§ 1.2.11 - L.R. 30 luglio 1981, n. 24.
Modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 30 maggio 1973, n. 23 e 7 novembre 1973, n. 41.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:30/07/1981
Numero:24


Sommario
Art. 1.      (Omissis)
Art. 2.      (Omissis)
Art. 3.      I rimborsi spese per uso del mezzo proprio di cui al precedente articolo sono proporzionalmente aumentati o diminuiti in relazione all'aumento o diminuzione del prezzo di un litro di benzina [...]
Art. 4.      Ai Consiglieri regionali compete l'abbonamento per la circolazione autostradale, sulla rete ricadente nell'ambito del territorio regionale abruzzese
Art. 5.      (Omissis)
Art. 6.      (Omissis)
Art. 7.      (Omissis)
Art. 8.      (Omissis)
Art. 9.  (Urgenza).


§ 1.2.11 - L.R. 30 luglio 1981, n. 24. [1]

Modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 30 maggio 1973, n. 23 e 7 novembre 1973, n. 41.

(B.U. 30 luglio 1981 Straord.).

 

Art. 1.

     (Omissis) [2].

 

     Art. 2.

     (Omissis) [3].

 

     Art. 3.

     I rimborsi spese per uso del mezzo proprio di cui al precedente articolo sono proporzionalmente aumentati o diminuiti in relazione all'aumento o diminuzione del prezzo di un litro di benzina super rispetto al prezzo attuale [4].

 

     Art. 4.

     Ai Consiglieri regionali compete l'abbonamento per la circolazione autostradale, sulla rete ricadente nell'ambito del territorio regionale abruzzese [5].

 

     Art. 5.

     (Omissis) [6].

 

     Art. 6.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 7.

     (Omissis) [8].

 

     Art. 8.

     (Omissis) [9].

 

     Art. 9. (Urgenza).

     (Omissis).


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[2] Articolo modificativo della L.R. 30 maggio 1973, n. 23

[3] Articolo modificativo della L.R. 18 gennaio 1980, n. 5

[4] Si riporta di seguito l'art. unico della L.R. 7 luglio 1983, n. 43 «Interpretazione autentica dell'art. 3 della L.R. 30 luglio 1981, n. 24»: «I rimborsi spese per uso del mezzo proprio, di cui al precedente articolo, sono proporzionalmente aumentati o diminuiti in relazione all'aumento o diminuzione del prezzo di un litro di benzina super rispetto al prezzo di lire 900».

[5] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 30 luglio 1981, n. 25.

[6] Articolo abrogato con art. 2 L.R. 30 luglio 1981, n. 25.

[7] Articolo modificativo della L.R. 7 novembre 1973, n. 41.

[8] Articolo modificativo della L.R. 7 novembre 1973, n. 41.

[9] Norma finanziaria.