortamento del premio).
Art. 26.  (Gestione e contabilità del Fondo).
Art. 27.  (Rischi assicurati ed entità dei massimali) .
Art. 28.  (Modalità per la stipula della polizza).
Art. 29.  (Contributi assicurativi) .
Art. 30.  (Oneri finanziari).
Art. 31.  (Norme transitorie).
Art. 32.  (Abrogazione di norme contrastanti).
Art. 33.  (Urgenza).


§ 1.2.6 - L.R. 7 novembre 1973, n. 41. [1]

Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei Consiglieri della Regione Abruzzo [2].

(B.U. n. 30 del 15 novembre 1973).

 

 

Parte prima

FONDO DI PREVIDENZA

 

Art. 1. (Istituzione del Fondo di previdenza).

     Il trattamento indennitario spettante ai consiglieri regionali si articola in:

     a) indennità di carica e indennità di funzione;

     b) diaria mensile;

     c) indennità di missione;

     d) indennità di fine attività;

     e) assegno vitalizio [3].

     L'assegno vitalizio di cui alla presente legge, tanto nella forma diretta quanto nella forma di riversibilità, è cumulabile con ogni altro eventuale trattamento di quiescenza spettante, a qualsiasi titolo, al Consigliere cessato dal mandato o agli aventi diritto alla riversibilità.

 

     Art. 2. (Gestione del Fondo).

     La gestione del trattamento indennitario di cui al 1° comma del precedente articolo spetta all'Ufficio di Presidenza [4].

     (Omissis) [5].

 

     Art. 3. (Contabilità del Fondo). [6].

 

     Art. 4. (Contributi previdenziali obbligatori).

     I Consiglieri regionali sono assoggettati, d'ufficio, al pagamento dei contributi di previdenza nella misura del 24% della indennità di carica mensile, prevista dall'art. 2 della L.R. 30.5.1973, n. 22, al netto delle ritenute per premio di fine mandato e fiscali [7].

     I contributi sono trattenuti in ogni mese dall'amministrazione del Consiglio regionale e sono contemporaneamente versati nell'apposito conto entrate del bilancio della Regione [8].

 

     Art. 5. (Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di contribuzione).

     L'assegno vitalizio mensile spetta ai Consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 60 anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio Regionale dell'Abruzzo.

     La corresponsione dell'assegno vitalizio può essere anticipata, su richiesta del Consigliere e dopo la cessazione del mandato, fino al compimento del cinquantacinquesimo anno di età.

     In tal caso le misure dell'assegno vitalizio sono ridotte, anche ai fini della determinazione dell'assegno indiretto, applicando i seguenti coefficienti di riduzione:

 

 

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Età di pensionamento                     Coefficienti di riduzione

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          55                                       0.7604

          56                                       0,8016

          57                                       0,8460

          58                                       0,8936

          59                                       0,9448

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     Ai fini del computo degli anni di contribuzione e di anticipazione si applica la disposizione di cui all'ultimo comma del successivo art. 6 [9].

 

     Art. 6. (Consiglieri inabili al lavoro).

     Hanno diritto all'assegno vitalizio, indipendentemente dall'età, i Consiglieri cessati dal mandato i quali provino di essere divenuti inabili al lavoro in modo permanente, purchè abbiano esercitato il mandato consiliare per almeno cinque anni, o abbiano, comunque, effettuato i versamenti per un corrispondente periodo.

     L'assegno spetta, comunque, indipendentemente dalla durata dell'effettivo mandato consiliare, qualora l'inabilità al lavoro in modo permanente sia dovuta a cause dipendenti dall'esercizio del mandato stesso.

     Sull'applicabilità dei precedenti commi del presente articolo nel caso di inabilità parziale decide l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge.

 

     Art. 7. (Accertamento dell'inabilità permanente).

     L'accertamento di inabilità, di cui al precedente articolo 6, è compiuto da un Collegio medico composto di tre membri, di cui due nominati dal Presidente del Consiglio regionale e uno indicato dall'interessato.

