Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 31/05/1994 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 4, comma 1, della L.R. 7.11.1973, n. 41, modificato dall'art. 2 della L.R. 26.5.1987, n. 22, è così sostituito: |
Art. 2. Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data del 1° luglio 1993. |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 1.2.32 - L.R. 31 maggio 1994, n. 33. [1]
Modifiche alla L.R. 7.11.1973, n. 41 recante: «Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo» e successive modificazioni ed integrazioni.
(B.U. n. 25 del 24 giugno 1994)
L'art. 4, comma 1, della L.R. 7.11.1973, n. 41, modificato dall'art. 2 della L.R. 26.5.1987, n. 22, è così sostituito:
(Omissis).
Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data del 1° luglio 1993.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Abrogata dall'art. 45 della