§ 1.2.35 - L.R. 6 aprile 1995, n. 41.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/73 - Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri regionali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:06/04/1995
Numero:41


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.  Disposizioni transitorie.
Art. 3.  Disposizioni finali.
Art. 4.      1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti i contributi obbligatori e volontari previsti a carico dei consiglieri regionali e finalizzati alla percezione degli assegni [...]
Art. 5.  (Omissis) - (Urgenza).


§ 1.2.35 - L.R. 6 aprile 1995, n. 41. [1]

Modifiche ed integrazioni alla L.R. 41/73 - Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri regionali.

(B.U. n. 10 del 28 aprile 1995).

 

Art. 1. [2].

 

     Art. 2. Disposizioni transitorie.

     1. Le disposizioni previste dalla presente legge in tema di assegno vitalizio di reversibilità e di assegno di inabilità nonché nei confronti dei Consiglieri il cui mandato abbia avuto inizio entro il 31 dicembre 2003 non trovano applicazione nei confronti dei titolari di assegno vitalizio di reversibilità e di inabilità [3].

     2. Ai soggetti di cui al 1° comma continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di assegno vitalizio di reversibilità contenute nella L.R. 41/73 e successive modificazioni.

 

     Art. 3. Disposizioni finali.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il Fondo di Previdenza di cui all'art. 1 della L.R. 41/73 è soppresso. Tutte le attività, le passività e le funzioni del Fondo sono trasferite al bilancio regionale.

     2. Ogni riferimento al «Fondo di Previdenza», contenuto nella citata L.R. 41/73 e successive modifiche ed integrazioni, deve intendersi alla «Regione».

     3. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell'art. 2 della L.R. 41/73, provvede con propri atti in ordine alla cessazione dell'attività ed alla definizione dello stato patrimoniale del Fondo.

 

     Art. 4.

     1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge tutti i contributi obbligatori e volontari previsti a carico dei consiglieri regionali e finalizzati alla percezione degli assegni vitalizi, diretti e di reversibilità, vengono introitati nel Cap. 37207 dello Stato di previsione - entrate - del bilancio corrente, che assume la denominazione: «Introiti per ritenute indennità di fine mandato e assegni vitalizi».

     2. Alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento già iscritto nel Cap. 11101 dello Stato di previsione della spesa.

     3. Per gli esercizi successivi, si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 5. (Omissis) - (Urgenza).

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[2] Modifica gli artt. 1, 2, 3, 4, 8, 14, 16 e 18 della L.R. 7 novembre 1973, n. 41.

[3] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 26 gennaio 1996, n. 8, ora così nuovamente modificato dall'art. 4 della L.R. 5 febbraio 1997, n. 14.