     Sulle conclusioni del Collegio medico delibera inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, il quale può disporre, prima di pronunciarsi, ulteriori accertamenti.

     Qualora la delibera di cui al comma precedente sia positiva, l'assegno vitalizio spetta a decorrere dal momento in cui si è verificato l'evento che ha provocato l'inabilità al lavoro.

 

     Art. 8. (Ammontare dell'assegno vitalizio di inabilità).

     Nell'ipotesi prevista dal primo comma dell'articolo 6, l'ammontare dell'assegno vitalizio è commisurato al numero effettivo di anni di contribuzione.

     Nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso articolo 6, qualora il Consigliere sia divenuto inabile per cause dipendenti dall'esercizio del mandato prima di aver raggiunto il quinto anno di contribuzione, l'ammontare dell'assegno vitalizio sarà quello minimo previsto nel successivo articolo 12 della presente legge.

     Qualora gli anni di contribuzione siano più di cinque, si procederà a norma del primo comma del presente articolo.

     L'erogazione dell'assegno mensile per inabilità resta sospesa se il consigliere esercita un'attività lavorativa dipendente, professionale o autonoma. L'assegno, è, inoltre sospeso se il consigliere percepisce a qualsiasi titolo, emolumenti per incarichi pubblici o di nomina pubblica il cui ammontare sia pari o superiore alla misura dell'assegno stesso [10].

     In caso di ammontare inferiore degli emolumenti di cui al precedente comma, l'assegno è ridotto in misura corrispondente agli emolumenti percepiti [11].

     La corresponsione dell'assegno di inabilità è subordinata a verifica quinquennale sul permanere delle condizioni che ne hanno determinato la concessione [12].

 

     Art. 9. (Contributi volontari).

     Il Consigliere regionale che abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore a cinque anni, ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di continuare, qualora non sia stato rieletto o comunque cessi dal mandato, il versamento stesso per il tempo occorrente a conseguire il diritto all'assegno vitalizio minimo, che decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui avrà compiuto il quinquennio contributivo ed il sessantesimo anno di età, fatta salva l'anticipazione di cui al 2° comma del precedente art. 5.

     Il Consigliere regionale, che al momento della cessazione del mandato, abbia compiuto il sessantesimo anno di età o lo compia prima del periodo occorrente per il quinquennio contributivo ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del quinquennio, purché abbia un'anzianità contributiva obbligatoria non inferiore a trenta mesi [13].

     Il Consigliere che, nell’arco di una legislatura successiva al suo primo quinquennio di mandato, abbia versato i contributi previdenziali per un periodo inferiore alla durata della legislatura stessa ma non inferiore a trenta mesi, ha facoltà di versare in unica soluzione le somme corrispondenti alle mensilità mancanti per il completamento del periodo di legislatura [14].

 

     Art. 10. (Rinunzia ai contributi volontari).

     Il Consigliere che cessi dal mandato prima di aver raggiunto il periodo minimo previsto per il conseguimento dell'assegno vitalizio e che, pur avendone diritto, non intenda proseguire nel versamento dei contributi necessari per il completamento del periodo minimo stesso, ha diritto alla restituzione dei contributi versati nella misura del 100% senza attribuzione di interessi.

     Analoga facoltà compete agli aventi diritto del Consigliere nel caso di decesso.

 

     Art. 11. (Sospensione del pagamento degli assegni vitalizi).

     Qualora il Consigliere già cessato dal mandato rientri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno vitalizio di cui eventualmente già gode, resta sospeso per tutta la durata del nuovo mandato. Alla cessazione di quest'ultimo, l'assegno sarà ripristinato tenendo conto dell'ulteriore periodo di contribuzione.

     Il pagamento viene anche sospeso qualora il titolare dell'assegno vitalizio venga eletto al Parlamento nazionale o ad altro Consiglio regionale ovvero al Parlamento europeo [15].

 

     Art. 12. (Misura degli assegni vitalizi).

