§ 1.2.32 - L.R. 31 maggio 1994, n. 33.
Modifiche alla L.R. 7.11.1973, n. 41 recante: «Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo» [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:31/05/1994
Numero:33


Sommario
Art. 1.      L'art. 4, comma 1, della L.R. 7.11.1973, n. 41, modificato dall'art. 2 della L.R. 26.5.1987, n. 22, è così sostituito:
Art. 2.      Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data del 1° luglio 1993.
Art. 3.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 1.2.32 - L.R. 31 maggio 1994, n. 33. [1]

Modifiche alla L.R. 7.11.1973, n. 41 recante: «Nuove norme sulla previdenza e sul fondo di solidarietà a favore dei consiglieri della Regione Abruzzo» e successive modificazioni ed integrazioni.

(B.U. n. 25 del 24 giugno 1994)

 

Art. 1.

     L'art. 4, comma 1, della L.R. 7.11.1973, n. 41, modificato dall'art. 2 della L.R. 26.5.1987, n. 22, è così sostituito:

     (Omissis).

 

     Art. 2.

     Le disposizioni di cui al precedente articolo decorrono dalla data del 1° luglio 1993.

 

     Art. 3.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.