Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 25/10/2007 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. Disposizioni |
Art. 2. Entrata in vigore |
§ 5.1.261 - L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.
Disposizioni in materia di programmazione e prevenzione sanitaria
(B.U. 31 ottobre 2007, n. 60)
Art. 1. Disposizioni
1. La Regione promuove le iniziative volte alla riduzione dei rischi connessi alla mobilità delle persone e delle merci in tutte le sue modalità, e a garantire la sicurezza nei trasporti quale valore primario, che concorre a determinare un più elevato livello della qualità della vita ed una maggiore certezza degli scambi economici.
2. La Regione conforma la programmazione degli interventi nei settori del trasporto delle persone e delle merci all’obiettivo della sicurezza degli utenti in coerenza con quanto disposto dal Piano nazionale per la sicurezza stradale, dal Piano regionale dei trasporti e successive modifiche ed aggiornamenti, dai Piani provinciali dei trasporti di bacino e dai Piani urbani della mobilità, ove esistenti.
3. La Giunta regionale, in conformità con gli strumenti di pianificazione di cui al comma 2, definisce i criteri e gli indirizzi per l’attuazione degli interventi di cui alla presente legge e per il loro coordinamento con i programmi formulati dagli enti competenti in materia.
4. La Regione, per l’attuazione della presente legge, promuove un piano di intervento che, individuando prioritariamente degli standard di sicurezza realizzati attraverso attività di carattere diagnostico obbligatorie per particolari categorie professionali, intende accrescere un elevato livello di consapevolezza sulle cause fisiologiche degli incidenti stradali, in coerenza con gli obiettivi di riduzione degli incidenti stradali più gravi, così come previsto dagli obiettivi di programmazione nazionale e comunitaria.
5. In conformità con quanto previsto dal
6. Per polisonnografia si intende l’esame del sonno effettuato con idoneo apparato diagnostico, denominato polisonnigrafo, in possesso dei canali di monitoraggio minimi previsti dalle linee guida scientifiche nazionali ed internazionali [2].
7. Per esito favorevole si intende che l’esame polisonnografico non evidenzi eventi apnoici rilevanti ai fini della diagnosi della sindrome delle apnee notturne o altri eventi rilevanti ai fini della diagnosi di patologie ad essa correlate che possano costituire la causa fisiologica del colpo di sonno [3].
8. Sono soggetti obbligati all’esame polisonnografico di cui alla presente legge tutti i conducenti per professione abituale di autoveicoli per il trasporto di merci con massa superiore a 35 quintali, residenti nel territorio della Regione Abruzzo dalla data del 01.01.2007 o successiva [4].
9. La Regione realizza gli interventi di cui alla presente legge in forma indiretta, accreditando in via esclusiva a compiere gli esami polisonnografici e gli eventuali interventi per la cura e la riabilitazione per le patologie del sonno individuate per la presente legge la Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro ONLUS Impresa Sociale, presso la struttura ospedaliera di San Valentino (PE), alla quale i soggetti tenuti ad effettuare gli esami polisonnografici obbligatori si rivolgono direttamente per la prenotazione degli esami diagnostici indicati [5].
10. La Fondazione Italiana Salute Ambiente e Respiro ONLUS Impresa Sociale documenta a fini statistici e scientifici l’attività svolta, sviluppando gli idonei percorsi terapeutici e riabilitativi finalizzati al completo recupero della salute del lavoratore e della sua idoneità ai fini lavorativi e della sicurezza stradale.
11. Ai fini degli esami previsti dalla presente legge, è individuata una tariffa regionale di riferimento per l’esame polisonnografico pari ad € 300,00 al netto dell’IVA in quanto e nella misura in cui dovuta. Tale importo include la produzione dell’esame e la sua refertazione da parte di un medico specialista in possesso dei requisiti professionali idonei, così come definiti a livello scientifico e professionale. Tale importo include altresì la prescrizione delle terapie farmacologiche e delle attività riabilitative ove necessarie [6].
12. In coerenza con le finalità della legge e col disposto del
13. D’intesa con l’Azienda e col medico competente dell’Azienda di trasporti, ai sensi del
14. Il rinnovo dell’autorizzazione di cui al precedente comma 13 consegue automaticamente in caso di esame polisonnografico con esito favorevole, così come definito dal precedente comma 7, e si documenta, ai fini degli accertamenti da parte delle forze dell’ordine preposte a tali controlli sulla rete stradale, con la produzione dell’esame diagnostico refertato con esito favorevole [8].
15. Il conducente di autoveicoli detiene in cabina di guida l’autorizzazione alla prosecuzione della conduzione di autoveicoli sopra i 35 quintali per il trasporto di merci per professione abituale, che corrisponde all’esame diagnostico con esito favorevole, per tutto l’anno solare successivo al suo espletamento, e comunque fino alla disponibilità del successivo esame ricorrente annuale [9].