     L'ammontare mensile dell'assegno vitalizio, è determinato in base alla tabella seguente, in percentuale rispetto agli anni di contribuzione, sulla indennità di carica mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali in carica nel mese a cui l'assegno si riferisce:

 

 

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Anni di contribuzione                   Percentuale sull'indennità

                                          di carica mensile lorda

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          5                                          30%

          6                                          33%

          7                                          36%

          8                                          39%

          9                                          42%

         10                                          45%

         11                                          48%

         12                                          51%

         13                                          54%

         14                                          57%

         15                                          60%

         16 ed oltre                                 63%

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     La frazione di anno si computa per intero purché sia di durata non inferiore a sei mesi ed un giorno [16].

 

     Art. 13. (Decorrenza dell'assegno vitalizio).

     L'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il Consigliere cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto.

     Nel caso in cui il Consigliere al momento della cessazione del mandato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5 della presente legge, l'assegno vitalizio è corrisposto a partire dal primo giorno del mese successivo.

     Nel caso di cessazione del mandato per fine legislatura, coloro che abbiano già maturato il diritto all'assegno percepiscono l'assegno stesso con decorrenza dal giorno successivo a quello della fine della legislatura stessa.

 

     Art. 14. (Assegno di riversibilità). [17]

     1. Il Consigliere, previo versamento di apposita quota aggiuntiva pari al 25% del contributo obbligatorio di cui all'art. 4, ha diritto - dandone apposita comunicazione all'Ufficio di Presidenza - di determinare l'attribuzione al coniuge ovvero ai figli dopo il proprio decesso, di una quota pari al 50% dell'importo lordo dell'assegno vitalizio a lui spettante.

Condizione necessaria perchè si determini tale attribuzione è che il Consigliere, al momento del decesso, abbia conseguito i requisiti di contribuzione prescritti per la maturazione del diritto all'assegno vitalizio.

     2. Nel caso in cui la quota dell'assegno sia attribuita ai figli, essa è suddivisa in parti uguali. I figli hanno diritto alla quota loro attribuita fino al compimento del 26 anno di età, se studenti, salvo il caso di totale invalidità a proficuo lavoro. La perdita del diritto da parte di uno o più figli alla quota spettante comporta la ridistribuzione della quota complessiva tra gli altri figli.

     3. L'ottenimento del beneficio di cui al comma 1 è subordinato alla comunicazione all'Ufficio di Presidenza di volersene avvalere. Il Consigliere può in ogni momento modificare l'indicazione nominativa delle persone beneficiarie.

     4. Sia la comunicazione di cui al comma 3 sia l'inizio della contribuzione di cui al comma 1 devono aver luogo entro 60 gg. dall'assunzione del mandato consiliare, pena la decadenza dal beneficio. Tale causa di decadenza non opera nel caso di matrimonio o di nascita di figli successivamente all'inizio de mandato consiliare; in tal caso, il termine per la comunicazione decorre, rispettivamente, dalla data del matrimonio ovvero della nascita dei figli e l'obbligo del pagamento della quota aggiuntiva retroagisce dalla data di assunzione della carica di Consigliere [18].

     5. Qualora uno dei beneficiari dell'assegno di reversibilità entri a far parte del Consiglio regionale, il pagamento dell'assegno resta sospeso per tutta la durata dell'esercizio del mandato ed è ripristinato alla cessazione di questo. Il diritto all'assegno vitalizio di reversibilità si estingue con la morte della persona che ne ha beneficiato.

     6. L'assegno di reversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

 

     Art. 15. (Assegno di riversibilità in caso di morte per cause di servizio).

     L'assegno compete agli aventi diritto anche se il Consigliere deceduto non abbia versato contributi per almeno cinque anni, se il decesso avviene per cause di servizio.

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio, integrato ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, verifica se sussistono i requisiti di cui al comma che precede.

 

     Art. 16. Condizioni per l'assegno di riversibilità).

     Gli aventi diritto del Consigliere o dell'ex Consigliere deceduto dopo il completamento del quinquennio contributivo e prima dell'inizio del godimento dell'assegno vitalizio diretto, hanno diritto a percepire l'assegno di riversibilità a decorrere dalla data del decesso e nella misura stabilita dall'art. 18 della legge regionale n. 41 suddetta (L.R. 7 luglio 1973, n. 41).

