Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 30/07/1981 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 1. (Omissis) |
Art. 2. (Omissis) |
Art. 3. I rimborsi spese per uso del mezzo proprio di cui al precedente articolo sono proporzionalmente aumentati o diminuiti in relazione all'aumento o diminuzione del prezzo di un litro di benzina [...] |
Art. 4. Ai Consiglieri regionali compete l'abbonamento per la circolazione autostradale, sulla rete ricadente nell'ambito del territorio regionale abruzzese |
Art. 5. (Omissis) |
Art. 6. (Omissis) |
Art. 7. (Omissis) |
Art. 8. (Omissis) |
Art. 9. (Urgenza). |
§ 1.2.11 - L.R. 30 luglio 1981, n. 24. [1]
Modificazioni e integrazioni alle leggi regionali 30 maggio 1973, n. 23 e 7 novembre 1973, n. 41.
(B.U. 30 luglio 1981 Straord.).
(Omissis) [2].
(Omissis) [3].
I rimborsi spese per uso del mezzo proprio di cui al precedente articolo sono proporzionalmente aumentati o diminuiti in relazione all'aumento o diminuzione del prezzo di un litro di benzina super rispetto al prezzo attuale [4].
Ai Consiglieri regionali compete l'abbonamento per la circolazione autostradale, sulla rete ricadente nell'ambito del territorio regionale abruzzese [5].
(Omissis) [6].
(Omissis) [7].
(Omissis) [8].
(Omissis) [9].
Art. 9. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Abrogata dall'art. 45 della
[2] Articolo modificativo della
[3] Articolo modificativo della
[4] Si riporta di seguito l'art. unico della
[5] Articolo così sostituito con art. 1
[6] Articolo abrogato con art. 2
[7] Articolo modificativo della
[8] Articolo modificativo della
[9] Norma finanziaria.