16. Gli interventi di cui ai precedenti commi non comportano oneri a carico del bilancio regionale [10].
17. L’art. 1 (Interventi per l’emergenza incendi) della
18. I commi 4 e 5 dell’art. 6 (Potenziamento attività di programmazione comunitaria) della
19. L’art. 7 (Finalizzazione di somme a favore di aree interne ) della
20. All’Allegato "A" di cui all’art. 8 della
21. All’art. 12 (Modifiche alla
22. L’art. 25 (Promozione ed incentivazione della mobilità sostenibile dell’introduzione di biocarburanti e altre misure per abbattere le emissioni di CO2) della
23. L’art. 26 (Modifiche alla
24. Il comma 2 dell’art. 31 (Disposizioni in materia di economie vincolate relative a programmi di edilizia residenziale pubblica) della
25. L’art. 32 (Modifica alla
26. L’art. 49 (Contributi all’ARSSA) della
27. Il comma 6 dell’art. 51 (Adeguamento delle strutture organizzative e delle norme statutarie dei Consorzi di bonifica) della
28. Il comma 7 dell’art. 51 (Adeguamento delle strutture organizzative e delle norme statutarie dei Consorzi di bonifica) della
29. L’art. 53 (Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 46) della
30. L’art. 58 (Modifiche ed integrazioni all’art. 153 della
31. L’art. 61 (Finanziamento corsi di formazione) della
"Art. 61 - Finanziamento corsi di formazione
1. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema integrato regionale di Formazione e Istruzione, procede ad organizzare i corsi di formazione di cui alla
2. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 1, valutati per l’esercizio finanziario in corso in € 20 mila, si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 91502 - U.P.B. 10.01.003 denominato:
"Interventi nel campo dello sport - L.R. 7.3.2000, n. 20".
32. L’art. 63 (Partecipazione della Regione Abruzzo all’aumento di capitale sociale della S.A.G.A. S.p.A.) della
33. L’art. 68 (Modifiche alla
34. [L’art. 70 ( Modifiche alla
35. L’art. 75 (Contributo al Consorzio CONIN – Comune di Nereto - TE) della
36. L’efficacia delle disposizioni di cui all’art. 76 (Contributi
37. L’art. 77 (Sostegno ad eventi e manifestazioni di rilievo regionale) della
38. L’art. 78 (Manifestazioni sportive di interesse regionale) della
39. L’art. 80 (Rifinanziamento Cooperativa Trisomia 21) della
40. All’Allegato "B" della
41. Il comma 31 dell’art. 1 della
42. Il comma 42 dell’art. 1 della
43. Limitatamente all’anno 2007 l’efficacia delle disposizioni contenute nel comma 47 dell’art. 1 della
44. Il comma 59 dell’art. 1 della
45. Il comma 63 dell’art. 1 della
46. Il comma 78 dell’art. 1 della
47. Il comma 79 dell’art. 1 della
48. La
49. Il capitolo di entrata 03.02.001 – 35023 è ridenominato "Refluenze in favore della Regione derivanti dalle procedure di cartolarizzazione dei debiti sanitari". Le entrate conseguite sono destinate alla copertura dei debiti e dei deficit del Servizio Sanitario Regionale.
50. Al bilancio di previsione 2007 di cui alla
51. L’elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo ex art. 23 della
52. Al bilancio di previsione 2007 di cui alla
53. In attuazione delle disposizioni della delibera CIPE che fissa in € 2.046.462.932,00 il fabbisogno del Servizio Sanitario Regionale per l’anno 2007 da finanziare mediante impiego di risorse regionali, la spesa sanitaria riconducibile all’ex Fondo Sanitario Regionale è iscritta nel bilancio regionale ai capitoli di spesa ed ai corrispondenti stanziamenti di competenza come riportato nell'"Allegato C".
54. [Il comma 2.1 dell’art. 4 della
55. Per l’anno 2007, l’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo è autorizzata ad operare in deroga ai limiti di cui all’art. 1, comma 11, della L.R. 28.12.2006, n. 47, in relazione alle iniziative specifiche di cui è affidataria con provvedimenti formali della Regione Abruzzo e alla definizione di pendenze debitorie in sede giudiziale.
Art. 2. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo
Allegati
(Omissis)
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2009, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2009, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2009, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[4] La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2009, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[5] La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2009, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[6] La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2009, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[7] La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2009, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2009, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2009, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 23 gennaio 2009, n. 9, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[11] Comma abrogato dall'art. 45 della
[12] Comma abrogato dall'art. 3 della