     Gli aventi diritto del Consigliere o dell'ex Consigliere deceduto per cause non di servizio senza aver completato il quinquennio contributivo hanno facoltà, a norma dell'art. 9, terzo comma, della suddetta legge regionale n. 41 di continuare i versamenti per il tempo occorrente a completare il quinquennio, in un'unica soluzione o secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza integrato: il diritto all'assegno di reversibilità, nella misura di cui al precedente art. 18 della citata L.R. 7 novembre 1973, n. 41, decorre in questo caso dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il quinquennio contributivo è stato completato. E' fatta salva l'applicazione delle norme di cui al 1° comma del precedente art. 14, nel testo vigente [19].

 

     Art. 17. (Documentazione per ottenere l'assegno di riversibilità).

     Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità il coniuge del Consigliere invierà domanda in carta libera diretta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio corredata dai seguenti documenti:

     1) certificato di morte del coniuge;

     2) certificato di matrimonio;

     3) atto notorio dal quale risulti che tra i coniugi non sia stata pronunziata e passata in giudicato sentenza di divorzio o di separazione personale per colpa del coniuge superstite;

     4) stato di famiglia.

     Per la liquidazione dell'assegno di riversibilità a favore dei figli, quando il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la domanda di cui al primo comma deve essere sottoscritta dai figli stessi se maggiorenni o da chi ne abbia la tutela se minorenni.

     Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti:

     1) certificato di morte del Consigliere, ovvero di entrambi i coniugi;

     2) certificato di nascita di figli;

     3) stato di famiglia;

     4) certificato dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette;

     5) atto notorio da cui risulti per i figli maggiorenni la convivenza a carico del Consigliere defunto.

     Per i figli maggiorenni la concessione dell'assegno è condizionata dall'accertamento dell'inabilità al lavoro in modo permanente ai sensi dell'articolo 7 precedente.

     Le domande per la liquidazione dell'assegno di riversibilità dovranno essere inoltrate dagli aventi diritto entro il termine perentorio di un anno dalla data di decesso del dante causa.

 

     Art. 18. (Ammontare dell'assegno di riversibilità). [20]

     L'ammontare dell'assegno di riversibilità al coniuge, ai figli, agli aventi diritto è stabilito in percentuale sull'assegno vitalizio liquidato o che sarebbe spettato al Consigliere, nella misura seguente:

     a) al coniuge superstite senza figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento;

     b) al coniuge superstite con figli aventi diritto all'assegno: 60 per cento, con aumento progressivo nella misura del 15 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100 per cento:

     c) al figlio superstite avente diritto all'assegno: 60 per cento; quando i figli siano più di uno, l'assegno è aumentato del 15 per cento per ogni unità successiva fino ad un massimo del 100 per cento ed è ripartito tra di essi in parti uguali;

     d) negli altri casi: 50 per cento.

     L'assegno di riversibilità decorre dal primo giorno del mese successivo a quello della morte del titolare.

 

     Art. 19. (Prescrizione dei ratei di assegno).

     I ratei di assegno diretti o di riversibilità non riscossi entro due anni dalla data di emissione dei relativi mandati si intendono prescritti.

     Qualora la mancata riscossione dipenda da cause di forza maggiore decide inappellabilmente l'Ufficio di Presidenza del Consiglio.

 

     Art. 20. (Sequestro, pignoramento e cessione dell'assegno vitalizio).

     Per il sequestro, il pignoramento e la cessazione dell'assegno vitalizio si applicano le disposizioni delle leggi statali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.

 

     Art. 21. (Contributo una tantum in caso di decesso).

     Alla morte del Consigliere in carica il Fondo corrisponde agli aventi diritto un contributo una tantum pari ad una mensilità dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali .

 

 

Parte seconda

FONDO DI SOLIDARIETA' E ASSICURAZIONE INFORTUNI

 

     Art. 22. (Istituzione del Fondo di solidarietà).

     Il «Fondo di solidarietà tra i Consiglieri della Regione Abruzzo», istituito presso il Consiglio regionale con legge regionale 26 febbraio 1973, n. 9, è regolato secondo le norme contenute nei successivi articoli.

     Il Fondo di solidarietà ha lo scopo:

     1) di liquidare un premio di fine attività ai Consiglieri regionali che per qualsiasi motivo cessino dalla carica ;

     2) di concorrere, nella misura del 30 per cento, alle spese per la copertura assicurativa contro i rischi e gli infortuni in favore dei Consiglieri regionali di cui alle norme contenute negli articoli 27, 28 e 29 della presente legge;

     3) assicurare contro le malattie, mediante convenzione con idoneo istituto, i Consiglieri in carica, che ne facciano richiesta, qualora gli stessi non usufruiscano, per altro titolo, di alcun trattamento assicurativo obbligatorio .

 

     Art. 23. (Contributi obbligatori) .

     Il fondo è costituito dai contributi già versati dai consiglieri regionali, in applicazione delle norme contenute nell'art. 23 della legge regionale 26 febbraio 1973, n. 9 , fino all'entrata in vigore della presente legge, ed è alimentato: da contributi mensili obbligatori di consiglieri in carica; dai contributi della Regione nella misura di cui al successivo articolo; dagli interessi maturati sulle somme di proprietà del fondo; da eventuali elargizioni.

 

     Art. 24. (Versamento dei contributi) .

     I Consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio al pagamento del contributo mensile in favore del Fondo di solidarietà nella misura del 4%, così come previsto dall'art. 5 della L.R. 13 settembre 1977, n. 61, dell'indennità di carica mensile lorda ad essi spettante.

     Il contributo medesimo è versato al Cap. 37207 di nuova istituzione al Titolo III Cat. VII della parte Entrata del bilancio regionale denominato "Introiti per ritenuta indennità di fine mandato".

     L'indennità di fine mandato a favore dei Consiglieri regionali, prevista dal successivo art. 25 della citata L.R. n. 41/1973, è corrisposta a carico del Consiglio regionale [21].

 

     Art. 25. (Ammortamento del premio).

     Il premio di fine attività da liquidare ai Consiglieri a norma del n. 1 del 2° comma dell'art. 22 è fissato in misura pari a tante mensilità e relativi dodicesimi, dell'indennità di carica spettante ai Consiglieri regionali per quanti sono gli anni e i mesi trascorsi nella carica.

     Le frazioni di mese superiori ai quindici giorni sono computate come mese intero .

     Il premio rimane fissato in dieci mensilità dell'indennità di carica.

     Per i Consiglieri regionali che, all'entrata in vigore della presente legge, sono in carica da oltre due legislature l'ammontare del premio di fine attività è aumentato, per ogni anno di mandato successivo al decimo anno, nella misura del 50% dell'ultima mensilità dell'indennità consiliare lorda percepita in carica dal Consigliere cessato dal mandato [22].

 

     Art. 26. (Gestione e contabilità del Fondo).

     L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale, integrato a norma dell'art. 2 della presente legge, è autorizzato a fissare i criteri di gestione e di ripartizione del Fondo di cui all'articolo 22 e ad adottare i provvedimenti per l'amministrazione del Fondo stesso [23].

     Il bilancio del Fondo di solidarietà è allegato come gestione speciale al bilancio annuale del Consiglio regionale.

 

     Art. 27. (Rischi assicurati ed entità dei massimali) .

     E' prevista l'assicurazione contro i rischi di morte, invalidità permanente e inabilità temporanea derivanti da infortuni che i Consiglieri regionali possono subire nel corso del mandato consiliare per cause connesse con il suo esercizio o per ogni altra causa.

     Il contratto di assicurazione è cumulativo a favore dei Consiglieri in carica e non può prevedere indennità superiori ai seguenti massimali:

     L. 500.000.000 in caso di morte;

     L. 500.000.000 in caso di invalidità permanente;

     L. 200.000 per ogni giorni di invalidità temporanea [24].

 

     Art. 28. (Modalità per la stipula della polizza). [25]

 

     Art. 29. (Contributi assicurativi) .

     I contributi relativi ai premi assicurativi da versare all'Istituto contraente sono: per il trenta per cento a carico del Fondo di solidarietà tra i Consiglieri della Regione Abruzzo, come dall'articolo 22 della presente legge; per il settanta per cento a carico del Bilancio della Regione.

 

     Art. 30. (Oneri finanziari).

     Per l'anno 1973, agli oneri che derivano dall'applicazione della presente legge nella misura di L. 9.780.000 per effetto dell'art. 24 e di L. 4.600.000 per l'art. 29 e, quindi, per complessive L. 14.380.000 si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel bilancio per l'esercizio finanziario 1973 al capitolo 1499 «Fondo di riserva per le spese impreviste», che in atto, presenta adeguata disponibilità e con l'istituzione ed iscrizione del bilancio stesso del capitolo 7 con la denominazione «Contributi a favore del Fondo di solidarietà dei Consiglieri regionali e per premi assicurativi» con lo stanziamento di L. 14.380.000.

     Per gli anni successivi al 1973 la spesa derivante dall'applicazione della presente legge nella misura indicata al comma precedente sarà iscritta in apposito corrispondente capitolo dei relativi bilanci.

 

     Art. 31. (Norme transitorie).

     Per i premi che dovranno liquidarsi agli aventi diritto a seguito dei risultati elettorali per la seconda legislatura consiliare, a norma degli articoli 22 e 25 della presente legge, l'Ufficio di Presidenza, integrato da un rappresentante di ciascun Gruppo consiliare, come previsto dall'articolo 26 della legge stessa, può deliberare, qualora la somma disponibile del Fondo di solidarietà non sia sufficiente a far fronte agli impegni, di attingere il numerario necessario dal Fondo di previdenza di cui tratta la presente legge.

     Dell'eventuale storno di somme dal Fondo di previdenza al Fondo di solidarietà dovrà farsi espressa menzione nelle relazioni che accompagnano i bilanci dei Fondi stessi.

 

     Art. 32. (Abrogazione di norme contrastanti).

     E' abrogata ogni disposizione legislativa difforme o in contrasto con le norme contenute nella presente legge.

 

     Art. 33. (Urgenza).

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[2] Il «Fondo di Solidarietà», di cui alla presente legge è stato soppresso con art. 1 L.R. 19 ottobre 1988, n. 85.

[3] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[4] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41, successivamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 17 novembre 1995, n. 132.

[5] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[6] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[7] Comma così sostituito con art. 1 L.R. 31 maggio 1994, n. 33.

[8] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[9] Articolo così sostituito con art. 3 L.R. n. 22/1987.

[10] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[11] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[12] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[13] Articolo così sostituito con art. 4 L.R. 26 maggio 1987 n. 22.

[14] Comma aggiunto, come comma 2, dall’art. 13 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[15] Comma così integrato con art. 5 L.R. 26 maggio 1987 n. 22.

[16] Articolo così sostituito con art. 6 L.R. 26 maggio 1987 n. 22.

[17] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[18] Comma sostituito dall'art. 70 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34 e fatto rivivere nel testo previgente dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[19] Articolo così sostituito con art. 6 L.R. 30 luglio 1981, n. 24. Il secondo comma è stato così integrato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 6 aprile 1995, n. 41, salvo quanto previsto all'art. 2 della medesima legge 41/95.

[21] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 28 dicembre 1989, n. 106.

[22] L'originario ultimo comma è così sostituito dagli attuali ultimi due commi con art. 2 L.R. 19 ottobre 1988, n. 85.

[23] Comma così modificato con art. 6 L.R. 16 aprile 1974, n. 34.

[24] Comma già sostituito dall'art. 2 della L.R. 3 novembre 1987, n. 69, ora nuovamente così sostituito dall'art. 1 della L.R. 5 febbraio 1997, n. 14.

[25] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 5 febbraio 1997, n. 14. Il presente articolo era stato a sua volta modificato dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 1973, n. 47.